E' impossibile integrare il provvedimento emesso dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 268 comma 3 c.p.p. quando le operazioni di ascolto siano già iniziate. Questa la decisione delle Sezioni Unite, chiamate, su impulso della quarta sezione della cassazione, a valutare l’ammissibilità o meno di una motivazione che dia conto, anche se solo ex post, delle ragioni poste a fondamento della deroga alla regola generale che impone l’uso di impianti installati presso la procura della Repubblica. Attraverso argomentazioni di ampio respiro, il Supremo collegio — nel dirimere il contrasto interpretativo esistente tra le sezioni semplici — ha evidenziato la necessità del rispetto della formalità della motivazione in un campo che involge un diritto costituzionalmente garantito; essa deve necessariamente preesistere rispetto al momento dell’inizio delle operazioni di ascolto e la sua omissione connota di “definitiva e irreversibile patologicità” le intercettazioni ciononostante eseguite.Correttamente, allora, la Corte ha concluso per la inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p., dei risultati delle intercettazioni eseguite in violazione del disposto di cui al comma 3 dell’art. 268 c.p.p., poiché assunti in dispregio di uno strumento processuale finalizzato ad assicurare la legalità del “risultato probatorio”. A prescindere, infatti, dal vizio che inficia geneticamente l’atto viziato del pubblico ministero — decreto “integrato” — le Sezioni Unite hanno riconosciuto l’impossibilità di utilizzare le risultanze acquisite in forza di esso.
Limiti all'integrazione del decreto adottato ai sensi dell'art. 268 comma 3 c.p.p
GRIFFO M
2006-01-01
Abstract
E' impossibile integrare il provvedimento emesso dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 268 comma 3 c.p.p. quando le operazioni di ascolto siano già iniziate. Questa la decisione delle Sezioni Unite, chiamate, su impulso della quarta sezione della cassazione, a valutare l’ammissibilità o meno di una motivazione che dia conto, anche se solo ex post, delle ragioni poste a fondamento della deroga alla regola generale che impone l’uso di impianti installati presso la procura della Repubblica. Attraverso argomentazioni di ampio respiro, il Supremo collegio — nel dirimere il contrasto interpretativo esistente tra le sezioni semplici — ha evidenziato la necessità del rispetto della formalità della motivazione in un campo che involge un diritto costituzionalmente garantito; essa deve necessariamente preesistere rispetto al momento dell’inizio delle operazioni di ascolto e la sua omissione connota di “definitiva e irreversibile patologicità” le intercettazioni ciononostante eseguite.Correttamente, allora, la Corte ha concluso per la inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p., dei risultati delle intercettazioni eseguite in violazione del disposto di cui al comma 3 dell’art. 268 c.p.p., poiché assunti in dispregio di uno strumento processuale finalizzato ad assicurare la legalità del “risultato probatorio”. A prescindere, infatti, dal vizio che inficia geneticamente l’atto viziato del pubblico ministero — decreto “integrato” — le Sezioni Unite hanno riconosciuto l’impossibilità di utilizzare le risultanze acquisite in forza di esso.File | Dimensione | Formato | |
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