Ogni opera dell’ingegno presuppone, alla base, un’idea ispiratrice che non è tutelata in sè, in virtù della disciplina sul diritto d’autore, ma soltanto nella sua espressione dotata di creatività. Non sono protette, infatti, le informazioni contenute in un’opera, ma la forma specifica in cui l’idea si estrinseca, intesa sia come forma esterna, elemento di un’opera immediatamente percepibile (da non confondere con il supporto materiale) sia come forma interna, cioè come modo personale dell’autore di sviluppare le idee. Il tema è di grande importanza, poichè involge da un lato la tutela delle creazioni intellettuali e dall’altro la libera utilizzabilità delle idee. Alla luce della normativa nazionale, europea ed internazionale, nonché attraverso il raffronto con l’esperienza statunitense, in considerazione di punti di contatto e differenze, si può riconoscere il ruolo determinante della distinzione, non sempre agevole, tra l’espressione protetta dal diritto d’autore e l’idea appartenente al pubblico dominio. In una prospettiva funzionale, attraverso un esame critico della giurisprudenza, emerge la necessità di rapportare la creatività alla forma espressiva e non all’idea ispiratrice, che può essere anche banale. Per verificare se un’idea abbia trovato una forma espressiva tale da meritare protezione in base al diritto d’autore, come opera autonoma o come parte di un’opera, la valutazione dipende, in definitiva, dall’analisi del caso concreto, alla luce della necessità di proteggere le espressioni caratterizzate dall’impronta personale dell’autore, ma di evitare, al tempo stesso, di creare monopoli sulle idee che possono dare luogo a molteplici manifestazioni creative.
Opere dell’ingegno, idee ispiratrici e diritto d’autore
Mongillo R
2015-01-01
Abstract
Ogni opera dell’ingegno presuppone, alla base, un’idea ispiratrice che non è tutelata in sè, in virtù della disciplina sul diritto d’autore, ma soltanto nella sua espressione dotata di creatività. Non sono protette, infatti, le informazioni contenute in un’opera, ma la forma specifica in cui l’idea si estrinseca, intesa sia come forma esterna, elemento di un’opera immediatamente percepibile (da non confondere con il supporto materiale) sia come forma interna, cioè come modo personale dell’autore di sviluppare le idee. Il tema è di grande importanza, poichè involge da un lato la tutela delle creazioni intellettuali e dall’altro la libera utilizzabilità delle idee. Alla luce della normativa nazionale, europea ed internazionale, nonché attraverso il raffronto con l’esperienza statunitense, in considerazione di punti di contatto e differenze, si può riconoscere il ruolo determinante della distinzione, non sempre agevole, tra l’espressione protetta dal diritto d’autore e l’idea appartenente al pubblico dominio. In una prospettiva funzionale, attraverso un esame critico della giurisprudenza, emerge la necessità di rapportare la creatività alla forma espressiva e non all’idea ispiratrice, che può essere anche banale. Per verificare se un’idea abbia trovato una forma espressiva tale da meritare protezione in base al diritto d’autore, come opera autonoma o come parte di un’opera, la valutazione dipende, in definitiva, dall’analisi del caso concreto, alla luce della necessità di proteggere le espressioni caratterizzate dall’impronta personale dell’autore, ma di evitare, al tempo stesso, di creare monopoli sulle idee che possono dare luogo a molteplici manifestazioni creative.File | Dimensione | Formato | |
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