L’art. 302 c.p.p. esprime l’archetipo dei rapporti tra la perenzione legale del titolo e la sua possibile reiterazione.La previsione è espressione del principio della inesistenza di preclusioni, salvo specifiche previsioni normative, alla reiterabilità, anche in forza dei medesimi elementi giustificativi, del precedente provvedimento, secondo il canone al quale risulta ispirato l’intero assetto della disciplina, come emerge dagli artt. 297 comma 3 e 307 comma 2 c.p.p. e conferma l’art. 27 c.p.p.A tal riguardo, la prima disposizione considera i casi nei quali siano emessi più provvedimenti cautelari — relativi allo stesso fatto, anche se diversamente circostanziato o qualificato — riconoscendo, a contrario, la possibile pronuncia di più titoli relativi ad un unico fatto; quanto all’art. 307 c.p.p., ove persista l’esigenza cautelare, lo scarcerato è passibile di altre misure coercitive ed interdittive.Sotto il secondo profilo, il limite temporale dell’efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, non comporta alcuna preclusione all’esercizio del potere-dovere del giudice competente di emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti.Dall’insieme di questi elementi prende le mosse il riconoscimento della legittimità della reiterazione dell’atto ogniqualvolta la sua inefficacia derivi da aspetti formali e non da profili sostanziali. La caducazione della misura è incapace di dar luogo ad un preiudicatum sostanziale: essa, quindi, non mette il soggetto, che pur ha goduto della liberazione, al riparo da successivi provvedimenti coercitivi.E però, nell’evenienza di perdita di efficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio ex art. 294 c.p.p. al pubblico ministero spetterà, stante il disposto di cui all’art. 302 c.p.p., soltanto la possibilità di avanzare una richiesta cautelare avente ad oggetto i medesimi presupposi sostanziali che avevano determinato l’adozione del primo provvedimento cautelare; non è riconosciuta, dunque, allo stesso la possibilità di emettere un autonomo titolo di “cautela” che interferisca con la libertà personale del soggetto.E’, in primis, la lettera della norma ad escludere l’esperibilità del potere di fermo nei confronti del soggetto “liberato” a seguito di omissione dell’interrogatorio di garanzia. Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 302 c.p.p. individua in maniera inequivoca il procedimento — ex art. 291 c.p.p. — che può condurre alla rinnovazione della misura cautelare. Invero, nella previsione in oggetto si legge come la misura possa essere nuovamente disposta “dal giudice su richiesta del pubblico ministero” — ovviamente previo interrogatorio del proposto. Soltanto attraverso un’ordinanza giurisdizionale, sollecitata da una richiesta del pubblico ministero, è possibile fa “rivivere” quel provvedimento caducato per mero vizio formale.D’altro canto, la medesima previsione richiede, ai fini dell’emissione del nuovo provvedimento restrittivo, la necessaria valutazione dei presupposti e delle condizioni di cui agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. che sicuramente non costituiscono il fondamento per l’emissione del provvedimento di fermo da parte dell’organo di accusa.E’ chiaro, allora, che nel momento in cui il pubblico ministero richiede l’applicazione di misura cautelare, si “spoglia” del proprio potere in materia cautelare non potendo più recuperare lo stesso attraverso l’emissione di un provvedimento di fermo rispetto ad un provvedimento caducato per violazione dell’art. 294 c.p.p. Depauperatosi del proprio potere restrittivo, al pubblico ministero non rimarrà altra strada che quella di riattivare il procedimento cautelare attraverso una “nuova” richiesta di applicazione di misura cautelare. Ad opinare diversamente si renderebbe vana la previsione di cui all’art. 302 c.p.p. la quale rimarrebbe, di fatto, inapplicata stante la possibilità per il pubblico ministero di eludere il disposto normativo che oltre ad imporre la liberazione del soggetto sottoposto a misura cautelare, prescrive il procedimento attraverso il quale si deve pervenire a nuova restrizione della libertà personale. A prescindere, dunque, dallo status che deve connotare il soggetto da sottoporsi a nuovo titolo cautelare per l’espletamento dell’interrogatorio omesso, il vero nodo posto dalla decisione in commento attiene alla possibilità di riconoscere un potere di “interferenza” del pubblico ministero all’interno