Il tema della tutela del consumatore s’intreccia indissolubilmente con quella relativo alla sicurezza alimentare e si analizza nel quadro sistematico del diritto interno e comunitario. La legislazione alimentare si muove sul piano di interessi di segno diverso, con l’obiettivo di salvaguardare anche (ma non solo) l’interesse dei consumatori, consentendo a questi ultimi di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano; essa mira principalmente alla prevenzione delle pratiche fraudolente o ingannevoli, che comportano l’adulterazione degli alimenti e sono in grado di indurre in errore l’autore della scelta. L’oggetto della tutela – complessivamente considerato – si concreta nel c.d. «ordine alimentare». Le disposizioni degli artt. 3, par. 1, lett. p) e t), 152 e 153 del Trattato CE, consolidano un versante applicativo che non sembra lasciare, di là dal tenore letterale dei richiamati impulsi normativi, margini eccessivi al diritto interno e all’autonomia negoziale. Ciò sembra vero se si tiene conto del fatto che la legislazione europea in materia si collega con quella della politica agricola comune (PAC), che presidia i diversi settori delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM). Si perviene ad un punto limite posto a protezione del consumatore, che trasfonde dalla competenza «concorrente», in cui si applica il principio di sussidiarietà, a quella agricola «esclusiva» dell’Unione europea. La materia agricola comunitaria, infatti, gode di uno statuto normativo del tutto peculiare, in quanto coniuga l’esigenza di integrazione nel sistema economico e sociale, con le implicazioni metodologiche «speciali» (art. 33, par. 2, Trattato CE). In un quadro assai complesso, rilevano, a solo titolo esemplificativo, anche se il dettaglio analizzato risulta estesissimo, le origini geografiche del prodotto, che rispondono all’esigenza di valorizzare le produzioni di qualità provenienti da una zona geografica delimitata, nonché di enfatizzare le connotazioni ambientali, come fattori articolati di fruizione culturale, ancor prima che materiale, del prodotto stesso. Gli obiettivi socio-economici hanno un ruolo evidentemente prevalente. Al vertice del cambiamento sommesso ma profondo delle forze del mercato, sottoposte ad uno sforzo eccezionale di conformazione giuridica, si pone il principio di sostenibilità (art. 2 Trattato UE e artt. 2 e 6 Trattato CE). Il principio di sostenibilità, strettamente correlato a quello dell’equilibrio contrattuale, avvicina i rapporti economici all’interprete giuridico per consentire la percorribilità di una maieutica innovativa, composta di concetti intrisi di analisi giuridica dell’economia. I consumatori non devono solo ricevere un livello elevato di protezione dalla norma giuridica (art. 153 Trattato CE), riducendo i costi di transazione, bensì devono disporre di idonee possibilità di scelta nella concreta processualità allestita a loro favore, prima, durante e dopo la fase giurisdizionale. Un’economia aperta e in libera concorrenza (artt. 4 e 98 Trattato CE) non può fare a meno della coesione economica e sociale (art. 158 Trattato CE) e di uno spazio nel quale la «sicurezza», unitamente alla libertà e alla giustizia (art. 2 Trattato CE), sia necessariamente garantita. La protezione giuridica deve conformare le regole del libero mercato. L’ordine giuridico del mercato non circoscrive la sua azione ad un «temperamento» del livello dei prezzi nelle consegne ai consumatori (art. 33, par. 1, lett. e, Trattato CE). La normativa comunitaria sul diritto all’informazione, sulla pubblicità ingannevole e su quella comparativa consente al giurista una lettura complessiva del patrimonio di coscienza giuridica necessario per un’effettiva protezione dei consumatori, in una chiave intersettoriale e interdisciplinare non aliena dai risvolti etico-culturali. Ne discende: da un lato, che non si può discorrere correttamente di una disciplina comunitaria di protezione del consumatore senza tener conto delle altre politiche comunitarie, in particolare della politica di libera circolazione delle merci e dei risvolti macroeconomici che essa comporta. E ciò, segnatamente, nel settore agro-alimentare dove le misure normative che incidono sulla commercializzazione dei prodotti (es. le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, di cui agli artt. 28 ss. Trattato CE) registrano un peso specifico di grande rilevanza rispetto alle risultanze qualitative dei prodotti medesimi; dall’altro, che non è transitabile una strada in grado di garantire la sicurezza alimentare senza fare i dovuti conti con la normatività (come valore in sé) del diritto, dove sembra rivivere appieno l’opzione positivista di un di un diritto d’impronta legislativa come unico e solido fronte dinanzi al dilagare delle distorsioni del mercato.

