La recente storia del processo penale fornisce i segnali di una definitiva vocazione a favore del rispetto delle garanzie processuali; il codice di procedura penale, infatti, è passato attraverso fasi che, dal punto di vista del contenuto, — superata l’idea del rapporto giuridico — sembrano averne determinato il definitivo approdo alla forma di strumento di tutela di situazioni soggettive. In questa progressione assume particolare significato l’idea che la giurisdizione assolva compiti di tutela dei valori di libertà della persona, per cui necessiti delle garanzie strutturali congeniali all’esercizio della funzione. Le regole del procedimento probatorio, allora, attraverso la selezione degli elementi di conoscenza che consentono al giudice di decidere condizionano l’oggettività e la certezza della verità processuale e la allontanano dal paradigma della verità come corrispondenza. A voler caratterizzare la verità giudiziaria, la si potrebbe definire in bilico tra differenti opzioni politiche e culturali e di dipendere da dati capaci di delinearne in maniera evidente margini di incertezza e di approssimazione rispetto ad un concetto di verità oggettiva pur sempre confinato nel limbo delle idealità. Si può dire con sufficiente tranquillità, dunque, che nel giudizio penale il metodo dell’accertamento — e più in particolare della formazione dei dati che fondano la decisione — condiziona il risultato e il suo rapporto con la ‘verità’, permanendo un rapporto (per sua natura relativo, come relativo è la stesso concetto di verità) di mera “approssimazione”.

Dalla "irragionevolezza" della Corte costituzionale alla unicità del contradditorio come "metodo" di formazione della prova

GRIFFO M
2011-01-01

Abstract

La recente storia del processo penale fornisce i segnali di una definitiva vocazione a favore del rispetto delle garanzie processuali; il codice di procedura penale, infatti, è passato attraverso fasi che, dal punto di vista del contenuto, — superata l’idea del rapporto giuridico — sembrano averne determinato il definitivo approdo alla forma di strumento di tutela di situazioni soggettive. In questa progressione assume particolare significato l’idea che la giurisdizione assolva compiti di tutela dei valori di libertà della persona, per cui necessiti delle garanzie strutturali congeniali all’esercizio della funzione. Le regole del procedimento probatorio, allora, attraverso la selezione degli elementi di conoscenza che consentono al giudice di decidere condizionano l’oggettività e la certezza della verità processuale e la allontanano dal paradigma della verità come corrispondenza. A voler caratterizzare la verità giudiziaria, la si potrebbe definire in bilico tra differenti opzioni politiche e culturali e di dipendere da dati capaci di delinearne in maniera evidente margini di incertezza e di approssimazione rispetto ad un concetto di verità oggettiva pur sempre confinato nel limbo delle idealità. Si può dire con sufficiente tranquillità, dunque, che nel giudizio penale il metodo dell’accertamento — e più in particolare della formazione dei dati che fondano la decisione — condiziona il risultato e il suo rapporto con la ‘verità’, permanendo un rapporto (per sua natura relativo, come relativo è la stesso concetto di verità) di mera “approssimazione”.
2011
9788849514551
contraddittorio; processo e verità; prova e processo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/996
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