Di certo uno dei tratti distintivi caratterizzanti il progetto di riforma del 1988 è costituito dalla introduzione di apparati incentrati sulla esaltazione del potere dispositivo delle parti. L’attenzione rivolta dalla cultura giuridica a simili meccanismi ha favorito, però, un’opera di mistificazione dei valori ad essi sottesi attraverso perniciosi fraintendimenti sul fronte della tutela del valore intangibile della giurisdizione penale.Si vuole dire, in altri termini, che la corrività con la quale è stata esaltata la componente “negoziale” di siffatti istituti si è alimentata su di un vizio ideologico di base fondato sulla capziosa commistione tra “dispositività” degli strumenti processuali ed “indisponibilità” dell’oggetto dell’accertamento.Sicché, prima di svelare l’errore ontologico sul quale poggia la impostazione che tende a sovrapporre e confondere, sul piano logico e linguistico, la dispositività degli strumenti processuali con la indisponibilità della giurisdizione, si impone una puntualizzazione in ordine all’analisi espistemica della categoria “negozio processuale” ed alla sua trasportabilità in ambito porocessual-penalistico.Prescindendo da approcci di natura nozionistica e concentrando l’attenzione sulle connotazioni strutturali del negozio ― civilisticamente inteso ― un primo dato di riferimento è certamente costituito dalla “volontarietà” degli effetti ad esso ricollegati. Qualsiasi nozione, infatti, si dia di negozio giuridico è certo che esso tende a regolare tra le parti effetti dalle stesse voluti. Accordo completo vi è ancora circa la disciplina delle nullità od annullabiltà per vizi (errore, dolo o violenza), o per i casi di divergenza fra manifestazione o dichiarazione ed interno volere (ioci causa, docendi causa, ecc.), come pure a proposito della conservazione e della conversione dei negozi giuridici. Quanto all’annullabilità del negozio giuridico, la dottrina è concorde nel ritenere che le norme dettate dal codice civile (artt. 1427-1440 c.c.) sull’errore, violenza o dolo a proposito dei contratti trovino applicazione anche per il negozio in generale.Si vuole affermare, dunque, che intanto si parla di negozio giuridico in quanto ad esso siano applicabili alcuni principi e, dunque, che intanto un discorso sul negozio sia valido in quanto ad esso sia riconducibile ed applicabile tutta la complessa sistematica dei vizi.Spostando l’attenzione al processo penale, appare evidente come, pur a voler ammettere l’esistenza della categoria, non valgano, per i vizi della volontà, le norme del diritto privato.E’ difficile comprendere, pertanto, a cosa possano servire i negozi processuali se devono essere sottratti al regime dei negozi. Inutilità ancora più evidente quando ci si accorge che, riconosciuta la categoria dei negozi processuali, non si riesce a darne una valida giustificazione sulla base di un trattamento diverso che l’ordinamento giuridico dovrebbe riservare a queste manifestazioni di volontà.Per cui non rimane che avvertire i pericoli della trasposizione di una etichetta sulla quale non sembra possibile raggiungere un accordo, osservando come il codice di procedura penale non conosca la categoria dei negozi processali; è inutile, ed a volte pericoloso, definire negozio questa o quella attività, questa o quella dichiarazione ché ai fini della identificazione del processo e della volontà delle parti nel processo ciò a nulla giova.Appare irrilevante stabilire, per il processo penale, se il negozio costituisca un mezzo per la modificazione, costituzione ed attuazione di rapporti giuridici, ovvero tenda ad un fine protetto dall’ordinamento giuridico: è del tutto improprio il riferimento ad una categoria di altro ramo del diritto quando, poi, non serve per la risoluzione di quei problemi che essa stessa pone. Non si può che concludere, allora, per la infecondità della inclusione di certi atti nella categoria dei negozi giuridici processuali penali: nessuna delle regole proprie dei negozi, in materia di vizi della