La tutela del consumatore nel settore agro-alimentare nell’ordinamento giuridico comunitario

casucci f
2005-01-01

Abstract

Il tema della tutela del consumatore s’intreccia indissolubilmente con quella relativo alla sicurezza alimentare e si analizza nel quadro sistematico del diritto interno e comunitario. La legislazione alimentare si muove sul piano di interessi di segno diverso, con l’obiettivo di salvaguardare anche (ma non solo) l’interesse dei consumatori, consentendo a questi ultimi di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano; essa mira principalmente alla prevenzione delle pratiche fraudolente o ingannevoli, che comportano l’adulterazione degli alimenti e sono in grado di indurre in errore l’autore della scelta. L’oggetto della tutela – complessivamente considerato – si concreta nel c.d. «ordine alimentare». Le disposizioni degli artt. 3, par. 1, lett. p) e t), 152 e 153 del Trattato CE, consolidano un versante applicativo che non sembra lasciare, di là dal tenore letterale dei richiamati impulsi normativi, margini eccessivi al diritto interno e all’autonomia negoziale. Ciò sembra vero se si tiene conto del fatto che la legislazione europea in materia si collega con quella della politica agricola comune (PAC), che presidia i diversi settori delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM). Si perviene ad un punto limite posto a protezione del consumatore, che trasfonde dalla competenza «concorrente», in cui si applica il principio di sussidiarietà, a quella agricola «esclusiva» dell’Unione europea. La materia agricola comunitaria, infatti, gode di uno statuto normativo del tutto peculiare, in quanto coniuga l’esigenza di integrazione nel sistema economico e sociale, con le implicazioni metodologiche «speciali» (art. 33, par. 2, Trattato CE). In un quadro assai complesso, rilevano, a solo titolo esemplificativo, anche se il dettaglio analizzato risulta estesissimo, le origini geografiche del prodotto, che rispondono all’esigenza di valorizzare le produzioni di qualità provenienti da una zona geografica delimitata, nonché di enfatizzare le connotazioni ambientali, come fattori articolati di fruizione culturale, ancor prima che materiale, del prodotto stesso. Gli obiettivi socio-economici hanno un ruolo evidentemente prevalente. Al vertice del cambiamento sommesso ma profondo delle forze del mercato, sottoposte ad uno sforzo eccezionale di conformazione giuridica, si pone il principio di sostenibilità (art. 2 Trattato UE e artt. 2 e 6 Trattato CE). Il principio di sostenibilità, strettamente correlato a quello dell’equilibrio contrattuale, avvicina i rapporti economici all’interprete giuridico per consentire la percorribilità di una maieutica innovativa, composta di concetti intrisi di analisi giuridica dell’economia. I consumatori non devono solo ricevere un livello elevato di protezione dalla norma giuridica (art. 153 Trattato CE), riducendo i costi di transazione, bensì devono disporre di idonee possibilità di scelta nella concreta processualità allestita a loro favore, prima, durante e dopo la fase giurisdizionale. Un’economia aperta e in libera concorrenza (artt. 4 e 98 Trattato CE) non può fare a meno della coesione economica e sociale (art. 158 Trattato CE) e di uno spazio nel quale la «sicurezza», unitamente alla libertà e alla giustizia (art. 2 Trattato CE), sia necessariamente garantita. La protezione giuridica deve conformare le regole del libero mercato. L’ordine giuridico del mercato non circoscrive la sua azione ad un «temperamento» del livello dei prezzi nelle consegne ai consumatori (art. 33, par. 1, lett. e, Trattato CE). La normativa comunitaria sul diritto all’informazione, sulla pubblicità ingannevole e su quella comparativa consente al giurista una lettura complessiva del patrimonio di coscienza giuridica necessario per un’effettiva protezione dei consumatori, in una chiave intersettoriale e interdisciplinare non aliena dai risvolti etico-culturali. Ne discende: da un lato, che non si può discorrere correttamente di una disciplina comunitaria di protezione del consumatore senza tener conto delle altre politiche comunitarie, in particolare della politica di libera circolazione delle merci e dei risvolti macroeconomici che essa comporta. E ciò, segnatamente, nel settore agro-alimentare dove le misure normative che incidono sulla commercializzazione dei prodotti (es. le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, di cui agli artt. 28 ss. Trattato CE) registrano un peso specifico di grande rilevanza rispetto alle risultanze qualitative dei prodotti medesimi; dall’altro, che non è transitabile una strada in grado di garantire la sicurezza alimentare senza fare i dovuti conti con la normatività (come valore in sé) del diritto, dove sembra rivivere appieno l’opzione positivista di un di un diritto d’impronta legislativa come unico e solido fronte dinanzi al dilagare delle distorsioni del mercato.
2005
9788889464021
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