La disposizione che assoggetta a tassazione, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioniatitoloonerosoditerrenisuscettibilidiutilizzazioneedificatoria,secondoglistrumentiurbanistici vigenti al momento della cessione, non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto, non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, ma un terreno sul quale insorge un fabbricato e che, quindi, è da ritenersi già edificato; l’entità sostanziale del fabbricato non può essere mutata in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti,e,soprattutto,lacuirealizzazione(nelcasodispecie,attraversolademolizionedelfabbricato)è futura (rispetto all’atto oggetto di tassazione), eventuale e rimessa alla potestà di soggetto diverso (l’acquirente) da quello interessato dall’imposizione fiscale. Tanto vale anche qualora l’alienante abbia presentato domandadiconcessioneediliziaperlademolizioneelaricostruzionedell’immobilee, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza.
La cessione di fabbricato da demolire non equivale a cessione di area edificabile
PAOLO PURI
2022-01-01
Abstract
La disposizione che assoggetta a tassazione, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioniatitoloonerosoditerrenisuscettibilidiutilizzazioneedificatoria,secondoglistrumentiurbanistici vigenti al momento della cessione, non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto, non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, ma un terreno sul quale insorge un fabbricato e che, quindi, è da ritenersi già edificato; l’entità sostanziale del fabbricato non può essere mutata in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti,e,soprattutto,lacuirealizzazione(nelcasodispecie,attraversolademolizionedelfabbricato)è futura (rispetto all’atto oggetto di tassazione), eventuale e rimessa alla potestà di soggetto diverso (l’acquirente) da quello interessato dall’imposizione fiscale. Tanto vale anche qualora l’alienante abbia presentato domandadiconcessioneediliziaperlademolizioneelaricostruzionedell’immobilee, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.