La tendenza verso un sistema economico globale fa sì che le imprese si trovino ad operare in un contesto transnazionale. Tale ambito non dispone di un autonomo sistema giuridico, in grado di soddisfare le esigenze di chi opera nel medesimo contesto. Di qui la necessità di far riferimento ai tradizionali sistemi giuridici nazionali, che non sono sempre in grado di dare risposte soddisfacenti alle specifiche esigenze del commercio internazionale, bisognose di forme e contenuti nuovi rispetto al proprio passato. Il sistema ideale per la disciplina dei rapporti del commercio internazionale dovrebbe essere caratterizzato da discipline uniformi da applicare ai rapporti intercorrenti fra soggetti di Stati diversi e da un sistema di risoluzione delle controversie transnazionali autonomo, in grado di imporsi direttamente alle imprese che operano a livello transnazionale. Nonostante gli sforzi delle organizzazioni internazionali, degli Stati e degli organismi privati rappresentativi del mondo degli affari, un simile traguardo è assai lontano: la disciplina sostanziale dei rapporti commerciali transnazionali è in larga parte monopolio dei legislatori nazionali, mentre le risoluzione di eventuali controversie commerciali internazionali resta fortemente condizionata dai particolarismi degli ordinamenti giuridici nazionali. Le caratteristiche socio-culturali, nonché le condizioni storico-politiche, proprie di ciascun Paese del mondo, hanno fortemente influenzato la disciplina in materia di compravendita, che da sempre occupa una posizione di primaria importanza tra gli strumenti giuridici nel commercio internazionale. Inevitabile, dunque, la nascita di una molteplicità di regole giuridiche in tale settore. Ciò è dipeso non soltanto dalla crescita progressiva del numero di operazioni di scambio di beni che intervengono tra soggetti appartenenti a Stati diversi o aventi ad oggetto beni situati in uno Stato differente da quello di stabilimento delle parti, bensì dall’esigenza di assicurare agli operatori economici la certezza del diritto applicabile e una normativa sostanziale adeguata ai problemi della vendita internazionale. Nel corso degli ultimi anni il mondo imprenditoriale europeo è stato chiamato a confrontarsi sempre più frequentemente con il fenomeno del ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali quale corollario del completamento del mercato interno e componente del sistema libero concorrenziale europeo. La direttiva 2000/35/CE ha introdotto una disciplina di armonizzazione delle normative nazionali al fine di dirimere le controversie tra creditori e debitori nascenti dal tardato o mancato pagamento dopo la consegna della merce o l’erogazione del servizio. La finalità del provvedimento europeo è di fissare "livelli minimi" di salvaguardia per i creditori, vincolanti per i legislatori nazionali, attraverso l’introduzione di misure atte a contenere i ritardi dei pagamenti contrattuali, atteso che tali violazioni contrattuali danneggiano soprattutto le piccole e medie imprese, costituiscono una delle principali cause di insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro. Altro aspetto di particolare interesse è che la direttiva in questione appare finalizzata non soltanto ad assicurare la protezione dei creditori "deboli" quanto, soprattutto, ad incidere sul mantenimento di effettività alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, evitando discriminazioni ingiustificate, prodotte dal vantaggio che le imprese o le amministrazioni debitrici di volta in volta possono acquisire imponendo, in virtù della propria forza economica, termini di pagamento eccessivamente dilazionati. Nel commercio internazionale, i pagamenti di somme di denaro avvengono prevalentemente (se non esclusivamente) attraverso la rete interbancaria. In tutti i contratti internazionali nei quali il corrispettivo di un bene o servizio, sia stabilito in una somma di denaro, il pagamento costituisce la controprestazione del beneficiario. Il commercio internazionale ha sviluppato metodi, istituti e prassi tipici, dettati da queste esigenze: il pagamento all’ordine pone in situazione rischiosa l’acquirente; il pagamento dopo la consegna (o ancora più quello dilazionato) carica di rischi il venditore. Tra le varie tecniche si segnala il “credito documentario bancario”; questi fa sì che venga contemperato l’interesse del venditore-esportatore a ricevere il pagamento del prezzo pattuito e quello dell’importatore-compratore a ricevere i documenti rappresentativi della merce compravenduta, evitando che l’uno o l’altro ricevano la prestazione senza aver eseguito la controprestazione. Tale operazione si rivela così, oltre uno strumento di pagamento, anche uno strumento di garanzia che limita tutta una serie di rischi facendo intervenire altri soggetti, le banche, nel pagamento e nella consegna transnazionale dei documenti rappresentativi della merce.
