In tema di IMU, è costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui stabilisce che per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il suo possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, conseguentemente stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,le agevolazioni perl’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. È parimenti costituzionalmente illegittima la disposizione di cui alla lett. b) del comma 741, dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 nella parte in cui stabilisce che per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, anziché disporre che per abitazione principale siintendel’immobilenelqualeil possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Di conseguenza, è costituzionalmente illegittima la stessa norma, come modificata dall’art. 5-decies, comma 1 del D.L. n. 146/2021 che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, dispone che le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
La Corte Costituzionale estende i confini dell’esenzione IMU
PAOLO PURI
2023-01-01
Abstract
In tema di IMU, è costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui stabilisce che per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il suo possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, conseguentemente stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,le agevolazioni perl’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. È parimenti costituzionalmente illegittima la disposizione di cui alla lett. b) del comma 741, dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 nella parte in cui stabilisce che per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, anziché disporre che per abitazione principale siintendel’immobilenelqualeil possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Di conseguenza, è costituzionalmente illegittima la stessa norma, come modificata dall’art. 5-decies, comma 1 del D.L. n. 146/2021 che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, dispone che le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.