Il lavoro analizza la Direttiva n. 42 del 2014 emessa in sede europea per uniformare la disciplina in tema di sequestro e confisca dei beni fra gli Stati dell'Unione europea e la compatibilità della legislazione italiana rispetto alle indicazioni sovranazionali. Nel lavoro si è tratteggiato il testo della normativa quale mezzo privilegiato di aggressione dei patrimoni illeciti, il sequestro e la confisca dei beni strumentali e dei proventi derivanti da attività illecita, anche transnazionale. Il lavoro esamina e offre delle considerazioni, anche critiche, sulla direttiva 2014/42/UE adottata in accoglimento delle sollecitazioni avanzate nel Programma di Stoccolma e nelle conclusioni del Consiglio GAI in materia di confisca e recupero dei beni del giugno 2010, onde assicurare una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011. La base giuridica della direttiva è costituita dagli art. 82, par.2 e 83, par. 1 TFUE che autorizzano il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire norme minime ove sia necessario per agevolare il principio del riconoscimento reciproco e la cooperazione penale o in relazione a sfere di reati particolarmente gravi, dalla portata transnazionale. Il contributo valorizza il fatto che la necessità del provvedimento è giustificata con riferimento alla crescente espansione della criminalità organizzata transnazionale. Proprio in questo quadro il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato costituiscono un efficace strumento di contrasto. Il testo sottolinea come la direttiva si propone di modificare e di ampliare le disposizioni dell'azione comune 98/699/GAI e delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2003/577/GAI (art. 14), le cui misure si sono rivelate non del tutto efficaci. Nel merito, il contributo dedica una puntuale disamina delle norme minime relative al congelamento di beni - in vista di un'eventuale conseguente confisca - e alla confisca di beni in materia penale, esaminando tanto le definizioni, quanto l’ elenca dei reati - individuati con riferimento alle fattispecie criminose già oggetto di provvedimenti dell'Unione - che rientrano nel campo di applicazione della direttiva e gli impegni posti, non senza operare un costante raffronto con la disciplina domestica, alle autorità nazionali. Nel testo si conferma come questi strumenti sono da tempo oggetto privilegiato dei provvedimenti europei, adottati per una politica di cooperazione giudiziaria comune contro il crimine economico. La Direttiva si segnala in quanto nel rispetto di alcune fondamentali garanzie si prefigge di stabilire delle "norme minime" rivolte agli Stati membri dell'Unione.

Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea: la "nuova" direttiva 2014/42/UE

MARANDOLA A.
2016-01-01

Abstract

Il lavoro analizza la Direttiva n. 42 del 2014 emessa in sede europea per uniformare la disciplina in tema di sequestro e confisca dei beni fra gli Stati dell'Unione europea e la compatibilità della legislazione italiana rispetto alle indicazioni sovranazionali. Nel lavoro si è tratteggiato il testo della normativa quale mezzo privilegiato di aggressione dei patrimoni illeciti, il sequestro e la confisca dei beni strumentali e dei proventi derivanti da attività illecita, anche transnazionale. Il lavoro esamina e offre delle considerazioni, anche critiche, sulla direttiva 2014/42/UE adottata in accoglimento delle sollecitazioni avanzate nel Programma di Stoccolma e nelle conclusioni del Consiglio GAI in materia di confisca e recupero dei beni del giugno 2010, onde assicurare una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011. La base giuridica della direttiva è costituita dagli art. 82, par.2 e 83, par. 1 TFUE che autorizzano il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire norme minime ove sia necessario per agevolare il principio del riconoscimento reciproco e la cooperazione penale o in relazione a sfere di reati particolarmente gravi, dalla portata transnazionale. Il contributo valorizza il fatto che la necessità del provvedimento è giustificata con riferimento alla crescente espansione della criminalità organizzata transnazionale. Proprio in questo quadro il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato costituiscono un efficace strumento di contrasto. Il testo sottolinea come la direttiva si propone di modificare e di ampliare le disposizioni dell'azione comune 98/699/GAI e delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2003/577/GAI (art. 14), le cui misure si sono rivelate non del tutto efficaci. Nel merito, il contributo dedica una puntuale disamina delle norme minime relative al congelamento di beni - in vista di un'eventuale conseguente confisca - e alla confisca di beni in materia penale, esaminando tanto le definizioni, quanto l’ elenca dei reati - individuati con riferimento alle fattispecie criminose già oggetto di provvedimenti dell'Unione - che rientrano nel campo di applicazione della direttiva e gli impegni posti, non senza operare un costante raffronto con la disciplina domestica, alle autorità nazionali. Nel testo si conferma come questi strumenti sono da tempo oggetto privilegiato dei provvedimenti europei, adottati per una politica di cooperazione giudiziaria comune contro il crimine economico. La Direttiva si segnala in quanto nel rispetto di alcune fondamentali garanzie si prefigge di stabilire delle "norme minime" rivolte agli Stati membri dell'Unione.
2016
sequestro; confisca; beni illeciti; obblighi nazionali; criminalità organizzata; repressione; patrimoni e profitti illeciti
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/5953
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