Il lavoro esamina i riflessi fiscali delle recenti disposizioni (c.d. Legge “Dopo di noi”) che hanno introdotto il fondo speciale da contratti di affidamento fiduciario. Pur in presenza della volonta ` di introdurre un’organica disciplina sugli strumenti di destinazione e separazione patrimoniale destinate a realizzare forme di assistenza e protezione di persone affette da disabilita ` grave,e ` necessario l’intervento dell’interprete per colmare talune lacune normative sulle conseguenze tributarie degli atti di disposizione. La disciplina fiscale di tale strumento e ` infatti scarna, limitandosi a regolamentare in forma prevalentemente promozionale l’applicazione dell’imposizione diretta e del tributo successorio (oltre che delle imposte di registro, ipotecaria e catastale) a tale tipologia negoziale. L’interprete e `cosı ` costretto a lavorare in chiave diacronica per l’imposizione diretta e indiretta sui diversi momenti che accompagnano la costituzione del fondo, la sua gestione e la distribuzione del patrimonio residuo al termine della vita del beneficiario. Per le imposte dirette particolare interesse assumono le disposizioni agevolative in fase costitutiva mentre ai fini delle indirette, la disciplina sembra confermare l’orientamento ormai prevalente in tema di costituzione trusts e in generale dei vincoli di destinazione.
Considerazioni di un tributarista a margine delle disposizioni sul fondo speciale da contratti di affidamento fiduciario
paolo puri
2020-01-01
Abstract
Il lavoro esamina i riflessi fiscali delle recenti disposizioni (c.d. Legge “Dopo di noi”) che hanno introdotto il fondo speciale da contratti di affidamento fiduciario. Pur in presenza della volonta ` di introdurre un’organica disciplina sugli strumenti di destinazione e separazione patrimoniale destinate a realizzare forme di assistenza e protezione di persone affette da disabilita ` grave,e ` necessario l’intervento dell’interprete per colmare talune lacune normative sulle conseguenze tributarie degli atti di disposizione. La disciplina fiscale di tale strumento e ` infatti scarna, limitandosi a regolamentare in forma prevalentemente promozionale l’applicazione dell’imposizione diretta e del tributo successorio (oltre che delle imposte di registro, ipotecaria e catastale) a tale tipologia negoziale. L’interprete e `cosı ` costretto a lavorare in chiave diacronica per l’imposizione diretta e indiretta sui diversi momenti che accompagnano la costituzione del fondo, la sua gestione e la distribuzione del patrimonio residuo al termine della vita del beneficiario. Per le imposte dirette particolare interesse assumono le disposizioni agevolative in fase costitutiva mentre ai fini delle indirette, la disciplina sembra confermare l’orientamento ormai prevalente in tema di costituzione trusts e in generale dei vincoli di destinazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.