Lo studio dei c.d. limiti interni della giurisdizione tributaria coincide con l’analisi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di atti impugnabili per valutare la tassatività dell’elenco ivi contenuto. Le tesi originariamente prevalenti a favore della tassatività sembrano ormai lasciare il passo ad un’impostazione volta a valorizzare la natura sostanziale dell’atto espressa dalla funzione e dagli effetti realizzati. Il lavoro – attraverso la disamina dei contributi giurisprudenziali e dottrinali sul punto – giunge così alla conclusione per la quale fra i due estremi degli atti indicati come impugnabili e quelli espressamente non impugnabili si sviluppa un’ampia gamma di atti innominati la cui impugnabilità va verificata caso per caso. Si tratta di tutti gli atti recettizi e di quelli che comunque contengono l’esplicitazione di una pretesa, ancorché non attuale, e che in quanto tali possono essere facoltativamente impugnati. Vengono così introdotte in un sistema processuale, che resta di tipo impugnatorio, azioni sostanzialmente di mero accertamento affrancate da termini di decadenza. La crisi dei limiti interni e l’espansione delle fattispecie di accesso alla giurisdizione tributaria inducono però a ritenere che le norme che precludono l’accesso alla giurisdizione debbano intendersi in senso restrittivo e quindi circoscritte alle sole ipotesi tipiche.
Riflessioni sulla sopravvivenza del coacervo
PAOLO PURI
2017-01-01
Abstract
Lo studio dei c.d. limiti interni della giurisdizione tributaria coincide con l’analisi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di atti impugnabili per valutare la tassatività dell’elenco ivi contenuto. Le tesi originariamente prevalenti a favore della tassatività sembrano ormai lasciare il passo ad un’impostazione volta a valorizzare la natura sostanziale dell’atto espressa dalla funzione e dagli effetti realizzati. Il lavoro – attraverso la disamina dei contributi giurisprudenziali e dottrinali sul punto – giunge così alla conclusione per la quale fra i due estremi degli atti indicati come impugnabili e quelli espressamente non impugnabili si sviluppa un’ampia gamma di atti innominati la cui impugnabilità va verificata caso per caso. Si tratta di tutti gli atti recettizi e di quelli che comunque contengono l’esplicitazione di una pretesa, ancorché non attuale, e che in quanto tali possono essere facoltativamente impugnati. Vengono così introdotte in un sistema processuale, che resta di tipo impugnatorio, azioni sostanzialmente di mero accertamento affrancate da termini di decadenza. La crisi dei limiti interni e l’espansione delle fattispecie di accesso alla giurisdizione tributaria inducono però a ritenere che le norme che precludono l’accesso alla giurisdizione debbano intendersi in senso restrittivo e quindi circoscritte alle sole ipotesi tipiche.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.