Nel corso dell’udienza di riesame, a parte l’enunciabilità, in limine alla discussione, di “nuovi motivi”, è possibile procedere, ai sensi del comma 9 dell’art. 309 c.p.p., all’acquisizione di “elementi” addotti dalle “parti”, utilizzabili, poi, ai fini della decisione. La lettura congiunta di tale ultima previsione con il disposto normativo — art. 309, comma 5, c.p.p. — che impone all’autorità giudiziaria procedente di trasmettere, al tribunale del riesame, gli atti presentati a norma dell’art. 291 c.p.p., introduce il tema della esperibilità dell’ “attività istruttoria” nel corso del procedimento di controllo sulla ordinanza genetica di misura coercitiva.Ebbene, nel corso dell’udienza ex art. 309 c.p.p. è possibile effettuare “nuove” allegazioni, soltanto a condizione che le stesse introducano elementi “a favore” del soggetto ristretto nella libertà personale, bisogna comunque individuare il tipo di attività esperibile al fine di veicolare l’elemento di conoscenza all’attenzione dell’organo di controllo. Ora, è indubbio che la camera di consiglio fissata per la discussione sui presupposti e le condizioni di applicazione della restrizione cautelare non tolleri lo svolgimento di attività proprie del segmento dibattimentale, pur tuttavia, le modalità di svolgimento della stessa non sono di per sé incompatibili con l’acquisizione di dati cristallizzati in atti suscettivi di successivo approfondimento istruttorio.Si vuole dire, in altri termini, che non necessariamente i giudici del riesame devono assicurare uno sviluppo dialettico per la formazione di elementi di conoscenza speculare a quello imposto per la fase deputata all’assunzione dei mezzi di prova, potendosi rivelare sufficiente, in tale sede, una cognizione solipsistica, inaudita altera parte.E’ chiaro come i ristrettissimi spazi temporali contemplati dall’art. 309 c.p.p., funzionali a garantire un controllo immediato sulla privazione della libertà personale, non consentano di ricorrere a strumenti e/o a personale tecnico indispensabile per la corretta decodificazione del supporto; né si rivelerebbe economico e funzionale alla fase agevolare un’acquisizione dell’elemento di conoscenza nel contraddittorio tra le parti. Ad ogni modo, non appare in contrasto con le disposizioni disciplinanti lo speciale strumento di controllo ritenere che sia consentito ai giudici — con i mezzi a loro disposizione — di visionare — e/o ascoltare — un nastro nella segretezza della camera di consiglio. Effettuata l’allegazione della videocassetta nel corso dell’udienza camerale e, dato atto nel verbale riassuntivo dell’avvenuta produzione della stessa, nulla osta a che il collegio, riunito in camera di consiglio per la decisione possa visionarne il contenuto, orientando, così, il convincimento per la statuizione da adottare.Lo stesso dicasi per una persona eventualmente non escussa a sommarie informazioni dal pubblico ministero — per strategia investigativa o per impossibilità materiale —, la quale potrà essere condotta all’udienza camerale e sentita, “sommariamente”.E’ proprio l’inviolabilità della libertà personale e, con essa, l’esigenza di evitare l’indebita protrazione dello status custodiae ad imporre una conclusione del genere.Si pensi al caso in cui per scelta, ovvero, per negligenza investigativa — o, ancora, per impossibilità di documentare sommarie informazioni ex art. 391 bis c.p.p. — non sia stata escussa una decisiva fonte a discarico oppure all’ipotesi in cui un elemento tecnico possa risultare decisivo a dimostrare l’assoluta estraneità del proposto ai fatti. In tali evenienze, la preclusione verso forme di “attivazione probatoria” del tribunale del riesame potrebbe determinare, in contrasto con l’art. 13 Cost., un indebito quanto pernicioso prolungamento dello stato restrittivo. Un’ultima notazione deve essere spesa per quanto concerne la natura e la utilizzabilità degli atti assunti nel corso del procedimento di riesame.Sotto tale profilo, la dizione letterale della norma sembra chiara nel riferirsi, atecnicamente, ad “elementi”, intendendo per essi tutti quei dati che possano indirizzare favorevolmente la decisione del tribunale del riesame.Non si tratterà, dunque, di un’attività probatoria in senso stretto, difettando i connotati dialettici propri del momento dibattimentale; né ci si troverà in presenza di risultanze idonee a trovare ingresso nel fascicolo delle indagini ed, eventualmente, suscettive di “lettura” postuma.Invero, le circostanze acquisite nel corso dell’udienza di riesame esplicheranno una funzione conoscitiva limitata alla verifica di proseguibilità della restrizione cautelare. In quanto tali, esse saranno produttive di efficacia limitatamente al procedimento all’interno del quale sono state raccolte potendo, al più, fornire lo spunto per “successivi” approfondimenti investigativi.

