Immediatezza e oralità, a fronte di prove già legittimamente assunte nel contraddittorio, debbono cedere il passo ad esigenze di celerità del processo (che tutto il presente intervento normativo tende ad assicurare), a meno che tale “subvalenza” non infici la serenità di giudizio del giudice ovvero mini alla radice quella finalità di “ricerca della verità”.D’altra parte, anche con la recente pronuncia n. 67 del 2007, la Corte Costituzionale ha ribadito, da un lato, la costituzionalità del sistema delle “letture”; dall’altro, la necessità di contemperare i principi costituzionali di “non dispersione dei mezzi di prova” e “ragionevole durata del processo” con quello dell’”immediatezza” del dibattimento.Sicché, rispetto al particolare fenomeno della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la volontà dell’imputato non potrà mai condizionare — nel senso di pretermettere — la valutazione, in concreto, del giudice in ordine all’ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti. Rispetto alla particolare ipotesi considerata, l’imputato potrà eventualmente acconsentire a che sia data lettura delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo processuale — omettendo così di richiedere la “nuova” audizione della fonte dichiarativa già escussa — ma certamente non potrà limitare la valutazione del giudice in ordine ai parametri individuati dall’art. 190 c.p.p. In questi termini deve essere composto il rapporto esistente tra principio di immutabilità e consenso alla utilizzabilità probatoria degli atti assunti dal diverso giudice-persona fisica e ciò anche in ragione del fatto che l’immediatezza non costituisce un valore in sé, ma è funzionale alla realizzazione di altri valori, quali l'affidabilità della prova, la tutela della funzione giurisdizionale, una maggiore tutela del diritto di difesa, una maggiore possibilità di controllo da parte dell'opinione pubblica sull'amministrazione giudiziaria. Quanto alla sua funzione, poi, il principio suddetto mira in particolare sia ad assicurare la genuinità della prova — evitando che, tramandandosi, essa si corrompa — sia ad evitare che il giudice venga in parte privato della sua funzione — di controllo e verifica, evidentemente — ad opera di coloro che effettuano la trasmissione.
Una sanzione "assoluta": tra approcci formali ed istanze ermeneutiche "sostanziali"
GRIFFO M
2008-01-01
Abstract
Immediatezza e oralità, a fronte di prove già legittimamente assunte nel contraddittorio, debbono cedere il passo ad esigenze di celerità del processo (che tutto il presente intervento normativo tende ad assicurare), a meno che tale “subvalenza” non infici la serenità di giudizio del giudice ovvero mini alla radice quella finalità di “ricerca della verità”.D’altra parte, anche con la recente pronuncia n. 67 del 2007, la Corte Costituzionale ha ribadito, da un lato, la costituzionalità del sistema delle “letture”; dall’altro, la necessità di contemperare i principi costituzionali di “non dispersione dei mezzi di prova” e “ragionevole durata del processo” con quello dell’”immediatezza” del dibattimento.Sicché, rispetto al particolare fenomeno della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la volontà dell’imputato non potrà mai condizionare — nel senso di pretermettere — la valutazione, in concreto, del giudice in ordine all’ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti. Rispetto alla particolare ipotesi considerata, l’imputato potrà eventualmente acconsentire a che sia data lettura delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo processuale — omettendo così di richiedere la “nuova” audizione della fonte dichiarativa già escussa — ma certamente non potrà limitare la valutazione del giudice in ordine ai parametri individuati dall’art. 190 c.p.p. In questi termini deve essere composto il rapporto esistente tra principio di immutabilità e consenso alla utilizzabilità probatoria degli atti assunti dal diverso giudice-persona fisica e ciò anche in ragione del fatto che l’immediatezza non costituisce un valore in sé, ma è funzionale alla realizzazione di altri valori, quali l'affidabilità della prova, la tutela della funzione giurisdizionale, una maggiore tutela del diritto di difesa, una maggiore possibilità di controllo da parte dell'opinione pubblica sull'amministrazione giudiziaria. Quanto alla sua funzione, poi, il principio suddetto mira in particolare sia ad assicurare la genuinità della prova — evitando che, tramandandosi, essa si corrompa — sia ad evitare che il giudice venga in parte privato della sua funzione — di controllo e verifica, evidentemente — ad opera di coloro che effettuano la trasmissione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.