Il curatore speciale sostituisce o si affianca alla parte nelle due situazioni espressamente considerate dall’art. 78 c.p.c., vale a dire quando manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta e sussistano «ragioni di urgenza» e quando vi è un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. Il codice di rito non specifica quale sia il regime di stabilità del provvedimento di nomina del curatore speciale e non chiarisce se il provvedimento in questione sia soggetto o no a qualche forma di impugnazione.

NOTE IN TEMA DI RECLAMABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL CURATORE SPECIALE

damiani
2022-01-01

Abstract

Il curatore speciale sostituisce o si affianca alla parte nelle due situazioni espressamente considerate dall’art. 78 c.p.c., vale a dire quando manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta e sussistano «ragioni di urgenza» e quando vi è un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. Il codice di rito non specifica quale sia il regime di stabilità del provvedimento di nomina del curatore speciale e non chiarisce se il provvedimento in questione sia soggetto o no a qualche forma di impugnazione.
2022
curatore speciale, nomina, impugnazione, reclamo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/55398
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