Nella nuova disciplina sulla vendita di beni di consumo (artt. 128 – 135 d.lg. n. 206 del 2005) non si fa riferimento alla tradizionale distinzione tra vizi e mancanza di qualità del bene compravenduto, ma unicamente al difetto di conformità al contratto. Si prescinde dalla differenza tra vizi strutturali e vizi funzionali: per l’individuazione della difformità è determinante il raffronto tra risultato promesso all’acquirente e risultato concretamente realizzato. Fondamentale è, pertanto, il ruolo riconosciuto alla realizzazione della funzione pratica dell’acquisto. Il momento della consegna del bene all’acquirente assume, infatti, rilievo centrale per valutare l'esistenza di difetti di conformità. In questa prospettiva appare ritagliata anche la nuova disciplina dei rimedi spettanti al compratore, volta a garantire l’interesse alla realizzazione della funzione concreta dello scambio. Numerose sono le differenze rispetto alla disciplina tradizionale. In questo quadro, anche alla luce del diritto di regresso spettante al venditore finale, diventa possibile apprezzare l'opportunità di distinguere i difetti in base alla loro causa al fine di valutare le rispettive responsabilità dei diversi professionisti coinvolti nel processo di produzione e di distribuzione dei beni di consumo.
Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo
MONGILLO R
2006-01-01
Abstract
Nella nuova disciplina sulla vendita di beni di consumo (artt. 128 – 135 d.lg. n. 206 del 2005) non si fa riferimento alla tradizionale distinzione tra vizi e mancanza di qualità del bene compravenduto, ma unicamente al difetto di conformità al contratto. Si prescinde dalla differenza tra vizi strutturali e vizi funzionali: per l’individuazione della difformità è determinante il raffronto tra risultato promesso all’acquirente e risultato concretamente realizzato. Fondamentale è, pertanto, il ruolo riconosciuto alla realizzazione della funzione pratica dell’acquisto. Il momento della consegna del bene all’acquirente assume, infatti, rilievo centrale per valutare l'esistenza di difetti di conformità. In questa prospettiva appare ritagliata anche la nuova disciplina dei rimedi spettanti al compratore, volta a garantire l’interesse alla realizzazione della funzione concreta dello scambio. Numerose sono le differenze rispetto alla disciplina tradizionale. In questo quadro, anche alla luce del diritto di regresso spettante al venditore finale, diventa possibile apprezzare l'opportunità di distinguere i difetti in base alla loro causa al fine di valutare le rispettive responsabilità dei diversi professionisti coinvolti nel processo di produzione e di distribuzione dei beni di consumo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.