Trattasi di commento ad alcune disposizioni codicistiche dedicate alla esecuzione penale. L’analisi tiene conto dei contributi dottrinali e giurisprudenziali registratisi in ordine a ciascuna previsione, arricchiti dalla disamina dei pronunciamenti del Giudice delle Leggi. In particolar modo, sono state affrontate le problematiche sollecitate da taluni istituti “critici”, quali la “grazia” e la liberazione condizionale, in riferimento al valore costituzionale di cui all’art. 27 Cost. Inoltre, oggetto di attenzione sono state le disposizioni dedicate alla riabilitazione ed al differimento della esecuzione della pena. Orbene, se il primo istituto “premia” il condannato che attraverso l’espiazione della pena abbia riacquisito i valori ordinamentali “smarriti” con la perpetrazione del reato, ben più complesse sono le disposizioni contenute nella previsione di cui all’art. 684 c.p.p. In particolare, a seguito della l. 27 maggio 1998, n. 165, la nuova previsione dell’art. 47 ter c. 1-ter ord. penit., in materia di detenzione domiciliare, prevede che – sussistendo le condizioni poste per il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. - il tribunale di sorveglianza, anche se la pena superi il limite di cui al comma 1 n. 1 (quattro anni), possa disporre l’applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un temine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante l’esecuzione della detenzione domiciliare. Si tratta di un nuovo ed autonomo tipo di detenzione domiciliare dato che i presupposti sono costituiti soprattutto dal differimento obbligatorio della pena. Con questa nuova figura di detenzione domiciliare il legislatore ha voluto innanzitutto colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 n. 3 dell’art. 146 c.p., nella parte in cui prevedeva il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena detentiva per i malati di HIV, anche quando l’espiazione non arrecava pregiudizio alla salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. Ha voluto, poi, evitare che i tribunali di sorveglianza addivenissero ad interpretazioni restrittive dei presupposti di cui agli artt. 146 e 147 c.p. a causa del comprensibile timore di scarcerare senza alcun controllo soggetti che devono espiare gravi pene detentive. Infatti la norma in esame attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere di disporre la detenzione domiciliare, senza limiti di pena, nelle ipotesi in cui ricorrono i presupposti per un provvedimento di rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., con l’unico vincolo consistente nella necessità di stabilire un termine di durata della misura al fine di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni che legittimano la concessione della misura stessa L’art. 147 c.p., comunque, prevede tassativamente tre casi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena: le ipotesi sono costituite dalla domanda di grazia, dalla grave infermità fisica e, in ultimo, dalla situazione riguardante la donna che ha partorito da più di 6 mesi e da meno di un anno.

Commento agli artt. 681, 682, 683, 684, 691, 692, 693, 694, 695 cpp

GRIFFO M
2011-01-01

Abstract

Trattasi di commento ad alcune disposizioni codicistiche dedicate alla esecuzione penale. L’analisi tiene conto dei contributi dottrinali e giurisprudenziali registratisi in ordine a ciascuna previsione, arricchiti dalla disamina dei pronunciamenti del Giudice delle Leggi. In particolar modo, sono state affrontate le problematiche sollecitate da taluni istituti “critici”, quali la “grazia” e la liberazione condizionale, in riferimento al valore costituzionale di cui all’art. 27 Cost. Inoltre, oggetto di attenzione sono state le disposizioni dedicate alla riabilitazione ed al differimento della esecuzione della pena. Orbene, se il primo istituto “premia” il condannato che attraverso l’espiazione della pena abbia riacquisito i valori ordinamentali “smarriti” con la perpetrazione del reato, ben più complesse sono le disposizioni contenute nella previsione di cui all’art. 684 c.p.p. In particolare, a seguito della l. 27 maggio 1998, n. 165, la nuova previsione dell’art. 47 ter c. 1-ter ord. penit., in materia di detenzione domiciliare, prevede che – sussistendo le condizioni poste per il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. - il tribunale di sorveglianza, anche se la pena superi il limite di cui al comma 1 n. 1 (quattro anni), possa disporre l’applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un temine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante l’esecuzione della detenzione domiciliare. Si tratta di un nuovo ed autonomo tipo di detenzione domiciliare dato che i presupposti sono costituiti soprattutto dal differimento obbligatorio della pena. Con questa nuova figura di detenzione domiciliare il legislatore ha voluto innanzitutto colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 n. 3 dell’art. 146 c.p., nella parte in cui prevedeva il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena detentiva per i malati di HIV, anche quando l’espiazione non arrecava pregiudizio alla salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. Ha voluto, poi, evitare che i tribunali di sorveglianza addivenissero ad interpretazioni restrittive dei presupposti di cui agli artt. 146 e 147 c.p. a causa del comprensibile timore di scarcerare senza alcun controllo soggetti che devono espiare gravi pene detentive. Infatti la norma in esame attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere di disporre la detenzione domiciliare, senza limiti di pena, nelle ipotesi in cui ricorrono i presupposti per un provvedimento di rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., con l’unico vincolo consistente nella necessità di stabilire un termine di durata della misura al fine di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni che legittimano la concessione della misura stessa L’art. 147 c.p., comunque, prevede tassativamente tre casi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena: le ipotesi sono costituite dalla domanda di grazia, dalla grave infermità fisica e, in ultimo, dalla situazione riguardante la donna che ha partorito da più di 6 mesi e da meno di un anno.
2011
978-88-217-5667-2
esecuzione penale; riabilitazione; differimento esecuzione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/7545
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