Il contributo esamina, in prima battuta, l’istituto del cd. concordato sui motivi di appello che, distanza di quasi dieci anni dall’abrogazione, la legge n. 103/2017, c.d. Riforma Orlando ha reintrodotto nel codice di procedura penale. Il lavoro esamina l’istituto del concordato sui motivi di appello il quale – com’è noto – consente alle parti di accordarsi sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali altri motivi e con indicazione al giudice stesso della pena concordata, ove i motivi su cui verte l’accordo comportino una sua nuova determinazione. L’elaborato indica come la nuova disciplina viene dal Legislatore collocata in un articolo a sé stante: l’art. 599-bis c.p.p., rubricato “concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”, che, nei suoi commi 1 e 3, riproduce integralmente la formulazione degli originari artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 c.p.p. del codice del 1988, ma sottolinea la sua funzione e ruolo del tutto distinto dal cd. “patteggiamento in appello”, posto che il concordato non è un procedimento speciale. I due istituti hanno natura nettamente distinta: patteggiamento è un rito alternativo, fruibile fino all’udienza preliminare e comunque non oltre l’apertura del dibattimento, che comporta per l’imputato numerosi benefici, primo fra tutti quello della riduzione della pena fino a un terzo; il concordato non comporta alcun beneficio, se non quello – comune sia all’accusa che alla difesa – di limitare drasticamente l’alea derivante dal giudizio di appello, ridotta al semplice vaglio del giudice su un’intesa già raggiunta. Ancora, si tratteggia l’introduzione dell’esclusione di una serie di reati dal suo ambito di operatività (i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies), oltre a stabilire l’impossibilità di accedere al concordato sui motivi d’appello per chi sia stato dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza, non mancando di prospettare qualche censura e critica sulla scelta effettuata. Nonostante la diversa natura, sopra esplicitata, del concordato dal patteggiamento, quest’ulta opzione ricalca l’ elenco previsto in sede di patteggiamento, tanto da far dubitare della costituzionalità dell’art. 599-bis comma 2 c.p.p., sussistendo il rischio che sia manifestamente irragionevole un trattamento differenziato in relazione ad un istituto di per sé “neutro” da un punto di vista premiale; per di più tale differenziazione è disfunzionale sotto il profilo dell’economia processuale, che ha ispirato la reintroduzione dell’istituto. Altre e differenti sono, infine, le perplessità che sorgono a fronte dell’introduzione del potere di direttiva del Procuratore generale presso la Corte di Appello a cui spetta dettare dei criteri per “orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto“ che potrebbe generare il rischio di disparità di trattamento da distretto a distretto. Inoltre, non si comprende bene nemmeno quale debba essere l’effettività da attribuire agli orientamenti così stabiliti, atteso che viene fatto salvo l’art. 53 comma 1 c.p.p., che attribuisce piena autonomia al pubblico ministero in udienza.

Il ritorno del concordato sui motivi d'appello

MARANDOLA, Antonia Antonella
2017-01-01

Abstract

Il contributo esamina, in prima battuta, l’istituto del cd. concordato sui motivi di appello che, distanza di quasi dieci anni dall’abrogazione, la legge n. 103/2017, c.d. Riforma Orlando ha reintrodotto nel codice di procedura penale. Il lavoro esamina l’istituto del concordato sui motivi di appello il quale – com’è noto – consente alle parti di accordarsi sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali altri motivi e con indicazione al giudice stesso della pena concordata, ove i motivi su cui verte l’accordo comportino una sua nuova determinazione. L’elaborato indica come la nuova disciplina viene dal Legislatore collocata in un articolo a sé stante: l’art. 599-bis c.p.p., rubricato “concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”, che, nei suoi commi 1 e 3, riproduce integralmente la formulazione degli originari artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 c.p.p. del codice del 1988, ma sottolinea la sua funzione e ruolo del tutto distinto dal cd. “patteggiamento in appello”, posto che il concordato non è un procedimento speciale. I due istituti hanno natura nettamente distinta: patteggiamento è un rito alternativo, fruibile fino all’udienza preliminare e comunque non oltre l’apertura del dibattimento, che comporta per l’imputato numerosi benefici, primo fra tutti quello della riduzione della pena fino a un terzo; il concordato non comporta alcun beneficio, se non quello – comune sia all’accusa che alla difesa – di limitare drasticamente l’alea derivante dal giudizio di appello, ridotta al semplice vaglio del giudice su un’intesa già raggiunta. Ancora, si tratteggia l’introduzione dell’esclusione di una serie di reati dal suo ambito di operatività (i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies), oltre a stabilire l’impossibilità di accedere al concordato sui motivi d’appello per chi sia stato dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza, non mancando di prospettare qualche censura e critica sulla scelta effettuata. Nonostante la diversa natura, sopra esplicitata, del concordato dal patteggiamento, quest’ulta opzione ricalca l’ elenco previsto in sede di patteggiamento, tanto da far dubitare della costituzionalità dell’art. 599-bis comma 2 c.p.p., sussistendo il rischio che sia manifestamente irragionevole un trattamento differenziato in relazione ad un istituto di per sé “neutro” da un punto di vista premiale; per di più tale differenziazione è disfunzionale sotto il profilo dell’economia processuale, che ha ispirato la reintroduzione dell’istituto. Altre e differenti sono, infine, le perplessità che sorgono a fronte dell’introduzione del potere di direttiva del Procuratore generale presso la Corte di Appello a cui spetta dettare dei criteri per “orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto“ che potrebbe generare il rischio di disparità di trattamento da distretto a distretto. Inoltre, non si comprende bene nemmeno quale debba essere l’effettività da attribuire agli orientamenti così stabiliti, atteso che viene fatto salvo l’art. 53 comma 1 c.p.p., che attribuisce piena autonomia al pubblico ministero in udienza.
2017
8813367228
concordato; motivi ; accordo; deflazione; ambito cognitivo giudice d'appello; disponibilità delle parti: parametri di esclusione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/8672
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