Nell’art. 2, § 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo non si rinviene un esplicito divietodi discriminazione del minore di diciotto anni a motivo del suo orientamentosessuale o della sua identità di genere.Malgrado ciò, il Comitato per i diritti del fanciullo haaffermato che tra i «grounds on which discrimination is proscribed»devono essere inclusi anche quelli relativi a «sexual orientation [and]gender identity» e ha raccomandato a Stati contraenti la Convenzionedi prendere misure adeguate a prevenire e contrastare tali formedi discriminazione. L'articolo si sofferma sulla prassi del Comitato alfine di tentare di individuare quali possano essere in concreto siffattemisure, nonché di chiarire lo stesso fondamento e l’effettiva portatadel divieto della discriminazione del minorenne sulla base del suoorientamento sessuale o della sua identità di genere.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e l'orientamento sessuale del minore
Virzo R
2016-01-01
Abstract
Nell’art. 2, § 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo non si rinviene un esplicito divietodi discriminazione del minore di diciotto anni a motivo del suo orientamentosessuale o della sua identità di genere.Malgrado ciò, il Comitato per i diritti del fanciullo haaffermato che tra i «grounds on which discrimination is proscribed»devono essere inclusi anche quelli relativi a «sexual orientation [and]gender identity» e ha raccomandato a Stati contraenti la Convenzionedi prendere misure adeguate a prevenire e contrastare tali formedi discriminazione. L'articolo si sofferma sulla prassi del Comitato alfine di tentare di individuare quali possano essere in concreto siffattemisure, nonché di chiarire lo stesso fondamento e l’effettiva portatadel divieto della discriminazione del minorenne sulla base del suoorientamento sessuale o della sua identità di genere.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.