L’art. 129 cpp da sempre ha suscitato interesse ermeneutico rispetto alle dinamiche di operatività dei due commi con cui è stata articolata la previsione. Nella specie, è stata affrontata la tematica concernente la adozione della pronuncia ex art. 129 cpp in udienza preliminare, ovvero prima della instaurazione della stessa, nella fase immediatamente antecedente la instaurazione del contraddittorio.Da qui la proiezione del tema verso l’approfondimento della natura dell’udienza preliminare, da molti ritenuta udienza di “merito” — anche alla luce di diversi interventi della Corte costituzionale — ed invece “fase” sicuramente “processuale”, in ragione di molteplici considerazioni di carattere sistematico.Sicché, alla luce dell’impostazione che nega autonoma valenza operativa alla previsione di cui all’art. 129 c.p.p., tale norma andrebbe adeguata ai caratteri ed alle peculiarità delle fasi in cui è chiamata a trovare applicazione. In questo senso, l’espressione «immediatamente» andrebbe intesa quale regola di condotta rivolta al giudice il quale, individuata la causa di non punibilità, non sarebbe legittimato a svolgere ulteriori attività probatorie onde accertare la sussistenza di una diversa causa di proscioglimento più favorevole all’imputato.In tal modo, le peculiarità della disciplina della sentenza di non luogo a procedere non parrebbero impedire il riconoscimento di un rilievo normativo alla disposizione di cui all’art. 129 c.p.p., che, difatti, fornirebbe al giudice la regola in ragione della quale orientarsi allorché debba stabilire se sia o meno in grado di poter decidere allo stato degli atti. Una volta accertata la sussistenza di una qualsiasi delle cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma 1, c.p.p., l’organo giudicante dovrebbe procedere alla relativa delibazione, dopo aver dichiarato la chiusura della discussione, anche se rispetto ad un’altra causa di non punibilità, che potrebbe risultare più favorevole all’imputato, dovesse ipotizzarsi la necessità di provvedere ad integrare gli elementi di prova presentati dalle parti all’udienza.

Immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e udienza preliminare

GRIFFO M.
2005-01-01

Abstract

L’art. 129 cpp da sempre ha suscitato interesse ermeneutico rispetto alle dinamiche di operatività dei due commi con cui è stata articolata la previsione. Nella specie, è stata affrontata la tematica concernente la adozione della pronuncia ex art. 129 cpp in udienza preliminare, ovvero prima della instaurazione della stessa, nella fase immediatamente antecedente la instaurazione del contraddittorio.Da qui la proiezione del tema verso l’approfondimento della natura dell’udienza preliminare, da molti ritenuta udienza di “merito” — anche alla luce di diversi interventi della Corte costituzionale — ed invece “fase” sicuramente “processuale”, in ragione di molteplici considerazioni di carattere sistematico.Sicché, alla luce dell’impostazione che nega autonoma valenza operativa alla previsione di cui all’art. 129 c.p.p., tale norma andrebbe adeguata ai caratteri ed alle peculiarità delle fasi in cui è chiamata a trovare applicazione. In questo senso, l’espressione «immediatamente» andrebbe intesa quale regola di condotta rivolta al giudice il quale, individuata la causa di non punibilità, non sarebbe legittimato a svolgere ulteriori attività probatorie onde accertare la sussistenza di una diversa causa di proscioglimento più favorevole all’imputato.In tal modo, le peculiarità della disciplina della sentenza di non luogo a procedere non parrebbero impedire il riconoscimento di un rilievo normativo alla disposizione di cui all’art. 129 c.p.p., che, difatti, fornirebbe al giudice la regola in ragione della quale orientarsi allorché debba stabilire se sia o meno in grado di poter decidere allo stato degli atti. Una volta accertata la sussistenza di una qualsiasi delle cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma 1, c.p.p., l’organo giudicante dovrebbe procedere alla relativa delibazione, dopo aver dichiarato la chiusura della discussione, anche se rispetto ad un’altra causa di non punibilità, che potrebbe risultare più favorevole all’imputato, dovesse ipotizzarsi la necessità di provvedere ad integrare gli elementi di prova presentati dalle parti all’udienza.
2005
art. 129 cpp; udienza preliminare; immediata declaratora
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/992
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact