La questione dell’applicabilità dell’IMU sugli immobili occupati abusivamente ante novella del 2023 viene portata dalla Corte di cassazione davanti alla Corte costituzionale. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9956/2023, ritiene che il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità favorevole alla permanenza della soggettività passiva in capo al proprietario “spogliato” della disponibilità dell’immobile porrebbe una rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale, con quanto prescritto dagli artt. 53 e 3 Cost. Tuttavia, ancorandosi al piano dell’identificazione del possesso come diritto sulla cosa, per cui al venir meno di quest’ultimo non potrebbe non considerarsi cessato anche il possesso medesimo, i Supremi Giudici non valorizzano un profilo degno di nota consistente nella circostanza che il diritto di proprietà non risulterebbe “concretamente e fattualmente svuotato di ogni prerogativa”, conservandosi in capo al proprietario quel diritto al risarcimento del danno che parrebbe comunque sufficiente a concretare l’effettività dell’attitudine alla contribuzione. Rispetto alla presunta violazione dell’art. 3 Cost., la questione sembrerebbe invece essere stata risolta già in sede normativa dalla Legge di bilancio 2023.
Sollevata l’eccezione di incostituzionalità dell’IMU sugli immobili occupati
PAOLO PURI
2023-01-01
Abstract
La questione dell’applicabilità dell’IMU sugli immobili occupati abusivamente ante novella del 2023 viene portata dalla Corte di cassazione davanti alla Corte costituzionale. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9956/2023, ritiene che il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità favorevole alla permanenza della soggettività passiva in capo al proprietario “spogliato” della disponibilità dell’immobile porrebbe una rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale, con quanto prescritto dagli artt. 53 e 3 Cost. Tuttavia, ancorandosi al piano dell’identificazione del possesso come diritto sulla cosa, per cui al venir meno di quest’ultimo non potrebbe non considerarsi cessato anche il possesso medesimo, i Supremi Giudici non valorizzano un profilo degno di nota consistente nella circostanza che il diritto di proprietà non risulterebbe “concretamente e fattualmente svuotato di ogni prerogativa”, conservandosi in capo al proprietario quel diritto al risarcimento del danno che parrebbe comunque sufficiente a concretare l’effettività dell’attitudine alla contribuzione. Rispetto alla presunta violazione dell’art. 3 Cost., la questione sembrerebbe invece essere stata risolta già in sede normativa dalla Legge di bilancio 2023.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.