del procedimento che deve condurre al ripristino della misura cautelare.A tal riguardo è evidente come al pubblico ministero competa soltanto l’iniziativa a sollecitare un “nuovo” provvedimento giurisdizionale, non spettando allo stesso alcun potere restrittivo “diretto”, espletabile attraverso il ricorso al fermo di indiziato di delitto. Di tal che, la rimessione in libertà costituisce un atto “vincolato”, “automatico” e tendenzialmente stabile: verificatasi la condizione di legge, sorge in capo all’indagato-imputato il diritto soggettivo alla scarcerazione. A fronte della caducazione della misura per mancato interrogatorio, l’unica via che appare percorribile, ai fini dell'adozione di un nuovo provvedimento restrittivo, è quella indicata dall’art. 302 c.p.p. che esclude la possibilità di ricorrere al fermo del pubblico ministero.La lettera e lo spirito della previsione, infatti, delineano un unico percorso nell’interpretazione dei requisiti richiesti per l’emissione di un nuovo provvedimento custodiale: liberazione effettiva dell'indagato, con la conseguente impossibilità di adottare qualsivoglia altra misura limitativa nei suoi confronti (se non seguendo il meccanismo specificamente previsto), e successiva sottoposizione, in stato di libertà, ad interrogatorio. Letture diverse, pur se talvolta motivate dall'esigenza tutta pratica di porre rimedio a situazioni riguardanti reati che destano particolare allarme sociale (nella maggior parte dei casi sottoposti all'attenzione della Corte che ha aderito a tale orientamento figuravano infatti ipotesi di omicidio od associazioni di stampo mafioso), possono essere produttive di maggiori danni di quelli che vorrebbero evitare nel caso concreto. La tenuta di un sistema è garantita infatti dal puntuale rispetto di ogni sua singola articolazione, esigenza questa che deve essere particolarmente avvertita in materie che coinvolgono diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà personale dei cittadini ed il loro diritto di difesa. Distorsioni obliquamente introdotte in tali materie rischiano di produrre un insanabile vulnus all’intero ordinamento.
Il "procedimento" di reiterazione della misura cautelare a seguito di perenzione per omesso interrogatorio
GRIFFO M.
2007-01-01
Abstract
L’art. 302 c.p.p. esprime l’archetipo dei rapporti tra la perenzione legale del titolo e la sua possibile reiterazione.La previsione è espressione del principio della inesistenza di preclusioni, salvo specifiche previsioni normative, alla reiterabilità, anche in forza dei medesimi elementi giustificativi, del precedente provvedimento, secondo il canone al quale risulta ispirato l’intero assetto della disciplina, come emerge dagli artt. 297 comma 3 e 307 comma 2 c.p.p. e conferma l’art. 27 c.p.p.A tal riguardo, la prima disposizione considera i casi nei quali siano emessi più provvedimenti cautelari — relativi allo stesso fatto, anche se diversamente circostanziato o qualificato — riconoscendo, a contrario, la possibile pronuncia di più titoli relativi ad un unico fatto; quanto all’art. 307 c.p.p., ove persista l’esigenza cautelare, lo scarcerato è passibile di altre misure coercitive ed interdittive.Sotto il secondo profilo, il limite temporale dell’efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, non comporta alcuna preclusione all’esercizio del potere-dovere del giudice competente di emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti.Dall’insieme di questi elementi prende le mosse il riconoscimento della legittimità della reiterazione dell’atto ogniqualvolta la sua inefficacia derivi da aspetti formali e non da profili sostanziali. La caducazione della misura è incapace di dar luogo ad un preiudicatum sostanziale: essa, quindi, non mette il soggetto, che pur ha goduto della liberazione, al riparo da successivi provvedimenti coercitivi.E però, nell’evenienza di perdita di efficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio ex art. 294 c.p.p. al pubblico ministero spetterà, stante il disposto di cui all’art. 302 c.p.p., soltanto la possibilità di avanzare una richiesta cautelare avente ad oggetto i medesimi presupposi sostanziali che avevano determinato l’adozione del primo provvedimento cautelare; non è riconosciuta, dunque, allo stesso la possibilità di emettere un autonomo titolo di “cautela” che interferisca con la libertà personale del soggetto.E’, in primis, la lettera della norma ad escludere l’esperibilità del potere di fermo nei confronti del soggetto “liberato” a seguito di omissione dell’interrogatorio di garanzia. Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 302 c.p.p. individua in maniera inequivoca il procedimento — ex art. 291 c.p.p. — che può condurre alla rinnovazione della misura cautelare. Invero, nella previsione in oggetto si legge come la misura possa essere nuovamente disposta “dal giudice su richiesta del pubblico ministero” — ovviamente previo interrogatorio del proposto. Soltanto attraverso un’ordinanza giurisdizionale, sollecitata da una richiesta del pubblico ministero, è possibile fa “rivivere” quel provvedimento caducato per mero vizio formale.D’altro canto, la medesima previsione richiede, ai fini dell’emissione del nuovo provvedimento restrittivo, la necessaria valutazione dei presupposti e delle condizioni di cui agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. che sicuramente non costituiscono il fondamento per l’emissione del provvedimento di fermo da parte dell’organo di accusa.E’ chiaro, allora, che nel momento in cui il pubblico ministero richiede l’applicazione di misura cautelare, si “spoglia” del proprio potere in materia cautelare non potendo più recuperare lo stesso attraverso l’emissione di un provvedimento di fermo rispetto ad un provvedimento caducato per violazione dell’art. 294 c.p.p. Depauperatosi del proprio potere restrittivo, al pubblico ministero non rimarrà altra strada che quella di riattivare il procedimento cautelare attraverso una “nuova” richiesta di applicazione di misura cautelare. Ad opinare diversamente si renderebbe vana la previsione di cui all’art. 302 c.p.p. la quale rimarrebbe, di fatto, inapplicata stante la possibilità per il pubblico ministero di eludere il disposto normativo che oltre ad imporre la liberazione del soggetto sottoposto a misura cautelare, prescrive il procedimento attraverso il quale si deve pervenire a nuova restrizione della libertà personale. A prescindere, dunque, dallo status che deve connotare il soggetto da sottoporsi a nuovo titolo cautelare per l’espletamento dell’interrogatorio omesso, il vero nodo posto dalla decisione in commento attiene alla possibilità di riconoscere un potere di “interferenza” del pubblico ministero all’interno del procedimento che deve condurre al ripristino della misura cautelare.A tal riguardo è evidente come al pubblico ministero competa soltanto l’iniziativa a sollecitare un “nuovo” provvedimento giurisdizionale, non spettando allo stesso alcun potere restrittivo “diretto”, espletabile attraverso il ricorso al fermo di indiziato di delitto. Di tal che, la rimessione in libertà costituisce un atto “vincolato”, “automatico” e tendenzialmente stabile: verificatasi la condizione di legge, sorge in capo all’indagato-imputato il diritto soggettivo alla scarcerazione. A fronte della caducazione della misura per mancato interrogatorio, l’unica via che appare percorribile, ai fini dell'adozione di un nuovo provvedimento restrittivo, è quella indicata dall’art. 302 c.p.p. che esclude la possibilità di ricorrere al fermo del pubblico ministero.La lettera e lo spirito della previsione, infatti, delineano un unico percorso nell’interpretazione dei requisiti richiesti per l’emissione di un nuovo provvedimento custodiale: liberazione effettiva dell'indagato, con la conseguente impossibilità di adottare qualsivoglia altra misura limitativa nei suoi confronti (se non seguendo il meccanismo specificamente previsto), e successiva sottoposizione, in stato di libertà, ad interrogatorio. Letture diverse, pur se talvolta motivate dall'esigenza tutta pratica di porre rimedio a situazioni riguardanti reati che destano particolare allarme sociale (nella maggior parte dei casi sottoposti all'attenzione della Corte che ha aderito a tale orientamento figuravano infatti ipotesi di omicidio od associazioni di stampo mafioso), possono essere produttive di maggiori danni di quelli che vorrebbero evitare nel caso concreto. La tenuta di un sistema è garantita infatti dal puntuale rispetto di ogni sua singola articolazione, esigenza questa che deve essere particolarmente avvertita in materie che coinvolgono diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà personale dei cittadini ed il loro diritto di difesa. Distorsioni obliquamente introdotte in tali materie rischiano di produrre un insanabile vulnus all’intero ordinamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.