Servus poenae is a technical term applied to someone (free or slave) convicted on a capital charge who was sentenced to the mines or to death in one form or other, including decapitation, being thrown to wild animals, exposed to gladiatorial combat, being burned alive, or crucifixion. The term made an inconspicuous entry into the vocabulary of Roman law in the reign of Antoninus Pius (II century AD). The new label brings together in one legal condition the variety of forms of imperial capital punishment. Convicts immediately lost citizenship and freedom, but, typically, death by no means followed straightaway. During the time that elapsed between sentence and physical death, the empire owned their bodies and used them for entertainment in the arena (damnatio ad bestias o in ludum) or exploited their work force in the mines (damnatio ad metalla). This peculiar kind of dependency shares some common traits with slavery but distinguished itself for its extreme harshness and irreversibility. Servi poenae are slaves in the name but have no master that can free them – their situation is final. The author maintains that penal slavery had its first legal theorization in Rome.

A partire dalla seconda metà del II sec. d.C. i condannati alle pene capitali – vivi crematio, crux, ad gladium, ad furcam, ad bestias, in ludum venatorium, ad metalla, e in opus metalli – sono tutti egualmente designati nelle fonti giuridiche come servi poenae, ‘schiavi della pena’, e all’uniformità del nome si collega uno statuto giuridico unitario. Destinati all’eliminazione, dal momento in cui è pronunciata la condanna, per tutto l’intervallo che li separa dalla morte, sono privati di ogni diritto e in questo lasso di tempo l’impero si appropria delle loro persone, rendendo le loro esecuzioni oggetto di spettacolo (damnatio ad bestias o in ludum) o sfruttando su larga scala la loro forza lavoro (damnatio ad metalla). Questa peculiare forma di assoggettamento che, pur avendo tratti in comune con la schiavitù antica, se ne distingue per la maggiore durezza e il carattere irreversibile, non sembra essersi costituita con un unico provvedimento, ma attraverso una serie di successivi e non sempre coerenti interventi imperiali che hanno riunito sotto un unico capitolo una molteplicità di condanne dagli esiti differenti. Lo studio analizza le ipotesi circa la nascita dell’istituto, le conseguenze civili del giudicato e le confusioni di regime che si davano nella pratica, rispetto alle quali è ancora possibile leggere nelle fonti l’imbarazzo e lo sforzo di armonizzazione della cancelleria imperiale.

Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale

MCCLINTOCK A
2010-01-01

Abstract

Servus poenae is a technical term applied to someone (free or slave) convicted on a capital charge who was sentenced to the mines or to death in one form or other, including decapitation, being thrown to wild animals, exposed to gladiatorial combat, being burned alive, or crucifixion. The term made an inconspicuous entry into the vocabulary of Roman law in the reign of Antoninus Pius (II century AD). The new label brings together in one legal condition the variety of forms of imperial capital punishment. Convicts immediately lost citizenship and freedom, but, typically, death by no means followed straightaway. During the time that elapsed between sentence and physical death, the empire owned their bodies and used them for entertainment in the arena (damnatio ad bestias o in ludum) or exploited their work force in the mines (damnatio ad metalla). This peculiar kind of dependency shares some common traits with slavery but distinguished itself for its extreme harshness and irreversibility. Servi poenae are slaves in the name but have no master that can free them – their situation is final. The author maintains that penal slavery had its first legal theorization in Rome.
2010
978-88-495-2044-6
A partire dalla seconda metà del II sec. d.C. i condannati alle pene capitali – vivi crematio, crux, ad gladium, ad furcam, ad bestias, in ludum venatorium, ad metalla, e in opus metalli – sono tutti egualmente designati nelle fonti giuridiche come servi poenae, ‘schiavi della pena’, e all’uniformità del nome si collega uno statuto giuridico unitario. Destinati all’eliminazione, dal momento in cui è pronunciata la condanna, per tutto l’intervallo che li separa dalla morte, sono privati di ogni diritto e in questo lasso di tempo l’impero si appropria delle loro persone, rendendo le loro esecuzioni oggetto di spettacolo (damnatio ad bestias o in ludum) o sfruttando su larga scala la loro forza lavoro (damnatio ad metalla). Questa peculiare forma di assoggettamento che, pur avendo tratti in comune con la schiavitù antica, se ne distingue per la maggiore durezza e il carattere irreversibile, non sembra essersi costituita con un unico provvedimento, ma attraverso una serie di successivi e non sempre coerenti interventi imperiali che hanno riunito sotto un unico capitolo una molteplicità di condanne dagli esiti differenti. Lo studio analizza le ipotesi circa la nascita dell’istituto, le conseguenze civili del giudicato e le confusioni di regime che si davano nella pratica, rispetto alle quali è ancora possibile leggere nelle fonti l’imbarazzo e lo sforzo di armonizzazione della cancelleria imperiale.
servi della pena; pena di morte; morte civile; schiavitù; servitù penale
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