Il lavoro analizza l'incidenza che le osservazioni formulate da Domenico Rubino in tema di conoscibilità dei vizi redibitori hanno avuto sull'evoluzione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore del codice civile del 1942. In particolare, la valenza decisiva dell'apporto del Maestro viene ravvisata nella distinzione tra i casi di conoscenza effettiva e quelli di facile riconoscibilità dei difetti del bene compravenduto, di cui all'art. 1491 cod. civ. Tale impostazione si rivela di grande attualità alla luce della disciplina di derivazione comunitaria sulla vendita di beni di consumo, come chiave di lettura delle nuove regole.

Conoscibilità dei vizi redibitori e diligenza del compratore

MONGILLO R
2009-01-01

Abstract

Il lavoro analizza l'incidenza che le osservazioni formulate da Domenico Rubino in tema di conoscibilità dei vizi redibitori hanno avuto sull'evoluzione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore del codice civile del 1942. In particolare, la valenza decisiva dell'apporto del Maestro viene ravvisata nella distinzione tra i casi di conoscenza effettiva e quelli di facile riconoscibilità dei difetti del bene compravenduto, di cui all'art. 1491 cod. civ. Tale impostazione si rivela di grande attualità alla luce della disciplina di derivazione comunitaria sulla vendita di beni di consumo, come chiave di lettura delle nuove regole.
2009
978-88-495-1851-1
Vizi redibitori; Conoscenza e conoscibilità dei vizi; Diligenza del compratore
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/8758
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