Con l’ordinanza n. 30088/2021 la Corte di cassazione, dopo aver escluso che i diritti edificatori compensativi possano rientrare nell’alveo dei diritti reali, ha chiarito che la convenzione con la quale il privato trasferisce a titolo gratuito un suolo edificatorio al Comune in cambio dell’attribuzione di diritti edificatori deve qualificarsi come convenzione urbanistica e scontare, conseguentemente, l’imposta di registro in misura fissa e la esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. Si ritiene che tale ordinanza indichi il corretto percorso interpretativo in attesa di un intervento apposito del legislatore che disciplini espressamente sotto il profilo fiscale la circolazione dei diritti edificatori compensativi.
Circolazione dei diritti edificatori compensativi: si completa il quadro interpretativo in attesa di intervento del legislatore
paolo puri
2022-01-01
Abstract
Con l’ordinanza n. 30088/2021 la Corte di cassazione, dopo aver escluso che i diritti edificatori compensativi possano rientrare nell’alveo dei diritti reali, ha chiarito che la convenzione con la quale il privato trasferisce a titolo gratuito un suolo edificatorio al Comune in cambio dell’attribuzione di diritti edificatori deve qualificarsi come convenzione urbanistica e scontare, conseguentemente, l’imposta di registro in misura fissa e la esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. Si ritiene che tale ordinanza indichi il corretto percorso interpretativo in attesa di un intervento apposito del legislatore che disciplini espressamente sotto il profilo fiscale la circolazione dei diritti edificatori compensativi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.