L’A. si confronta con la problematica degli effetti conseguenti alla stipulazione illegittima del contratto di lavoro a tempo determinato nel lavoro pubblico dove, diversamente da quel che avviene nel lavoro privato, non vige la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (v. art. 36 d.lgs. 165/01) e della sua adeguatezza rispetto alla Direttiva europea sui contratti a termine 99/70/CE. Sul punto specifico l’A. propone una lettura della tutela risarcitoria, predisposta dall’art. 36 del d.lgs. 165/01, rispettosa dell’ordinamento comunitario. A tal fine, l’A. concentra la sua riflessione soprattutto sui piani della qualificazione e della quantificazione del danno fissato dalla norma, giungendo a ritenere - attraverso un’interpretazione letterale, logica e sistematica - che il legislatore con l’art. 36 abbia “tipizzato” un danno e che la sua quantificazione debba essere agganciata a quella operata dall’art 18 dello Statuto dei lavoratori (l’unico dato normativo “monetizzante” il posto di lavoro), pur se limitata al quinto comma, nonché, ad un ulteriore, seppure eventuale, risarcimento stabilito dal giudice in via equitativa.

Contratti a termine nelle amministrazioni pubbliche: divieto di conversione e risarcimento del danno

SARACINI P
2008-01-01

Abstract

L’A. si confronta con la problematica degli effetti conseguenti alla stipulazione illegittima del contratto di lavoro a tempo determinato nel lavoro pubblico dove, diversamente da quel che avviene nel lavoro privato, non vige la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (v. art. 36 d.lgs. 165/01) e della sua adeguatezza rispetto alla Direttiva europea sui contratti a termine 99/70/CE. Sul punto specifico l’A. propone una lettura della tutela risarcitoria, predisposta dall’art. 36 del d.lgs. 165/01, rispettosa dell’ordinamento comunitario. A tal fine, l’A. concentra la sua riflessione soprattutto sui piani della qualificazione e della quantificazione del danno fissato dalla norma, giungendo a ritenere - attraverso un’interpretazione letterale, logica e sistematica - che il legislatore con l’art. 36 abbia “tipizzato” un danno e che la sua quantificazione debba essere agganciata a quella operata dall’art 18 dello Statuto dei lavoratori (l’unico dato normativo “monetizzante” il posto di lavoro), pur se limitata al quinto comma, nonché, ad un ulteriore, seppure eventuale, risarcimento stabilito dal giudice in via equitativa.
2008
contratto a termine; lavoro pubblico; risarcimento del danno; sanzione; ordinamento comunitario
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