Il lavoro analizza l'incidenza che le osservazioni formulate da Domenico Rubino in tema di conoscibilità dei vizi redibitori hanno avuto sull'evoluzione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore del codice civile del 1942. In particolare, la valenza decisiva dell'apporto del Maestro viene ravvisata nella distinzione tra i casi di conoscenza effettiva e quelli di facile riconoscibilità dei difetti del bene compravenduto, di cui all'art. 1491 cod. civ. Tale impostazione si rivela di grande attualità alla luce della disciplina di derivazione comunitaria sulla vendita di beni di consumo, come chiave di lettura delle nuove regole.
Conoscibilità dei vizi redibitori e diligenza del compratore
MONGILLO R
2009-01-01
Abstract
Il lavoro analizza l'incidenza che le osservazioni formulate da Domenico Rubino in tema di conoscibilità dei vizi redibitori hanno avuto sull'evoluzione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore del codice civile del 1942. In particolare, la valenza decisiva dell'apporto del Maestro viene ravvisata nella distinzione tra i casi di conoscenza effettiva e quelli di facile riconoscibilità dei difetti del bene compravenduto, di cui all'art. 1491 cod. civ. Tale impostazione si rivela di grande attualità alla luce della disciplina di derivazione comunitaria sulla vendita di beni di consumo, come chiave di lettura delle nuove regole.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.