La disposizione che assoggetta a tassazione, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioniatitoloonerosoditerrenisuscettibilidiutilizzazioneedificatoria,secondoglistrumentiurbanistici vigenti al momento della cessione, non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto, non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, ma un terreno sul quale insorge un fabbricato e che, quindi, è da ritenersi già edificato; l’entità sostanziale del fabbricato non può essere mutata in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti,e,soprattutto,lacuirealizzazione(nelcasodispecie,attraversolademolizionedelfabbricato)è futura (rispetto all’atto oggetto di tassazione), eventuale e rimessa alla potestà di soggetto diverso (l’acquirente) da quello interessato dall’imposizione fiscale. Tanto vale anche qualora l’alienante abbia presentato domandadiconcessioneediliziaperlademolizioneelaricostruzionedell’immobilee, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza.

La cessione di fabbricato da demolire non equivale a cessione di area edificabile

PAOLO PURI
2022-01-01

Abstract

La disposizione che assoggetta a tassazione, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioniatitoloonerosoditerrenisuscettibilidiutilizzazioneedificatoria,secondoglistrumentiurbanistici vigenti al momento della cessione, non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto, non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, ma un terreno sul quale insorge un fabbricato e che, quindi, è da ritenersi già edificato; l’entità sostanziale del fabbricato non può essere mutata in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti,e,soprattutto,lacuirealizzazione(nelcasodispecie,attraversolademolizionedelfabbricato)è futura (rispetto all’atto oggetto di tassazione), eventuale e rimessa alla potestà di soggetto diverso (l’acquirente) da quello interessato dall’imposizione fiscale. Tanto vale anche qualora l’alienante abbia presentato domandadiconcessioneediliziaperlademolizioneelaricostruzionedell’immobilee, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/66359
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