La sentenza predibattimentale di proscioglimento prevista dall’art. 469 c.p.p. realizza un modello di definizione anticipata del giudizio che ben si inquadra nella logica del nuovo rito, volto ad incentivare ogni possibile risparmio di attività processuale ed a contenere, in misura compatibile con la realtà delle strutture giudiziarie, l’approdo dei procedimenti alla più complessa e laboriosa fase dibattimentale.A norma dell’art. 469 c.p.p., perché il giudice possa fissare l’udienza camerale occorre, innanzitutto, che sussista una causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell’azione; per la conseguente definizione del giudizio, poi, non deve risultare necessario procedere a dibattimento per accertare l’applicabilità di tale causa ed il pubblico ministero e l’imputato, sentiti in camera di consiglio, non devono opporsi al proscioglimento predibattimentaleEsaurita tale premessa, si possono rinvenire diverse ragioni che negano l’applicabilità dell’art. 469 c.p.p. al giudizio di appello.Esiste, innanzitutto, una ragione di carattere sostanziale che si frappone alla estensibilità del proscioglimento predibattimentale al giudizio di appello.Invero, se si può convenire sul dato secondo cui il potere di proscioglimento ufficioso non sarebbe precluso da una devoluzione parziale che non coinvolga i profili concernenti la sussistenza del reato ovvero la riconducibilità dello stesso all’imputato ci si interroga sugli spazi operativi riservati al giudice dell’impugnazione a fronte di una cognizione limitata ai soli atti processuali interessati dal gravame.Insomma, affinché il giudice dell’impugnazione possa prosciogliere ai sensi dell’art. 469 c.p.p. deve comunque essere messo in condizione di “conoscere” quegli atti che gli consentano di pronunciarsi sull’insussistenza dei profili di responsabilità.Si può rinvenire, però, un ulteriore dato sistematico che esclude l’art. 469 c.p.p. dalle soluzioni praticabili in sede di appello.L’art. 598 c.p.p., nell’enucleare il catalogo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, non comprende la procedura disciplinata dall’art. 469 c.p.p., pur facendo salvo l’art. 599 c.p.p. che contiene un’enunciazione tassativa delle pronunce camerali.Invero, l’elenco delle decisioni che il giudice dell’appello emette in camera di consiglio è tassativo ed è contenuto nell’art. 599 c.p.p. che non contempla l’ipotesi della sentenza predibattimentale di proscioglimento.I modelli camerali di gravame realizzano profili procedurali del tutto ignoti all’ordinamento abrogato, ed attraverso gli stessi si realizza il contraddittorio in forme alternative a quelle del giudizio ordinario (artt. 599 e 443 c.p.p.) oppure si anticipa la decisione per effetto di un concordato sui motivi che non tocca le modalità dibattimentali del procedimento (art. 602 comma 2 c.p.p.).L’art. 598 c.p.p., allora, introduce un rapporto di complementarità tra le forme del giudizio di prima istanza e la sequenza procedimentale dell’appello ma la salvezza contenuta nella norma si atteggia a componente rafforzativa e non esclusiva del nesso di specialità che comunque assumono rispetto al procedimento di prime cure le caratteristiche dell’appello normativamente fissate.In tal modo, si vuole dimostrare che le ipotesi di procedimento camerale di cui ai primi tre commi dell’art. 599 c.p.p. rispecchiano in sostanza quelle espresse nel punto 93) dell’art. 2 della legge delega ove la camera di consiglio non è stata erta a luogo ordinario di un processo cartolare.Infine, un ostacolo di natura squisitamente formale all’operatività dell’art. 469 c.p.p. nel giudizio di appello discende dal menzionato superamento della distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute nella distinzione dei diversi ambiti decisori del giudice a quo e del giudice ad quem a fronte della rinnovata logica sottesa all’art. 591 c.p.p.Innanzitutto, tenendo presente che l’art. 129 c.p.p. esprime una “regola di condotta” per il giudice mentre l’art. 469 c.p.p. un “momento processuale”, non si deve trascurare come quest’ultima disposizione assuma connotato di specialità quanto al peculiare segmento — predibattimento — nel quale è destinata ad operare.Sicché, i poteri del giudice di secondo grado si concentrano tutti al momento del giudizio: è nell’introduzione dello stesso che si vaglierà l’inammissibilità della domanda e si adotteranno, eventualmente, le decisioni in tema di prova, ex art. 603 c.p.p.Nella fase che precede l’apertura del dibattimento in appello non è consentito alcun tipo di intervento, ivi compreso un vaglio preliminare quanto alla possibilità di citare eventuali fonti di prova per il giudizio.La dimostrazione è fornita dalle previsioni di cui agli artt. 601 e 602 c.p.p. ove sono annoverate le uniche attività esperibili in sede di introduzione del secondo grado di merito: citazione dell’imputato nonché del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria accanto alla notifica dell’avviso dell’udienza ai difensori. In udienza, poi, alla relazione introduttiva, segue la discussione ex art. 523 c.p.p., norma espressamente richiamata dall’art. 602 c.p.p.Da ciò consegue la inapplicabilità dell’art. 469 c.p.p. al giudizio di appello.

