Nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi si colloca sia la possibilità per il soggetto promotore di essere autorizzato dall’autorità giudiziaria a contrarre finanziamenti dei soci o infragruppo “prededucibili”, sia la regola per cui i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate o sottoposte a comune controllo sono esclusi dalla postergazione, a condizione che l’esperto venga informato preventivamente e non iscriva il proprio dissenso nel registro delle imprese. Il contributo si propone di analizzare i principali problemi che possono insorgere dall’applicazione di tale nuova disciplina.
Considerazioni sui finanziamenti dei soci e infragruppo nella composizione negoziata della crisi
franchi manuel
2022-01-01
Abstract
Nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi si colloca sia la possibilità per il soggetto promotore di essere autorizzato dall’autorità giudiziaria a contrarre finanziamenti dei soci o infragruppo “prededucibili”, sia la regola per cui i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate o sottoposte a comune controllo sono esclusi dalla postergazione, a condizione che l’esperto venga informato preventivamente e non iscriva il proprio dissenso nel registro delle imprese. Il contributo si propone di analizzare i principali problemi che possono insorgere dall’applicazione di tale nuova disciplina.File in questo prodotto:
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