La quaestio concernente la possibilità, per il pubblico ministero, di “impedire” la scarcerazione, effettiva, del soggetto in favore del quale si fosse omesso l’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. sembrava ormai superata nel senso di ritenere precluso qualsiasi intervento — non giurisdizionale — che si frapponesse all’acquisto della libertà dello stesso; ed in tal senso si esprimevano la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie.Con alcune pronunce giurisprudenziali, tuttavia, si è ritornato sul tema, fornendosi un’interpretazione del disposto di cui al comma 1 dell’art. 302 c.p.p. certamente distonica rispetto alla ratio della previsione oltre che contrastante con la sistematica codicistica afferente alla reiterabilità dei provvedimenti cautelari coercitivi.Da qui la necessità di puntualizzare come, a fronte di pur comprensibili istanze connesse alla necessità di conservazione della limitazione cautelare in ipotesi di delitti particolarmente allarmanti, permanga l’insuperabilità del dato letterale della norma, che, in una a valutazioni di carattere logico-sistematico, inibisce il ricorso a prassi fuorvianti rispetto alla voluntas legislativa trasfusa nei dati normativi operanti nel caso di specie.

La distorsione delle prassi a sanatoria di (eventuali) vizi cautelari

GRIFFO M
2010-01-01

Abstract

La quaestio concernente la possibilità, per il pubblico ministero, di “impedire” la scarcerazione, effettiva, del soggetto in favore del quale si fosse omesso l’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. sembrava ormai superata nel senso di ritenere precluso qualsiasi intervento — non giurisdizionale — che si frapponesse all’acquisto della libertà dello stesso; ed in tal senso si esprimevano la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie.Con alcune pronunce giurisprudenziali, tuttavia, si è ritornato sul tema, fornendosi un’interpretazione del disposto di cui al comma 1 dell’art. 302 c.p.p. certamente distonica rispetto alla ratio della previsione oltre che contrastante con la sistematica codicistica afferente alla reiterabilità dei provvedimenti cautelari coercitivi.Da qui la necessità di puntualizzare come, a fronte di pur comprensibili istanze connesse alla necessità di conservazione della limitazione cautelare in ipotesi di delitti particolarmente allarmanti, permanga l’insuperabilità del dato letterale della norma, che, in una a valutazioni di carattere logico-sistematico, inibisce il ricorso a prassi fuorvianti rispetto alla voluntas legislativa trasfusa nei dati normativi operanti nel caso di specie.
2010
fermo; interrogatorio di garanzia; reiterazione misura cautelare
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/6458
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