L’evoluzione della disciplina relativa alla fotografia, sul piano interno, europeo ed internazionale, offre spunti per molteplici approfondimenti in tema di proprietà intellettuale. In particolare, la normativa vigente in Italia, fondata sulla distinzione tra opere fotografiche, fotografie protette in virtù di diritti connessi e mere riproduzioni non tutelate, evidenzia il ruolo determinante dell’apporto personale dell’autore. Da un esame critico di numerose sentenze, anche recentissime, e dal raffronto con altre esperienze, specialmente con quella statunitense, emerge la necessità di superare il riferimento al valore artistico (previsto soltanto per l’industrial design) nonché l’opportunità di verificare la creatività in base al risultato complessivo piuttosto che a singoli elementi, quali la professionalità del fotografo, la tecnica utilizzata, l’oggetto fotografato. Pur tenendo presenti le caratteristiche del «mezzo» utilizzato per la realizzazione dell’opera, sembra fondamentale, per poter riconoscere il carattere creativo, la valutazione della forma espressiva, dalla quale deve trasparire l’impronta dell’autore. Come affermato dalla Corte di Giustizia europea, una volta accertata la personale visione della realtà rappresentata, la protezione dell’opera fotografica non può essere minore rispetto a quella prevista per le altre opere dell’ingegno, poiché non sarebbe giustificabile una differenza dovuta alle diverse modalità di realizzazione. A fronte di ciò, il sistema nazionale del doppio binario di tutela delle fotografie rivela varie criticità, legate sia alla disciplina dei diritti connessi, che necessita di essere riletta in senso più favorevole al fotografo, sia alla richiesta, nelle pronunce di merito, di una creatività particolarmente elevata per la piena protezione (nonostante la diversa posizione assunta dalla Cassazione nel 2004), che comporta un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli autori di altre creazioni. Neanche la funzione informativa o documentale di alcune immagini può motivare requisiti di accesso alla tutela più rigidi. D’altra parte, il riconoscimento dell’esclusiva riguarda l’immagine fotografica e non il soggetto fotografato. In definitiva, data l’importanza sempre maggiore della tecnologia in vari settori, sembra necessario verificare, di volta in volta, il ruolo dell’autore ed il rilievo delle sue scelte rispetto agli strumenti impiegati per la realizzazione delle opere dell’ingegno, assicurando, in caso di opere fotografiche, la stessa protezione prevista per le altre creazioni intellettuali.
Proprietà intellettuale ed opera fotografica
Mongillo R
2018-01-01
Abstract
L’evoluzione della disciplina relativa alla fotografia, sul piano interno, europeo ed internazionale, offre spunti per molteplici approfondimenti in tema di proprietà intellettuale. In particolare, la normativa vigente in Italia, fondata sulla distinzione tra opere fotografiche, fotografie protette in virtù di diritti connessi e mere riproduzioni non tutelate, evidenzia il ruolo determinante dell’apporto personale dell’autore. Da un esame critico di numerose sentenze, anche recentissime, e dal raffronto con altre esperienze, specialmente con quella statunitense, emerge la necessità di superare il riferimento al valore artistico (previsto soltanto per l’industrial design) nonché l’opportunità di verificare la creatività in base al risultato complessivo piuttosto che a singoli elementi, quali la professionalità del fotografo, la tecnica utilizzata, l’oggetto fotografato. Pur tenendo presenti le caratteristiche del «mezzo» utilizzato per la realizzazione dell’opera, sembra fondamentale, per poter riconoscere il carattere creativo, la valutazione della forma espressiva, dalla quale deve trasparire l’impronta dell’autore. Come affermato dalla Corte di Giustizia europea, una volta accertata la personale visione della realtà rappresentata, la protezione dell’opera fotografica non può essere minore rispetto a quella prevista per le altre opere dell’ingegno, poiché non sarebbe giustificabile una differenza dovuta alle diverse modalità di realizzazione. A fronte di ciò, il sistema nazionale del doppio binario di tutela delle fotografie rivela varie criticità, legate sia alla disciplina dei diritti connessi, che necessita di essere riletta in senso più favorevole al fotografo, sia alla richiesta, nelle pronunce di merito, di una creatività particolarmente elevata per la piena protezione (nonostante la diversa posizione assunta dalla Cassazione nel 2004), che comporta un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli autori di altre creazioni. Neanche la funzione informativa o documentale di alcune immagini può motivare requisiti di accesso alla tutela più rigidi. D’altra parte, il riconoscimento dell’esclusiva riguarda l’immagine fotografica e non il soggetto fotografato. In definitiva, data l’importanza sempre maggiore della tecnologia in vari settori, sembra necessario verificare, di volta in volta, il ruolo dell’autore ed il rilievo delle sue scelte rispetto agli strumenti impiegati per la realizzazione delle opere dell’ingegno, assicurando, in caso di opere fotografiche, la stessa protezione prevista per le altre creazioni intellettuali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.