TRANSAZIONI COMMERCIALI E DINAMICHE GIURIDICHE INTERNAZIONALI
FIORENZA K
2010-01-01
Abstract
La tendenza verso un sistema economico globale fa sì che le imprese si trovino ad operare in un contesto transnazionale. Tale ambito non dispone di un autonomo sistema giuridico, in grado di soddisfare le esigenze di chi opera nel medesimo contesto. Di qui la necessità di far riferimento ai tradizionali sistemi giuridici nazionali, che non sono sempre in grado di dare risposte soddisfacenti alle specifiche esigenze del commercio internazionale, bisognose di forme e contenuti nuovi rispetto al proprio passato. Il sistema ideale per la disciplina dei rapporti del commercio internazionale dovrebbe essere caratterizzato da discipline uniformi da applicare ai rapporti intercorrenti fra soggetti di Stati diversi e da un sistema di risoluzione delle controversie transnazionali autonomo, in grado di imporsi direttamente alle imprese che operano a livello transnazionale. Nonostante gli sforzi delle organizzazioni internazionali, degli Stati e degli organismi privati rappresentativi del mondo degli affari, un simile traguardo è assai lontano: la disciplina sostanziale dei rapporti commerciali transnazionali è in larga parte monopolio dei legislatori nazionali, mentre le risoluzione di eventuali controversie commerciali internazionali resta fortemente condizionata dai particolarismi degli ordinamenti giuridici nazionali. Le caratteristiche socio-culturali, nonché le condizioni storico-politiche, proprie di ciascun Paese del mondo, hanno fortemente influenzato la disciplina in materia di compravendita, che da sempre occupa una posizione di primaria importanza tra gli strumenti giuridici nel commercio internazionale. Inevitabile, dunque, la nascita di una molteplicità di regole giuridiche in tale settore. Ciò è dipeso non soltanto dalla crescita progressiva del numero di operazioni di scambio di beni che intervengono tra soggetti appartenenti a Stati diversi o aventi ad oggetto beni situati in uno Stato differente da quello di stabilimento delle parti, bensì dall’esigenza di assicurare agli operatori economici la certezza del diritto applicabile e una normativa sostanziale adeguata ai problemi della vendita internazionale. Nel corso degli ultimi anni il mondo imprenditoriale europeo è stato chiamato a confrontarsi sempre più frequentemente con il fenomeno del ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali quale corollario del completamento del mercato interno e componente del sistema libero concorrenziale europeo. La direttiva 2000/35/CE ha introdotto una disciplina di armonizzazione delle normative nazionali al fine di dirimere le controversie tra creditori e debitori nascenti dal tardato o mancato pagamento dopo la consegna della merce o l’erogazione del servizio. La finalità del provvedimento europeo è di fissare "livelli minimi" di salvaguardia per i creditori, vincolanti per i legislatori nazionali, attraverso l’introduzione di misure atte a contenere i ritardi dei pagamenti contrattuali, atteso che tali violazioni contrattuali danneggiano soprattutto le piccole e medie imprese, costituiscono una delle principali cause di insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro. Altro aspetto di particolare interesse è che la direttiva in questione appare finalizzata non soltanto ad assicurare la protezione dei creditori "deboli" quanto, soprattutto, ad incidere sul mantenimento di effettività alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, evitando discriminazioni ingiustificate, prodotte dal vantaggio che le imprese o le amministrazioni debitrici di volta in volta possono acquisire imponendo, in virtù della propria forza economica, termini di pagamento eccessivamente dilazionati. Nel commercio internazionale, i pagamenti di somme di denaro avvengono prevalentemente (se non esclusivamente) attraverso la rete interbancaria. In tutti i contratti internazionali nei quali il corrispettivo di un bene o servizio, sia stabilito in una somma di denaro, il pagamento costituisce la controprestazione del beneficiario. Il commercio internazionale ha sviluppato metodi, istituti e prassi tipici, dettati da queste esigenze: il pagamento all’ordine pone in situazione rischiosa l’acquirente; il pagamento dopo la consegna (o ancora più quello dilazionato) carica di rischi il venditore. Tra le varie tecniche si segnala il “credito documentario bancario”; questi fa sì che venga contemperato l’interesse del venditore-esportatore a ricevere il pagamento del prezzo pattuito e quello dell’importatore-compratore a ricevere i documenti rappresentativi della merce compravenduta, evitando che l’uno o l’altro ricevano la prestazione senza aver eseguito la controprestazione. Tale operazione si rivela così, oltre uno strumento di pagamento, anche uno strumento di garanzia che limita tutta una serie di rischi facendo intervenire altri soggetti, le banche, nel pagamento e nella consegna transnazionale dei documenti rappresentativi della merce.File | Dimensione | Formato | |
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