Proscioglimento predibattimentale e giudizio d'appello

GRIFFO M.
2006-01-01

Abstract

La sentenza predibattimentale di proscioglimento prevista dall’art. 469 c.p.p. realizza un modello di definizione anticipata del giudizio che ben si inquadra nella logica del nuovo rito, volto ad incentivare ogni possibile risparmio di attività processuale ed a contenere, in misura compatibile con la realtà delle strutture giudiziarie, l’approdo dei procedimenti alla più complessa e laboriosa fase dibattimentale.A norma dell’art. 469 c.p.p., perché il giudice possa fissare l’udienza camerale occorre, innanzitutto, che sussista una causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell’azione; per la conseguente definizione del giudizio, poi, non deve risultare necessario procedere a dibattimento per accertare l’applicabilità di tale causa ed il pubblico ministero e l’imputato, sentiti in camera di consiglio, non devono opporsi al proscioglimento predibattimentaleEsaurita tale premessa, si possono rinvenire diverse ragioni che negano l’applicabilità dell’art. 469 c.p.p. al giudizio di appello.Esiste, innanzitutto, una ragione di carattere sostanziale che si frappone alla estensibilità del proscioglimento predibattimentale al giudizio di appello.Invero, se si può convenire sul dato secondo cui il potere di proscioglimento ufficioso non sarebbe precluso da una devoluzione parziale che non coinvolga i profili concernenti la sussistenza del reato ovvero la riconducibilità dello stesso all’imputato ci si interroga sugli spazi operativi riservati al giudice dell’impugnazione a fronte di una cognizione limitata ai soli atti processuali interessati dal gravame.Insomma, affinché il giudice dell’impugnazione possa prosciogliere ai sensi dell’art. 469 c.p.p. deve comunque essere messo in condizione di “conoscere” quegli atti che gli consentano di pronunciarsi sull’insussistenza dei profili di responsabilità.Si può rinvenire, però, un ulteriore dato sistematico che esclude l’art. 469 c.p.p. dalle soluzioni praticabili in sede di appello.L’art. 598 c.p.p., nell’enucleare il catalogo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, non comprende la procedura disciplinata dall’art. 469 c.p.p., pur facendo salvo l’art. 599 c.p.p. che contiene un’enunciazione tassativa delle pronunce camerali.Invero, l’elenco delle decisioni che il giudice dell’appello emette in camera di consiglio è tassativo ed è contenuto nell’art. 599 c.p.p. che non contempla l’ipotesi della sentenza predibattimentale di proscioglimento.I modelli camerali di gravame realizzano profili procedurali del tutto ignoti all’ordinamento abrogato, ed attraverso gli stessi si realizza il contraddittorio in forme alternative a quelle del giudizio ordinario (artt. 599 e 443 c.p.p.) oppure si anticipa la decisione per effetto di un concordato sui motivi che non tocca le modalità dibattimentali del procedimento (art. 602 comma 2 c.p.p.).L’art. 598 c.p.p., allora, introduce un rapporto di complementarità tra le forme del giudizio di prima istanza e la sequenza procedimentale dell’appello ma la salvezza contenuta nella norma si atteggia a componente rafforzativa e non esclusiva del nesso di specialità che comunque assumono rispetto al procedimento di prime cure le caratteristiche dell’appello normativamente fissate.In tal modo, si vuole dimostrare che le ipotesi di procedimento camerale di cui ai primi tre commi dell’art. 599 c.p.p. rispecchiano in sostanza quelle espresse nel punto 93) dell’art. 2 della legge delega ove la camera di consiglio non è stata erta a luogo ordinario di un processo cartolare.Infine, un ostacolo di natura squisitamente formale all’operatività dell’art. 469 c.p.p. nel giudizio di appello discende dal menzionato superamento della distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute nella distinzione dei diversi ambiti decisori del giudice a quo e del giudice ad quem a fronte della rinnovata logica sottesa all’art. 591 c.p.p.Innanzitutto, tenendo presente che l’art. 129 c.p.p. esprime una “regola di condotta” per il giudice mentre l’art. 469 c.p.p. un “momento processuale”, non si deve trascurare come quest’ultima disposizione assuma connotato di specialità quanto al peculiare segmento — predibattimento — nel quale è destinata ad operare.Sicché, i poteri del giudice di secondo grado si concentrano tutti al momento del giudizio: è nell’introduzione dello stesso che si vaglierà l’inammissibilità della domanda e si adotteranno, eventualmente, le decisioni in tema di prova, ex art. 603 c.p.p.Nella fase che precede l’apertura del dibattimento in appello non è consentito alcun tipo di intervento, ivi compreso un vaglio preliminare quanto alla possibilità di citare eventuali fonti di prova per il giudizio.La dimostrazione è fornita dalle previsioni di cui agli artt. 601 e 602 c.p.p. ove sono annoverate le uniche attività esperibili in sede di introduzione del secondo grado di merito: citazione dell’imputato nonché del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria accanto alla notifica dell’avviso dell’udienza ai difensori. In udienza, poi, alla relazione introduttiva, segue la discussione ex art. 523 c.p.p., norma espressamente richiamata dall’art. 602 c.p.p.Da ciò consegue la inapplicabilità dell’art. 469 c.p.p. al giudizio di appello.
2006
art. 469 cpp; proscioglimento predibattimentale; giudizio di appello
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/2607
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