Nell’aderire agli indirizzi dottrinali maggioritari e confermando una linea di tendenza inaugurata in diverse pronunce di legittimità, la Corte costituzionale sancisce la impossibilità di esperire l’interrogatorio di garanzia, ex art. 294 c.p.p., a seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento. L’introduzione al giudizio, contrassegnato dalla pienezza del contraddittorio e dalla immanente presenza dell’imputato, consentirebbe, infatti, al soggetto in vinculis, di svolgere la propria difesa con istanze e richieste dirette al giudice, verificando, costantemente, la sussistenza di tutti i presupposti che determinarono l’adozione della misura restrittiva.Si reputa, tuttavia, che il comma 1 dell’art. 294 c.p.p., a seguito della riforma del ’99, costituisce una previsione di carattere “organizzativo” nell’individuazione del giudice “competente per l’atto”, sicché, l’unico scopo avuto di mira dal legislatore del 1999 sembra quello di individuare il giudice funzionalmente competente a tenere l’interrogatorio di garanzia prima e dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento.Un simile approccio, che consente l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, evita che rimanga sprovvista di tutela quella particolare situazione connessa all’esecuzione della misura cautelare in un momento di sospensione del dibattimento, ove potrebbe realizzarsi la compromissione del diritto alla “immediata” verifica della posizione cautelare.

Questioni ancora irrisolte in tema di interrogatorio di garanzia dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento

GRIFFO M
2006-01-01

Abstract

Nell’aderire agli indirizzi dottrinali maggioritari e confermando una linea di tendenza inaugurata in diverse pronunce di legittimità, la Corte costituzionale sancisce la impossibilità di esperire l’interrogatorio di garanzia, ex art. 294 c.p.p., a seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento. L’introduzione al giudizio, contrassegnato dalla pienezza del contraddittorio e dalla immanente presenza dell’imputato, consentirebbe, infatti, al soggetto in vinculis, di svolgere la propria difesa con istanze e richieste dirette al giudice, verificando, costantemente, la sussistenza di tutti i presupposti che determinarono l’adozione della misura restrittiva.Si reputa, tuttavia, che il comma 1 dell’art. 294 c.p.p., a seguito della riforma del ’99, costituisce una previsione di carattere “organizzativo” nell’individuazione del giudice “competente per l’atto”, sicché, l’unico scopo avuto di mira dal legislatore del 1999 sembra quello di individuare il giudice funzionalmente competente a tenere l’interrogatorio di garanzia prima e dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento.Un simile approccio, che consente l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, evita che rimanga sprovvista di tutela quella particolare situazione connessa all’esecuzione della misura cautelare in un momento di sospensione del dibattimento, ove potrebbe realizzarsi la compromissione del diritto alla “immediata” verifica della posizione cautelare.
2006
art. 294 cpp; interrogatorio di garanzia; apertura del dibattimento
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/994
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