Il saggio ha ad oggetto l'analisi dell’art. 11 del d.lgs. n. 5 del 2003 in forza del quale, nel processo societario, le parti esse possono chiedere congiuntamente la fissazione dell’udienza sia quando intendano conseguire la decisione sul merito della causa, sia nell’ipotesi in cui vogliano ottenere subito dal collegio la risoluzione di questioni insorte nel corso del giudizio. In particolare, l’art. 11, al 1° comma, concede alle parti il potere di presentare l’istanza congiunta di fissazione di udienza anche per ottenere la sola decisione «di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all’ammissibilità delle prove»; al 2° comma, la norma stabilisce che «il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio», lasciando alle parti la possibilità di impugnare con regolamento di competenza il solo provvedimento sulla competenza. L’istanza congiunta di fissazione dell’udienza, in quanto proposta da tutte le parti del giudizio, non dev’essere notificata, bensì solo depositata nella cancelleria del giudice adito, il quale, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003, è tenuto ad emettere il decreto e fissare l’udienza. A questo punto, a seguito della discussione, il tribunale pronuncia sentenza soltanto qualora le questioni impedienti siano risolte in maniera tale da definire il giudizio, mentre, in caso contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile che viene comunicata alle parti. Entro tre mesi dalla comunicazione, ai fini della prosecuzione del giudizio, l’attore ha l’onere di notificare alle altre parti memoria di replica o, se era già stata notificata, di controreplica (art. 11, 3° comma). L’art. 11 del d.lgs. n. 5 del 2003 presenta novità decisamente interessanti che offrono lo spunto per un’analisi approfondita del regime relativo alla decisione delle questioni preliminari e pregiudiziali nel processo societario e per un parallelo con l’omologo regime previsto nel processo ordinario.

La decisione delle questioni nel processo societario

DAMIANI F
2006-01-01

Abstract

Il saggio ha ad oggetto l'analisi dell’art. 11 del d.lgs. n. 5 del 2003 in forza del quale, nel processo societario, le parti esse possono chiedere congiuntamente la fissazione dell’udienza sia quando intendano conseguire la decisione sul merito della causa, sia nell’ipotesi in cui vogliano ottenere subito dal collegio la risoluzione di questioni insorte nel corso del giudizio. In particolare, l’art. 11, al 1° comma, concede alle parti il potere di presentare l’istanza congiunta di fissazione di udienza anche per ottenere la sola decisione «di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all’ammissibilità delle prove»; al 2° comma, la norma stabilisce che «il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio», lasciando alle parti la possibilità di impugnare con regolamento di competenza il solo provvedimento sulla competenza. L’istanza congiunta di fissazione dell’udienza, in quanto proposta da tutte le parti del giudizio, non dev’essere notificata, bensì solo depositata nella cancelleria del giudice adito, il quale, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003, è tenuto ad emettere il decreto e fissare l’udienza. A questo punto, a seguito della discussione, il tribunale pronuncia sentenza soltanto qualora le questioni impedienti siano risolte in maniera tale da definire il giudizio, mentre, in caso contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile che viene comunicata alle parti. Entro tre mesi dalla comunicazione, ai fini della prosecuzione del giudizio, l’attore ha l’onere di notificare alle altre parti memoria di replica o, se era già stata notificata, di controreplica (art. 11, 3° comma). L’art. 11 del d.lgs. n. 5 del 2003 presenta novità decisamente interessanti che offrono lo spunto per un’analisi approfondita del regime relativo alla decisione delle questioni preliminari e pregiudiziali nel processo societario e per un parallelo con l’omologo regime previsto nel processo ordinario.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/4497
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