L’art. 64, 4° comma, c.p.a., stabilisce: <>. Significativamente tale norma non riproduce la locuzione presente nel corrispondente art. 116, 1°comma, c.p.c., che, in modo apparentemente analogo, stabilisce: <>. L’omesso riferimento del legislatore del codice del processo amministrativo alla salvezza di eventuali eccezioni previste dalla legge evidenzia la volontà del legislatore del 2010 di escludere qualsiasi prova legale nel processo amministrativo. Pertanto, non solo l’interrogatorio formale e il giuramento, la cui esclusione è stata esplicitamente prevista dall’art. 63, 5° comma, c.p.a., ma anche l’efficacia legale dell’atto pubblico (artt. 2699 e 2700 c.c.) e della scrittura privata autenticata va, a nostro avviso, ritenuta incompatibile col processo amministrativo.
Prove legali e processo amministrativo
Di Modugno
2023-01-01
Abstract
L’art. 64, 4° comma, c.p.a., stabilisce: <>. Significativamente tale norma non riproduce la locuzione presente nel corrispondente art. 116, 1°comma, c.p.c., che, in modo apparentemente analogo, stabilisce: <>. L’omesso riferimento del legislatore del codice del processo amministrativo alla salvezza di eventuali eccezioni previste dalla legge evidenzia la volontà del legislatore del 2010 di escludere qualsiasi prova legale nel processo amministrativo. Pertanto, non solo l’interrogatorio formale e il giuramento, la cui esclusione è stata esplicitamente prevista dall’art. 63, 5° comma, c.p.a., ma anche l’efficacia legale dell’atto pubblico (artt. 2699 e 2700 c.c.) e della scrittura privata autenticata va, a nostro avviso, ritenuta incompatibile col processo amministrativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.