La recente scelta legislativa di sopprimere il controllo concomitante sull'attuazione del PNRR non soltanto costituisce manifestazione legittima della discrezionalità del legislatore ordinario ma non si pone neppure in contrasto con i principi dell'ordinamento europeo. Il controllo concomitante, invero, non è un controllo sulla gestione ma è un controllo di gestione che si risolve in una forma di cogestione con due effetti negativi: deresponsabilizza chi va responsabilizzato e non costituisce, in realtà, un controllo effettivo in quanto con i controlli a tappeto, ben diversamente che con quelli a campione, non si va in profondità.

Osservazioni sulla recente soppressione del controllo concomitante della Corte dei Conti sull'attuazione del PNRR

Di Modugno
2024-01-01

Abstract

La recente scelta legislativa di sopprimere il controllo concomitante sull'attuazione del PNRR non soltanto costituisce manifestazione legittima della discrezionalità del legislatore ordinario ma non si pone neppure in contrasto con i principi dell'ordinamento europeo. Il controllo concomitante, invero, non è un controllo sulla gestione ma è un controllo di gestione che si risolve in una forma di cogestione con due effetti negativi: deresponsabilizza chi va responsabilizzato e non costituisce, in realtà, un controllo effettivo in quanto con i controlli a tappeto, ben diversamente che con quelli a campione, non si va in profondità.
2024
Corte dei conti UE, PNRR, controllo concomitante, cogestione, principi costituzionali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/64039
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