Con sentenza resa lo scorso 19 luglio, nella causa C-526/14, Tadej Kotnik e altri, la Corte di giustizia si è pronunciata, in via pregiudiziale, sulla conformità rispetto a diverse disposizioni del diritto dell’Unione, di alcune misure concernenti la «condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati» degli istituti di credito, c.d. burden sharing. Nel caso di specie, tali misure consistono nell’annullamento, parziale o totale, di determinate passività della banca e nella conversione, anch’essa parziale o totale, delle medesime passività in nuove azioni ordinarie della stessa banca. In particolare, i Giudici di Lussemburgo si sono espressi sul rapporto intercorrente tra siffatte misure e l’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE, secondo cui possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». Il rinvio pregiudiziale è stato presentato nell’ambito di un procedimento di verifica di costituzionalità di alcune disposizioni della legge slovena sul settore bancario che prevedono l’adozione di misure straordinarie per il risanamento degli istituti di credito in difficoltà. Sotto il profilo formale, esso ha riguardato la validità e l’interpretazione di alcuni punti della comunicazione della Commissione del 30 luglio2013 sul settore bancario nonché sull’interpretazione di alcuni articoli della direttiva 2012/30/UE e della direttiva 2001/24/CE. Tale sentenza assume considerevole importanza poiché si inserisce nel dibattito concernente l’andamento e le tappe di quel “percorso virtuale” per la risoluzione delle crisi bancarie, intrapreso dall’Unione, che prevede il sostegno pubblico per gli istituti di credito in crisi quale ultima possibilità per evitare il loro fallimento. Infatti, al fine di evitare che i salvataggi bancari indebolissero i già compromessi bilanci di alcuni Stati membri, sono state progressivamente previste condizioni più rigorose, rispetto a quelle ordinariamente stabilite dalle norme sugli aiuti di Stato, per la ripartizione dei relativi oneri introducendo i principi oggetto di analisi da parte della Corte.

Le crisi bancarie al vaglio della Corte di giustizia. Osservazioni sulla sentenza del 19 luglio 2016, causa C-526/14, Tadej Kotnik e altri

Nicola ruccia
2016-01-01

Abstract

Con sentenza resa lo scorso 19 luglio, nella causa C-526/14, Tadej Kotnik e altri, la Corte di giustizia si è pronunciata, in via pregiudiziale, sulla conformità rispetto a diverse disposizioni del diritto dell’Unione, di alcune misure concernenti la «condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati» degli istituti di credito, c.d. burden sharing. Nel caso di specie, tali misure consistono nell’annullamento, parziale o totale, di determinate passività della banca e nella conversione, anch’essa parziale o totale, delle medesime passività in nuove azioni ordinarie della stessa banca. In particolare, i Giudici di Lussemburgo si sono espressi sul rapporto intercorrente tra siffatte misure e l’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE, secondo cui possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». Il rinvio pregiudiziale è stato presentato nell’ambito di un procedimento di verifica di costituzionalità di alcune disposizioni della legge slovena sul settore bancario che prevedono l’adozione di misure straordinarie per il risanamento degli istituti di credito in difficoltà. Sotto il profilo formale, esso ha riguardato la validità e l’interpretazione di alcuni punti della comunicazione della Commissione del 30 luglio2013 sul settore bancario nonché sull’interpretazione di alcuni articoli della direttiva 2012/30/UE e della direttiva 2001/24/CE. Tale sentenza assume considerevole importanza poiché si inserisce nel dibattito concernente l’andamento e le tappe di quel “percorso virtuale” per la risoluzione delle crisi bancarie, intrapreso dall’Unione, che prevede il sostegno pubblico per gli istituti di credito in crisi quale ultima possibilità per evitare il loro fallimento. Infatti, al fine di evitare che i salvataggi bancari indebolissero i già compromessi bilanci di alcuni Stati membri, sono state progressivamente previste condizioni più rigorose, rispetto a quelle ordinariamente stabilite dalle norme sugli aiuti di Stato, per la ripartizione dei relativi oneri introducendo i principi oggetto di analisi da parte della Corte.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/55930
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