Tradizionalmente si suole definire la revisione come l’istituto volto a rimuovere l’errore giudiziario, eliminando quei provvedimenti di condanna divenuti irrevocabili che, alla luce di quanto emerso successivamente, risultino errati o frutto di ingiustizia: essa costituisce una tipica azione di annullamento perché finalizzata a rescindere un atto sostanzialmente viziato.Con una importante decisione della Corte costituzionale del 2011, però, fa prevedere il rischio di un abuso dello strumento in discorso.Invero, se il giudicato è posto a presidio della stabilità dell’accertamento, la Corte ha, di fatto, allargato le maglie del concetto stesso di giudicato che deve essere necessariamente ridefinito. In altri termini, la revisione diviene uno strumento non più idoneo a porre in discussione un accertamento di responsabilità, bensì, la validità formale della decisione adottata, collocandosi, così, al di fuori degli ambiti che istituzionalmente erano stati tracciati dal legislatore del 1988.

Un “ibrido” creato dalla Corte costituzionale

GRIFFO M
2012-01-01

Abstract

Tradizionalmente si suole definire la revisione come l’istituto volto a rimuovere l’errore giudiziario, eliminando quei provvedimenti di condanna divenuti irrevocabili che, alla luce di quanto emerso successivamente, risultino errati o frutto di ingiustizia: essa costituisce una tipica azione di annullamento perché finalizzata a rescindere un atto sostanzialmente viziato.Con una importante decisione della Corte costituzionale del 2011, però, fa prevedere il rischio di un abuso dello strumento in discorso.Invero, se il giudicato è posto a presidio della stabilità dell’accertamento, la Corte ha, di fatto, allargato le maglie del concetto stesso di giudicato che deve essere necessariamente ridefinito. In altri termini, la revisione diviene uno strumento non più idoneo a porre in discussione un accertamento di responsabilità, bensì, la validità formale della decisione adottata, collocandosi, così, al di fuori degli ambiti che istituzionalmente erano stati tracciati dal legislatore del 1988.
2012
revisione ; sentenze CEDU; corte europea e revisione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/302
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