Nell’art. 2, § 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo non si rinviene un esplicito divietodi discriminazione del minore di diciotto anni a motivo del suo orientamentosessuale o della sua identità di genere.Malgrado ciò, il Comitato per i diritti del fanciullo haaffermato che tra i «grounds on which discrimination is proscribed»devono essere inclusi anche quelli relativi a «sexual orientation [and]gender identity» e ha raccomandato a Stati contraenti la Convenzionedi prendere misure adeguate a prevenire e contrastare tali formedi discriminazione. L'articolo si sofferma sulla prassi del Comitato alfine di tentare di individuare quali possano essere in concreto siffattemisure, nonché di chiarire lo stesso fondamento e l’effettiva portatadel divieto della discriminazione del minorenne sulla base del suoorientamento sessuale o della sua identità di genere.
Titolo: | La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e l'orientamento sessuale del minore | |
Autori interni: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12070/9256 | |
ISBN: | 978-88-495-3278-4 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |