La deroga all’oralità non può dar luogo a una compressione del diritto di difesa delle parti e, più in generale, al valore del contraddittorio, lì dove l’udienza di discussione (orale) della causa (art. 281-sexies c.p.c.) venga sostituita con la trattazione scritta (art. 127-ter c.p.c); e ciò sia perché la possibilità per le parti di interloquire con il giudice non si esaurisce nella sola modalità di partecipazione ad una udienza pubblica, sia perché l’organo giudicante concede comunque alle parti un termine per il deposito di note conclusive e riepilogative, prima di adottare la sentenza.
Udienza “cartolare” in luogo dell’udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. (nota ad App. Firenze 4 dicembre 2025, n. 2126)
F. BARBIERI
2026-01-01
Abstract
La deroga all’oralità non può dar luogo a una compressione del diritto di difesa delle parti e, più in generale, al valore del contraddittorio, lì dove l’udienza di discussione (orale) della causa (art. 281-sexies c.p.c.) venga sostituita con la trattazione scritta (art. 127-ter c.p.c); e ciò sia perché la possibilità per le parti di interloquire con il giudice non si esaurisce nella sola modalità di partecipazione ad una udienza pubblica, sia perché l’organo giudicante concede comunque alle parti un termine per il deposito di note conclusive e riepilogative, prima di adottare la sentenza.File in questo prodotto:
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