I principi dell’azione amministrativa dopo le recenti riforme di Pierpaolo Forte Abstract Il lavoro prova ad osservare i principi in una dimensione dinamica, in cui si rilevano diversi movimenti: i principi generali che si attuano in altri principi, l'influenza del trascorrere del tempo e del mutare degli assetti sociali, i connotati applicativi non identici a quelli usati nel passato, l'attrazione sull'amministrazione pubblica di ulteriori principi, originariamente non tipici del compito amministrativo pubblico, con significative conseguenze nei metodi applicativi e nei canoni interpretativi. La rassegna distingue anzitutto i principi propri del potere pubblico, la cui natura si rivela profondamente indotta dalla loro genesi, tanto che si prova a dimostrare l'assunto per cui i principi propri del diritto amministrativo possono intendersi come istruzioni della politica, volti alla costituzione di una comunità giuridica, e tratti da una koinè di ambito europeo. Per questo tipo di principi (quelli propri del diritto amministrativo), il maneggio con la dogmatica e le tecniche epistemologiche del diritto pubblico ha consentito il loro confluire nella legislazione, nella Costituzione del 1948, e poi la nascita ed il perfezionamento di una serie di principi derivati, figli delle matrici costituzionali dell’imparzialità, del buon andamento, della responsabilità, ma anche dell’autonomia, del decentramento, dell’obbligo di partecipazione, del dovere di fedeltà; ed una volta esplicitati, il lavoro interpretativo è continuato, consentendo l’adattamento del contenuto sostanziale di quei segni deontici, e la traduzione in norme più specifiche. Ed è su questa base che lo studio indaga su legalità, sussidiarietà verticale e orizzontale, autonomia, decentramento, eguaglianza, imparzialità, buon andamento, ed i loro derivati: ragionevolezza, proporzionalità, distinzione tra politica e amministrazione, partecipazione, pubblicità, trasparenza, informazione, efficienza, sussidiarietà. I principi non propri dell’amministrazione la riguardano perché essa è un corpo sociale non occasionale, e viene chiamata al loro rispetto quando essi emergono non in funzione dell’amministrazione, ma della vita associata; perciò in questo ambito sono più labili le istruzioni, gli indirizzi generali, con notevoli conseguenze: talora sembrano scontrarsi con quelli propri dell'amministrazione, la loro contemplazione è più incerta e soggettiva, sono spesso attuati con discipline puntuali, regole più precise di comportamento, che riducono la discrezionalità, talora l’annullano, con norme che dispongono atti vincolati e, spesso, diritti soggettivi. Vengono così rapidamente esaminati la riservatezza, la buona fede e la tutela dell’affidamento, il principio di concorrenza. Infine, l'indagine si estende a quelli che vengono definiti principi discutibili o latenti, con riferimento alla supposta prevalenza delle norme di diritto privato, all'autotutela, al neminem laedere, all'ipotesi che il silenzio assenso sia principio riguardante i poteri autorizzatori, al principio di prudenza o precauzione, al principio di effetto utile, o regola del raggiungimento dello scopo.

I principi dell’azione amministrativa dopo le recenti riforme

FORTE P
2006-01-01

Abstract

I principi dell’azione amministrativa dopo le recenti riforme di Pierpaolo Forte Abstract Il lavoro prova ad osservare i principi in una dimensione dinamica, in cui si rilevano diversi movimenti: i principi generali che si attuano in altri principi, l'influenza del trascorrere del tempo e del mutare degli assetti sociali, i connotati applicativi non identici a quelli usati nel passato, l'attrazione sull'amministrazione pubblica di ulteriori principi, originariamente non tipici del compito amministrativo pubblico, con significative conseguenze nei metodi applicativi e nei canoni interpretativi. La rassegna distingue anzitutto i principi propri del potere pubblico, la cui natura si rivela profondamente indotta dalla loro genesi, tanto che si prova a dimostrare l'assunto per cui i principi propri del diritto amministrativo possono intendersi come istruzioni della politica, volti alla costituzione di una comunità giuridica, e tratti da una koinè di ambito europeo. Per questo tipo di principi (quelli propri del diritto amministrativo), il maneggio con la dogmatica e le tecniche epistemologiche del diritto pubblico ha consentito il loro confluire nella legislazione, nella Costituzione del 1948, e poi la nascita ed il perfezionamento di una serie di principi derivati, figli delle matrici costituzionali dell’imparzialità, del buon andamento, della responsabilità, ma anche dell’autonomia, del decentramento, dell’obbligo di partecipazione, del dovere di fedeltà; ed una volta esplicitati, il lavoro interpretativo è continuato, consentendo l’adattamento del contenuto sostanziale di quei segni deontici, e la traduzione in norme più specifiche. Ed è su questa base che lo studio indaga su legalità, sussidiarietà verticale e orizzontale, autonomia, decentramento, eguaglianza, imparzialità, buon andamento, ed i loro derivati: ragionevolezza, proporzionalità, distinzione tra politica e amministrazione, partecipazione, pubblicità, trasparenza, informazione, efficienza, sussidiarietà. I principi non propri dell’amministrazione la riguardano perché essa è un corpo sociale non occasionale, e viene chiamata al loro rispetto quando essi emergono non in funzione dell’amministrazione, ma della vita associata; perciò in questo ambito sono più labili le istruzioni, gli indirizzi generali, con notevoli conseguenze: talora sembrano scontrarsi con quelli propri dell'amministrazione, la loro contemplazione è più incerta e soggettiva, sono spesso attuati con discipline puntuali, regole più precise di comportamento, che riducono la discrezionalità, talora l’annullano, con norme che dispongono atti vincolati e, spesso, diritti soggettivi. Vengono così rapidamente esaminati la riservatezza, la buona fede e la tutela dell’affidamento, il principio di concorrenza. Infine, l'indagine si estende a quelli che vengono definiti principi discutibili o latenti, con riferimento alla supposta prevalenza delle norme di diritto privato, all'autotutela, al neminem laedere, all'ipotesi che il silenzio assenso sia principio riguardante i poteri autorizzatori, al principio di prudenza o precauzione, al principio di effetto utile, o regola del raggiungimento dello scopo.
2006
88-243-1652-2
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/8117
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