Nel lavoro si procede ad una rilettura critica dell’art. 28 l. 4 maggio 1983, n. 184 (sulla conoscibilità delle origini biologiche dell’adottato) e si perviene alla conclusione che nella disposizione normativa, fatto salvo il diritto alla salute dell’adottato, possono venire in evidenza sia le ragioni di riservatezza dei genitori biologici sia quelle dei genitori adottivi, i quali potrebbero temere di vedere alterato l’equilibrio familiare e compromessa la relazione con il proprio figlio.
Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell’adottato nell’esegesi del nuovo testo dell’art. 28 l. 4 maggio 1983, n. 184
LISELLA G
2004-01-01
Abstract
Nel lavoro si procede ad una rilettura critica dell’art. 28 l. 4 maggio 1983, n. 184 (sulla conoscibilità delle origini biologiche dell’adottato) e si perviene alla conclusione che nella disposizione normativa, fatto salvo il diritto alla salute dell’adottato, possono venire in evidenza sia le ragioni di riservatezza dei genitori biologici sia quelle dei genitori adottivi, i quali potrebbero temere di vedere alterato l’equilibrio familiare e compromessa la relazione con il proprio figlio.File in questo prodotto:
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