Sui limiti del giudizio di riesame

GRIFFO M.
2007-01-01

Abstract

Nel corso dell’udienza di riesame, a parte l’enunciabilità, in limine alla discussione, di “nuovi motivi”, è possibile procedere, ai sensi del comma 9 dell’art. 309 c.p.p., all’acquisizione di “elementi” addotti dalle “parti”, utilizzabili, poi, ai fini della decisione. La lettura congiunta di tale ultima previsione con il disposto normativo — art. 309, comma 5, c.p.p. — che impone all’autorità giudiziaria procedente di trasmettere, al tribunale del riesame, gli atti presentati a norma dell’art. 291 c.p.p., introduce il tema della esperibilità dell’ “attività istruttoria” nel corso del procedimento di controllo sulla ordinanza genetica di misura coercitiva.Ebbene, nel corso dell’udienza ex art. 309 c.p.p. è possibile effettuare “nuove” allegazioni, soltanto a condizione che le stesse introducano elementi “a favore” del soggetto ristretto nella libertà personale, bisogna comunque individuare il tipo di attività esperibile al fine di veicolare l’elemento di conoscenza all’attenzione dell’organo di controllo. Ora, è indubbio che la camera di consiglio fissata per la discussione sui presupposti e le condizioni di applicazione della restrizione cautelare non tolleri lo svolgimento di attività proprie del segmento dibattimentale, pur tuttavia, le modalità di svolgimento della stessa non sono di per sé incompatibili con l’acquisizione di dati cristallizzati in atti suscettivi di successivo approfondimento istruttorio.Si vuole dire, in altri termini, che non necessariamente i giudici del riesame devono assicurare uno sviluppo dialettico per la formazione di elementi di conoscenza speculare a quello imposto per la fase deputata all’assunzione dei mezzi di prova, potendosi rivelare sufficiente, in tale sede, una cognizione solipsistica, inaudita altera parte.E’ chiaro come i ristrettissimi spazi temporali contemplati dall’art. 309 c.p.p., funzionali a garantire un controllo immediato sulla privazione della libertà personale, non consentano di ricorrere a strumenti e/o a personale tecnico indispensabile per la corretta decodificazione del supporto; né si rivelerebbe economico e funzionale alla fase agevolare un’acquisizione dell’elemento di conoscenza nel contraddittorio tra le parti. Ad ogni modo, non appare in contrasto con le disposizioni disciplinanti lo speciale strumento di controllo ritenere che sia consentito ai giudici — con i mezzi a loro disposizione — di visionare — e/o ascoltare — un nastro nella segretezza della camera di consiglio. Effettuata l’allegazione della videocassetta nel corso dell’udienza camerale e, dato atto nel verbale riassuntivo dell’avvenuta produzione della stessa, nulla osta a che il collegio, riunito in camera di consiglio per la decisione possa visionarne il contenuto, orientando, così, il convincimento per la statuizione da adottare.Lo stesso dicasi per una persona eventualmente non escussa a sommarie informazioni dal pubblico ministero — per strategia investigativa o per impossibilità materiale —, la quale potrà essere condotta all’udienza camerale e sentita, “sommariamente”.E’ proprio l’inviolabilità della libertà personale e, con essa, l’esigenza di evitare l’indebita protrazione dello status custodiae ad imporre una conclusione del genere.Si pensi al caso in cui per scelta, ovvero, per negligenza investigativa — o, ancora, per impossibilità di documentare sommarie informazioni ex art. 391 bis c.p.p. — non sia stata escussa una decisiva fonte a discarico oppure all’ipotesi in cui un elemento tecnico possa risultare decisivo a dimostrare l’assoluta estraneità del proposto ai fatti. In tali evenienze, la preclusione verso forme di “attivazione probatoria” del tribunale del riesame potrebbe determinare, in contrasto con l’art. 13 Cost., un indebito quanto pernicioso prolungamento dello stato restrittivo. Un’ultima notazione deve essere spesa per quanto concerne la natura e la utilizzabilità degli atti assunti nel corso del procedimento di riesame.Sotto tale profilo, la dizione letterale della norma sembra chiara nel riferirsi, atecnicamente, ad “elementi”, intendendo per essi tutti quei dati che possano indirizzare favorevolmente la decisione del tribunale del riesame.Non si tratterà, dunque, di un’attività probatoria in senso stretto, difettando i connotati dialettici propri del momento dibattimentale; né ci si troverà in presenza di risultanze idonee a trovare ingresso nel fascicolo delle indagini ed, eventualmente, suscettive di “lettura” postuma.Invero, le circostanze acquisite nel corso dell’udienza di riesame esplicheranno una funzione conoscitiva limitata alla verifica di proseguibilità della restrizione cautelare. In quanto tali, esse saranno produttive di efficacia limitatamente al procedimento all’interno del quale sono state raccolte potendo, al più, fornire lo spunto per “successivi” approfondimenti investigativi.
2007
riesame; nuovi atti al riesame; integrazione riesame
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/203
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