Una volta delineata la fisionomia del contratto gratuito lo studio si propone di analizzare talune ipotesi, con particolare riferimento alle liberalità non donative, nel tentativo di verificare la linea di demarcazione tra «gratuità» e liberalità. All’uopo, condividendo l’impostazione di autorevole dottrina, si ritiene che la regolamentazione positiva di fattispecie diverse appaia orientata dal principio di proporzionalità, ma ad un tempo, si suggerisce all’interprete di tener conto, nella qualificazione degli atti, degli aspetti qualitativi della vicenda attraverso una valutazione complessiva della fattispecie concreta sulla base del principio di ragionevolezza, senza fare affidamento su di un unico elemento qualificante. Volendo prendere le distanze da soluzioni preconfezionate, fondate su categorie dogmatiche, si precisa che il contenuto degli atti tipici di liberalità deve essere formulato in modo tale da ricomprendere le ipotesi normalmente previste – do nazione remuneratoria, donazione obnuziale, donazione pura ecc. – non potendosi fare riferimento esclusivo all’interesse non patrimoniale, alla libera scelta del soggetto da beneficiare, o ancora alla spontaneità dell’atto, poiché i suddetti caratteri sono presenti anche nei tipici atti gratuiti. Rifuggendo da soluzioni generalizzanti si dovrebbe tener conto della scelta normativa volta alla distinzione delle relative discipline verificando, di volta in volta, la riconducibilità delle ipotesi di contratti gratuiti atipici allo schema generale donativo.

Contratti gratuiti e liberalità non donative

carimini
2021-01-01

Abstract

Una volta delineata la fisionomia del contratto gratuito lo studio si propone di analizzare talune ipotesi, con particolare riferimento alle liberalità non donative, nel tentativo di verificare la linea di demarcazione tra «gratuità» e liberalità. All’uopo, condividendo l’impostazione di autorevole dottrina, si ritiene che la regolamentazione positiva di fattispecie diverse appaia orientata dal principio di proporzionalità, ma ad un tempo, si suggerisce all’interprete di tener conto, nella qualificazione degli atti, degli aspetti qualitativi della vicenda attraverso una valutazione complessiva della fattispecie concreta sulla base del principio di ragionevolezza, senza fare affidamento su di un unico elemento qualificante. Volendo prendere le distanze da soluzioni preconfezionate, fondate su categorie dogmatiche, si precisa che il contenuto degli atti tipici di liberalità deve essere formulato in modo tale da ricomprendere le ipotesi normalmente previste – do nazione remuneratoria, donazione obnuziale, donazione pura ecc. – non potendosi fare riferimento esclusivo all’interesse non patrimoniale, alla libera scelta del soggetto da beneficiare, o ancora alla spontaneità dell’atto, poiché i suddetti caratteri sono presenti anche nei tipici atti gratuiti. Rifuggendo da soluzioni generalizzanti si dovrebbe tener conto della scelta normativa volta alla distinzione delle relative discipline verificando, di volta in volta, la riconducibilità delle ipotesi di contratti gratuiti atipici allo schema generale donativo.
2021
gratuità; liberalità; donazioni indirette; atti di cortesia
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/47772
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact