Il saggio prende in esame la disciplina delle rappresentamze sindacali aziendali, di cui all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970), una delle norme più significative della legislazione di sostegno alla presenza ed attività sindacale sui luoghi di lavoro. L’analisi si incentra sul nucleo normativo della norma statutaria, considerandone l’evoluzione rispetto alla originaria disciplina del 1970 e la sua implementazione nel diritto vivente, alla luce degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. Con l’obiettivo di verificare il grado di coerenza di tale evoluzione rispetto alla ratio sottesa alla disciplina del 1970, e di valutare il grado maggiore o minore di attualità e rilevanza della norma nel contesto giussindacale e delle relazioni industriali, in considerazione, evidentemente, del decisivo evento della riforma contrattuale della rappresentanza sui luoghi di lavoro, avutosi nel 1993 con la nascita della RSU. In estrema sintesi, dalla disamina emerge che l’attuale contesto normativo, contraddistinto dalla contemporanea presenza di un modello di rappresentanza previsto e regolato dall’autonomia collettiva (RSU), dietro il quale incombe però la presenza del modello legale dell’art. 19 Stat., risulta carente, sia sul piano generale della regolazione e del funzionamento della rappresentanza (e dell’attività) sindacale sui luoghi di lavoro, sia su quello particolare della attuale ragion d’essere del modello legislativo delle RSA. In particolare, la compresenza dei due modelli, contrattuale e legale, piuttosto che garantire una razionale integrazione tra il primo ed il secondo, pare invece favorire una disarticolazione del sistema, dove la concorrenza tra le due rappresentanze, per un verso, indebolisce l’organismo contrattuale (RSU), per sua stessa natura “cedevole” rispetto al modello legale; per altro verso sottolinea comunque l’incapacità di una disciplina legale (della RSA), rimaneggiata e “provvisoria”, a porsi quale solida fonte di regolazione della rappresentanza dei lavoratori in azienda
Le rappresentanze sindacali aziendali: ieri, oggi…e domani?,
NATULLO G
2010-01-01
Abstract
Il saggio prende in esame la disciplina delle rappresentamze sindacali aziendali, di cui all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970), una delle norme più significative della legislazione di sostegno alla presenza ed attività sindacale sui luoghi di lavoro. L’analisi si incentra sul nucleo normativo della norma statutaria, considerandone l’evoluzione rispetto alla originaria disciplina del 1970 e la sua implementazione nel diritto vivente, alla luce degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. Con l’obiettivo di verificare il grado di coerenza di tale evoluzione rispetto alla ratio sottesa alla disciplina del 1970, e di valutare il grado maggiore o minore di attualità e rilevanza della norma nel contesto giussindacale e delle relazioni industriali, in considerazione, evidentemente, del decisivo evento della riforma contrattuale della rappresentanza sui luoghi di lavoro, avutosi nel 1993 con la nascita della RSU. In estrema sintesi, dalla disamina emerge che l’attuale contesto normativo, contraddistinto dalla contemporanea presenza di un modello di rappresentanza previsto e regolato dall’autonomia collettiva (RSU), dietro il quale incombe però la presenza del modello legale dell’art. 19 Stat., risulta carente, sia sul piano generale della regolazione e del funzionamento della rappresentanza (e dell’attività) sindacale sui luoghi di lavoro, sia su quello particolare della attuale ragion d’essere del modello legislativo delle RSA. In particolare, la compresenza dei due modelli, contrattuale e legale, piuttosto che garantire una razionale integrazione tra il primo ed il secondo, pare invece favorire una disarticolazione del sistema, dove la concorrenza tra le due rappresentanze, per un verso, indebolisce l’organismo contrattuale (RSU), per sua stessa natura “cedevole” rispetto al modello legale; per altro verso sottolinea comunque l’incapacità di una disciplina legale (della RSA), rimaneggiata e “provvisoria”, a porsi quale solida fonte di regolazione della rappresentanza dei lavoratori in aziendaFile | Dimensione | Formato | |
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