volontà, potrebbe essere applicata, sia pure in via di analogia, agli atti processuali penali. Se così non fosse si dovrebbe affermare che quando un determinato atto, qualificato negozio, fosse affetto da errore, dolo o violenza ecc. esso atto, in sé, dovrebbe essere annullabile. Il che condurrebbe alla affermazione, dommaticamente assurda, che una querela od una impugnazione dovrebbe essere dichiarata nulla nel caso si provasse che essa fu dovuta ad errore, dolo o fu strappata con la violenza. Ebbene, pur non potendo mettere in dubbio la suggestiva influenza che sulla elaborazione dommatica degli istituti del processo penale esercitano i principi enucleati dalla dottrina civilistica, non può non rilevarsi l’errore metodologico che si commette allorquando questi principi vengono trasportati nel processo penale senza che alcuna interpretazione lo autorizzi.Così, si è denunciato, a proposito del negozio, il pericolo della trasposizione di concetti da un settore all’altro dell’ordinamento quando essa non abbia solo l’intento, del resto sterile, di riconnettere etichette ad atti o categorie di atti ma si erga ad elemento ermeneutico per la loro individuazione e sistemazione, senza penetrare il significato che quel termine abbia assunto nella normativa ove è nato ed è stato elaborato.Pur volendo ricorrere alla “convenzione” negozio processuale lo si deve fare nella consapevolezza che non è sufficiente, al fine di identificare alcuni atti con i negozi, il semplice riferimento alla circostanza che si risolvano in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare un fine protetto dall’ordinamento.Vero è, infatti, che nel processo penale non esistono atti i cui effetti siano direttamente collegati alla manifestazione di volontà della parte che li pone in essere. Anche quando la parte col suo comportamento si prefigge un determinato effetto, questo intanto potrà avverarsi, in quanto l’ordinamento lo preveda. La volontà della parte, insomma, nel nostro sistema, non può non volere altro che la manifestazione, l’effetto discendendo direttamente dalla legge. L’ordinamento, quindi, non prevede l’effetto in quanto la parte lo voglia, ma lo prevede come conseguenza di un atto: alla parte non resta che compiere o meno l’atto, rimanendo fuori da ogni considerazione normativa la previsione dell’effetto da essa voluto. Si vuole, qui, soltanto porre l’accento sul fatto che una manifestazione di volontà nel processo penale mai può essere rivolta agli effetti e che comunque, quand’anche ciò lo si voglia ritenere, non sarebbe certamente essa espressione del principio dispositivo il quale vige non perché una parte “vuole” un determinato effetto, ma perché la legge appronta una normativa processuale collegata all’interesse sostanziale da ciascun soggetto fatto valere. Il potere delle parti, ad esempio, di “disporre” del “processo d’impugnazione” deriva dal riconoscimento, ad opera dell’ordinamento, dell’interesse proprio ed autonomo di ciascuna di esse quale contenuto della situazione sostanziale che ad ognuna fa capo. La volontà degli effetti, in questa prospettiva, non ha alcuna rilevanza: essi, come detto, discendono tutti dalla legge — anche nelle impugnazioni.Le considerazioni sviluppate, tuttavia, non sminuiscono il valore che la volontà delle parti possiede all’interno delle strutture processual-penalistiche moderne; per cui si reputa comunque necessario stabilire se ad essa l’ordinamento riconnetta effetti dispositivi ed in caso affermativo in quali termini e quando.Prescindendo alla varietà delle ricostruzioni dogmatiche dedicate all’argomento, il riferimento al principio dispositivo in ambito civilistico evoca il peculiare carattere di un processo che costituisce il riflesso dell’autonomia negoziale delle parti, anche quanto alla disposizione del diritto in contesa.E’ ovvio che di tenore radicalmente diverso deve essere l’approccio al tema per quanto attiene al processo penale.Tradizionalmente, in sede penale, il principio dispositivo è stato