La Corte di cassazione, con sentenza n. 11677/2017, torna nuovamente ad affrontare il tema del coacervo del relictum con il donatum, giungendo a conclusioni apparentemente opposte a quelle degli ultimi precedenti. In realtà l’ultimo arresto della giurisprudenza di legittimità non riguarda la sopravvivenza del coacervo ai fini del tributo successorio, ma il tema della applicabilità dell’istituto ai fini della sola imposta sulle donazioni; tema che viene risolto nel senso della rilevanza delle donazioni pregresse (ivi comprese quelle avvenute nel quinquennio di soppressione dell’imposta) ai fini dell’erosione della franchigia sulle donazioni. Dietro una ricostruzione eccessivamente legata al dato formale ed al contenuto dell’art. 57 T.U.S. si va però delineando l’idea di due tributi (quello sulle successioni e quello sulle donazioni) ormai completamente autonomi e con due franchigie totalmente svincolate fra loro.
LE DONAZIONI PRECEDENTI RILEVANO AI FINI DELL’EROSIONE DELLA FRANCHIGIA - LE DONAZIONI, IL COACERVO E IL TENTATIVO DI DARE UN SENSO A CIÒ CHE SENSO NON HA.
PURI
2017-01-01
Abstract
La Corte di cassazione, con sentenza n. 11677/2017, torna nuovamente ad affrontare il tema del coacervo del relictum con il donatum, giungendo a conclusioni apparentemente opposte a quelle degli ultimi precedenti. In realtà l’ultimo arresto della giurisprudenza di legittimità non riguarda la sopravvivenza del coacervo ai fini del tributo successorio, ma il tema della applicabilità dell’istituto ai fini della sola imposta sulle donazioni; tema che viene risolto nel senso della rilevanza delle donazioni pregresse (ivi comprese quelle avvenute nel quinquennio di soppressione dell’imposta) ai fini dell’erosione della franchigia sulle donazioni. Dietro una ricostruzione eccessivamente legata al dato formale ed al contenuto dell’art. 57 T.U.S. si va però delineando l’idea di due tributi (quello sulle successioni e quello sulle donazioni) ormai completamente autonomi e con due franchigie totalmente svincolate fra loro.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.