La Corte di cassazione, con sentenza n. 20521/2016, affronta il tema della rilevanza dei Piani di salvaguardia ai fini della valutazione automatica dei terreni di cui all’imposta di registro. La soluzione accolta, per la quale, né la misura di salvaguardia, né il nuovo strumento urbanistico, che fa perdere al terreno l’edificabilità, rilevano per l’applicazione della c.d. valutazione automatica, è formalmente corretta, ma non condivisibile sul piano dell’equità. Specie se la disposizione viene letta in coordinamento con la disposizione in tema di tassazione ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze ed alla luce del diverso regime che si sarebbe applicato ad un caso inverso: quello della cessione di un terreno inedificabile in corso di trasformazione in edificabile.
INAPPLICABILITÀ DELLA VALUTAZIONE AUTOMATICA PER UN TERRENO EDIFICABILE IN TRASFORMAZIONE - L’IRRILEVANZA FISCALE DEI PIANI DI SALVAGUARDIA PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI VALUTAZIONE AUTOMATICA.
PAOLO PURI
2017-01-01
Abstract
La Corte di cassazione, con sentenza n. 20521/2016, affronta il tema della rilevanza dei Piani di salvaguardia ai fini della valutazione automatica dei terreni di cui all’imposta di registro. La soluzione accolta, per la quale, né la misura di salvaguardia, né il nuovo strumento urbanistico, che fa perdere al terreno l’edificabilità, rilevano per l’applicazione della c.d. valutazione automatica, è formalmente corretta, ma non condivisibile sul piano dell’equità. Specie se la disposizione viene letta in coordinamento con la disposizione in tema di tassazione ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze ed alla luce del diverso regime che si sarebbe applicato ad un caso inverso: quello della cessione di un terreno inedificabile in corso di trasformazione in edificabile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.