Nella procedura di autoliquidazione delle imposte indirette la legge ha devoluto al notaio in via esclusiva l’assolvimento in via telematica degli obblighi tributari scaturenti dagli atti rogati. Contrariamente a quanto avveniva in epoca precedente, il notaio quale unico legittimato ad eseguire il pagamento può essere qualificato ai sensi dell’art. 1188 c.c. quale persona indicata dal creditore ovvero autorizzata dalla legge a ricevere il pagamento, con effetto conseguentemente liberatorio per le parti dell’atto. È dunque illegittimo l’avviso di liquidazione notificato alle parti nei limiti delle somme da queste versate al notaio.

Avviso di liquidazione: illegittimo l’atto notificato alle parti anziché al notaio- il ruolo del notaio nella liquidazione delle imposte sui trasferimenti: one step beyond

puri
2020-01-01

Abstract

Nella procedura di autoliquidazione delle imposte indirette la legge ha devoluto al notaio in via esclusiva l’assolvimento in via telematica degli obblighi tributari scaturenti dagli atti rogati. Contrariamente a quanto avveniva in epoca precedente, il notaio quale unico legittimato ad eseguire il pagamento può essere qualificato ai sensi dell’art. 1188 c.c. quale persona indicata dal creditore ovvero autorizzata dalla legge a ricevere il pagamento, con effetto conseguentemente liberatorio per le parti dell’atto. È dunque illegittimo l’avviso di liquidazione notificato alle parti nei limiti delle somme da queste versate al notaio.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/53510
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