Le Sezioni Unite chiariscono, nella decisione in esame, che il decreto di trasferimento del bene ex art. 586 c.p.c. produce, quale immediata ed automatica conseguenza, la cancellazione dei gravami, indipendentemente dal decorso del termine per la proposizione dell’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., in quanto atto intrinsecamente definitivo. L’autrice si sofferma, dunque, proprio sul concetto di definitività del provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Il carattere definitivo del decreto di trasferimento nel recente arresto delle Sezioni Unite. Nota a Cass., sez. un., 14 dicembre 2020, n. 28387
FEDERICA BARBIERI
2021-01-01
Abstract
Le Sezioni Unite chiariscono, nella decisione in esame, che il decreto di trasferimento del bene ex art. 586 c.p.c. produce, quale immediata ed automatica conseguenza, la cancellazione dei gravami, indipendentemente dal decorso del termine per la proposizione dell’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., in quanto atto intrinsecamente definitivo. L’autrice si sofferma, dunque, proprio sul concetto di definitività del provvedimento del giudice dell’esecuzione.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.