definito ricorrendo ai brocardi : ne procedat iudex ex officio; ne eat iudex ultra petita partium; iudex secundum alligata et probata partium iudicare debet, in cui si compendia l’insieme delle regole processuali in forza delle quali viene rimesso alla scelta delle parti la messa in moto del procedimento, la determinazione del suo oggetto, nonché la selezione e la relativa presentazione dei mezzi di prova da fornire all’organo giudicante. Si reputa, infatti, che in tal modo venga chiarito il ruolo che le parti assumono nella dinamica del processo penale in quanto la locuzione “principio dispositivo”, usata senza precisazioni ulteriori, pare idonea ad esprimere sia quanto concerne l’instaurazione del procedimento e la delimitazione del suo oggetto ad opera delle parti, sia i poteri di allegazione delle stesse sul piano probatorio.L’approccio esprime il marcato ribaltamento di logica che caratterizza il processo penale rispetto a quello civile. Questo fenomeno si spiega agevolmente perché in ambito penale, di regola, le parti sono titolari di poteri e facoltà che non dipendono dal loro collegamento a beni o valori disponibili di cui esse sono titolari al di fuori del procedimento, come accade, invece, nel rito civile. Pertanto, lo stato dei rapporti giudice-parti è condizionato esclusivamente dalla posizione rivestita da queste ultime all’interno del processo. Quel che conta, dunque, è solo l’eventuale maggiore o minore rispondenza di tali prerogative alla ratio della normativa procedimentale di volta in volta considerata. Una conferma a tale conclusione si ricava dalla disamina del peculiare istituto civilistico della rinuncia agli atti che denota in maniera evidente le differenze tra accertamento civile e penale. La natura giuspubblicistica dell’accertamento penale, infatti, inibisce ogni intervento che rimetta alle parti la possibilità di sottrarre la regiudicanda al giudice.In via di prima approssimazione, allora, si può dire che al connotato disponibile della giurisdizione civile faccia da pendant la dispositività degli strumenti penalistici accordati alle parti per influire sulle modalità di accertamento.Soltanto in questa prospettiva, il profilo volontaristico riceve valorizzazione attraverso gli istituti del codice di rito penale.Dal che si deduce che la previsione dell’istituto della rinuncia agli atti — determinante l’estinzione del procedimento — risponde ad un’ovvia esigenza di coerenza in un sistema che fondi lo svolgimento del processo sull’impulso di parte e che ad un insufficiente impulso faccia seguire la dichiarazione d’inidoneità del processo a concludersi con la sentenza di merito.La rinuncia agli atti, insomma, esprime appieno il connotato dispositivo del processo civile. Invero, se col promuovere il giudizio la parte attua in modo concreto un potere di disposizione che le spetta riguardo al processo civile; non diversamente, allorché rinuncia agli atti del giudizio, fa uso del medesimo potere argomentativo attribuitole. L’ordinamento giuridico cioè riconosce la preponderanza dell’impulso di parte in questo secondo aspetto negativo, non meno che nel primo, e come conseguenza logica del primo; come spetta alla parte di chiedere la tutela giurisdizionale del suo diritto, così spetta alla medesima il potere di rinunciare alla tutela dopo averla richiesta.Spostando l’indagine sul processo penale, non si può credere che all’interno dello stesso sia rinvenibile, sia pure soltanto relativamente ad alcuni casi, un “potere dispositivo” identico a quello concesso alle parti nel processo civile.Mentre le parti possono regolare come meglio credono i rapporti di natura civilistica anche al di fuori dell’intervento del giudice, in materia penale, il ricorso alla funzione giurisdizionale non può essere appreso come un’eccezione o come caso patologico della vita del diritto bensì come normale attuazione, anzi come unica attuazione possibile, del nucleo sanzionatorio della norma penale.

Volontà delle parti e processo penale

GRIFFO M.
