Dopo aver delineato che le impugnazioni penali sono degli strumenti giuridici che possono consentire alle parti processuali di rimuovere gli effetti sfavorevoli derivanti da una decisione del giudice penale, il lavoro affronta in maniera ampia il contesto giuridico e normativo in cui si colloca l’istituto giuridico della cd. estensione dell’impugnazione proposta da una parte privata(responsabile civile, imputato, civilmente obbligato per la pena pecuniaria)che può giovare per una o più parti processuali. Più in particolare, è esaminato l’articolo 587 c.p.p., il quale profila delle specifiche situazioni che possono delinearsi in sede di impugnazione (gravame), all’interno dei rapporti fra più imputati coinvolti nella stessa vicenda processuale o tra le diverse parti private intervenute nel processo, dove soltanto uno di tali soggetti impugnala statuizione con cui il giudice si è pronunciato in ordine alle circostanze di interesse comune ed oggetto dell’accertamento penale. Si indica, peraltro, come non si tratta di un vero e proprio effetto dell’impugnazione penale, quanto piuttosto di un’evenienza inerente e relativa ai cd. reati plurisoggettivi. Il contributo, più in dettaglio, offre nel dettaglio una disamina dell’effetto estensivo dell’impugnazione che comporta il diritto da parte del non impugnante di partecipare al relativo giudizio, indicando come a prescindere dalla partecipazione al procedimento, il non impugnante si può giovare della decisione favorevole emessa nei confronti di un altro imputato per il medesimo reato ascritto ad entrambi. La disamina si estende accanto al profilo estensivo dell’impugnazione a considerare come è possibile, riscontrare un ulteriore effetto estensivo che, tuttavia, si riferisce alla sentenza emanata dal giudice. In sostanza, quest’ultimo effetto implica che il giudice, nell’accogliere un motivo di carattere non personale, è nella condizione di disporre la modifica oppure l’annullamento della sentenza impugnata anche nei confronti del coimputato dello stesso procedimento, il quale non ha presentato alcuna impugnazione o che non ha partecipato al relativo giudizio di impugnazione. In sintesi, il presupposto per l’applicabilità dell’istituto giuridico in oggetto è la sussistenza di un rapporto processuale unico fra gli imputati, salvo poi verificare come siano effettivamente intesi i diversi parametri contemplati dall’art. 587 c.p.p. nella loro reale applicabilità e giungere alla conclusione di un forte e censurabile “scollamento” fra quella che è la ratio e la funzionalità del meccanismo esaminato e la sua reale applicazione in sede applicativa. Si, è, infatti, operata una puntuale verifica della portata degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità tesi, univocamente, a sminuire effetto estensivo dell’impugnazione, neutralizzando i benefici di un istituto volto ad evitare disarmonie fra i soggetti che si trovano nella stessa identica posizione, dove taluno dei quali abbia con un esito favorevole proposto valida impugnazione.

L'effetto estensivo: fra norma e (distorte) prassi

ANTONELLA MARANDOLA
2019-01-01

Abstract

Dopo aver delineato che le impugnazioni penali sono degli strumenti giuridici che possono consentire alle parti processuali di rimuovere gli effetti sfavorevoli derivanti da una decisione del giudice penale, il lavoro affronta in maniera ampia il contesto giuridico e normativo in cui si colloca l’istituto giuridico della cd. estensione dell’impugnazione proposta da una parte privata(responsabile civile, imputato, civilmente obbligato per la pena pecuniaria)che può giovare per una o più parti processuali. Più in particolare, è esaminato l’articolo 587 c.p.p., il quale profila delle specifiche situazioni che possono delinearsi in sede di impugnazione (gravame), all’interno dei rapporti fra più imputati coinvolti nella stessa vicenda processuale o tra le diverse parti private intervenute nel processo, dove soltanto uno di tali soggetti impugnala statuizione con cui il giudice si è pronunciato in ordine alle circostanze di interesse comune ed oggetto dell’accertamento penale. Si indica, peraltro, come non si tratta di un vero e proprio effetto dell’impugnazione penale, quanto piuttosto di un’evenienza inerente e relativa ai cd. reati plurisoggettivi. Il contributo, più in dettaglio, offre nel dettaglio una disamina dell’effetto estensivo dell’impugnazione che comporta il diritto da parte del non impugnante di partecipare al relativo giudizio, indicando come a prescindere dalla partecipazione al procedimento, il non impugnante si può giovare della decisione favorevole emessa nei confronti di un altro imputato per il medesimo reato ascritto ad entrambi. La disamina si estende accanto al profilo estensivo dell’impugnazione a considerare come è possibile, riscontrare un ulteriore effetto estensivo che, tuttavia, si riferisce alla sentenza emanata dal giudice. In sostanza, quest’ultimo effetto implica che il giudice, nell’accogliere un motivo di carattere non personale, è nella condizione di disporre la modifica oppure l’annullamento della sentenza impugnata anche nei confronti del coimputato dello stesso procedimento, il quale non ha presentato alcuna impugnazione o che non ha partecipato al relativo giudizio di impugnazione. In sintesi, il presupposto per l’applicabilità dell’istituto giuridico in oggetto è la sussistenza di un rapporto processuale unico fra gli imputati, salvo poi verificare come siano effettivamente intesi i diversi parametri contemplati dall’art. 587 c.p.p. nella loro reale applicabilità e giungere alla conclusione di un forte e censurabile “scollamento” fra quella che è la ratio e la funzionalità del meccanismo esaminato e la sua reale applicazione in sede applicativa. Si, è, infatti, operata una puntuale verifica della portata degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità tesi, univocamente, a sminuire effetto estensivo dell’impugnazione, neutralizzando i benefici di un istituto volto ad evitare disarmonie fra i soggetti che si trovano nella stessa identica posizione, dove taluno dei quali abbia con un esito favorevole proposto valida impugnazione.
2019
9788828814511
effetto estensivo; impugnazioni; meccanismi di salvaguardia del contrasto tra giudicati e tutela dell'eguaglianza
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/47583
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