Da sempre dibattuta la possibilità di assumere la perizia nel corso dell’incidente probatorio attraverso le forme tipiche del dibattimento.Muovendo dalle peculiarità del mezzo di prova in discorso, tuttavia, non può non evidenziarsi che lo stesso si compone di due distinti momenti: la redazione (con relativo deposito) dell’elaborato scritto e la esposizione orale del perito delle proprie conclusioni.Ora, se è indiscusso che il dibattimento è la sede propria di realizzazione del contraddittorio — ergo, della oralità, pubblicità ed immediatezza — appare superfluo anticipare al momento dell’incidente probatorio la escussione orale del perito; escussione, viceversa, che sarà imprescindibile allorquando sussistano ragioni di non rinviabilità della audizione dello stesso.D’altro canto, confrontando le disposizioni di cui all’art. 392 e 401 c.p.p. con l’art. 468 c.p.p., se ne deduce che non è l’incidente probatorio la sede «naturale» in cui deve procedersi all’«esame» del perito poiché, altrimenti, si sottrarrebbe l’ascolto del perito al giudice del dibattimento. L’ascolto del perito è strumentale alla formazione del libero convincimento di quest’ultimo, orientandone la decisione sulla fondatezza dell’imputazione, ma alcuna «utilità» esplica per il giudice della fase incidentale.In definitiva, la ratio sottesa dall’art. 392 c.p.p. consente di delineare l’incidente probatorio come uno strumento di formazione anticipata della prova in relazione al quale l’operatività delle forme dibattimentali concernerà soltanto le attività «non rinviabili».Attraverso la «superfluità» del «contraddittorio peritale» in sede di incidente probatorio, allora, è dato cogliere il carattere «frazionalibile» della perizia.Al bando gli approcci catalizzati sulla struttura del mezzo di prova e sul momento «processuale» del suo esperimento, e nuovo corso a speculazioni improntate a logiche funzional-sistematiche.Non più la considerazione della perizia in quanto mezzo di prova da assumere in una fase governata dai principi dibattimentali, bensì un’indagine coordinata sulla proiezione dinamica dell’istituto e sulla ratio del «nuovo» meccanismo di assunzione anticipata della prova.

Le modalità di assunzione della perizia in sede di incidente probatorio

Griffo M.
2005-01-01

Abstract

Da sempre dibattuta la possibilità di assumere la perizia nel corso dell’incidente probatorio attraverso le forme tipiche del dibattimento.Muovendo dalle peculiarità del mezzo di prova in discorso, tuttavia, non può non evidenziarsi che lo stesso si compone di due distinti momenti: la redazione (con relativo deposito) dell’elaborato scritto e la esposizione orale del perito delle proprie conclusioni.Ora, se è indiscusso che il dibattimento è la sede propria di realizzazione del contraddittorio — ergo, della oralità, pubblicità ed immediatezza — appare superfluo anticipare al momento dell’incidente probatorio la escussione orale del perito; escussione, viceversa, che sarà imprescindibile allorquando sussistano ragioni di non rinviabilità della audizione dello stesso.D’altro canto, confrontando le disposizioni di cui all’art. 392 e 401 c.p.p. con l’art. 468 c.p.p., se ne deduce che non è l’incidente probatorio la sede «naturale» in cui deve procedersi all’«esame» del perito poiché, altrimenti, si sottrarrebbe l’ascolto del perito al giudice del dibattimento. L’ascolto del perito è strumentale alla formazione del libero convincimento di quest’ultimo, orientandone la decisione sulla fondatezza dell’imputazione, ma alcuna «utilità» esplica per il giudice della fase incidentale.In definitiva, la ratio sottesa dall’art. 392 c.p.p. consente di delineare l’incidente probatorio come uno strumento di formazione anticipata della prova in relazione al quale l’operatività delle forme dibattimentali concernerà soltanto le attività «non rinviabili».Attraverso la «superfluità» del «contraddittorio peritale» in sede di incidente probatorio, allora, è dato cogliere il carattere «frazionalibile» della perizia.Al bando gli approcci catalizzati sulla struttura del mezzo di prova e sul momento «processuale» del suo esperimento, e nuovo corso a speculazioni improntate a logiche funzional-sistematiche.Non più la considerazione della perizia in quanto mezzo di prova da assumere in una fase governata dai principi dibattimentali, bensì un’indagine coordinata sulla proiezione dinamica dell’istituto e sulla ratio del «nuovo» meccanismo di assunzione anticipata della prova.
2005
perizia; incidente probatorio; relazione peritale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/2654
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