2008-01-01

Abstract

Di certo uno dei tratti distintivi caratterizzanti il progetto di riforma del 1988 è costituito dalla introduzione di apparati incentrati sulla esaltazione del potere dispositivo delle parti. L’attenzione rivolta dalla cultura giuridica a simili meccanismi ha favorito, però, un’opera di mistificazione dei valori ad essi sottesi attraverso perniciosi fraintendimenti sul fronte della tutela del valore intangibile della giurisdizione penale.Si vuole dire, in altri termini, che la corrività con la quale è stata esaltata la componente “negoziale” di siffatti istituti si è alimentata su di un vizio ideologico di base fondato sulla capziosa commistione tra “dispositività” degli strumenti processuali ed “indisponibilità” dell’oggetto dell’accertamento.Sicché, prima di svelare l’errore ontologico sul quale poggia la impostazione che tende a sovrapporre e confondere, sul piano logico e linguistico, la dispositività degli strumenti processuali con la indisponibilità della giurisdizione, si impone una puntualizzazione in ordine all’analisi espistemica della categoria “negozio processuale” ed alla sua trasportabilità in ambito porocessual-penalistico.Prescindendo da approcci di natura nozionistica e concentrando l’attenzione sulle connotazioni strutturali del negozio ― civilisticamente inteso ― un primo dato di riferimento è certamente costituito dalla “volontarietà” degli effetti ad esso ricollegati. Qualsiasi nozione, infatti, si dia di negozio giuridico è certo che esso tende a regolare tra le parti effetti dalle stesse voluti. Accordo completo vi è ancora circa la disciplina delle nullità od annullabiltà per vizi (errore, dolo o violenza), o per i casi di divergenza fra manifestazione o dichiarazione ed interno volere (ioci causa, docendi causa, ecc.), come pure a proposito della conservazione e della conversione dei negozi giuridici. Quanto all’annullabilità del negozio giuridico, la dottrina è concorde nel ritenere che le norme dettate dal codice civile (artt. 1427-1440 c.c.) sull’errore, violenza o dolo a proposito dei contratti trovino applicazione anche per il negozio in generale.Si vuole affermare, dunque, che intanto si parla di negozio giuridico in quanto ad esso siano applicabili alcuni principi e, dunque, che intanto un discorso sul negozio sia valido in quanto ad esso sia riconducibile ed applicabile tutta la complessa sistematica dei vizi.Spostando l’attenzione al processo penale, appare evidente come, pur a voler ammettere l’esistenza della categoria, non valgano, per i vizi della volontà, le norme del diritto privato.E’ difficile comprendere, pertanto, a cosa possano servire i negozi processuali se devono essere sottratti al regime dei negozi. Inutilità ancora più evidente quando ci si accorge che, riconosciuta la categoria dei negozi processuali, non si riesce a darne una valida giustificazione sulla base di un trattamento diverso che l’ordinamento giuridico dovrebbe riservare a queste manifestazioni di volontà.Per cui non rimane che avvertire i pericoli della trasposizione di una etichetta sulla quale non sembra possibile raggiungere un accordo, osservando come il codice di procedura penale non conosca la categoria dei negozi processali; è inutile, ed a volte pericoloso, definire negozio questa o quella attività, questa o quella dichiarazione ché ai fini della identificazione del processo e della volontà delle parti nel processo ciò a nulla giova.Appare irrilevante stabilire, per il processo penale, se il negozio costituisca un mezzo per la modificazione, costituzione ed attuazione di rapporti giuridici, ovvero tenda ad un fine protetto dall’ordinamento giuridico: è del tutto improprio il riferimento ad una categoria di altro ramo del diritto quando, poi, non serve per la risoluzione di quei problemi che essa stessa pone. Non si può che concludere, allora, per la infecondità della inclusione di certi atti nella categoria dei negozi giuridici processuali penali: nessuna delle regole proprie dei negozi, in materia di vizi della volontà, potrebbe essere applicata, sia pure in via di analogia, agli atti processuali penali. Se così non fosse si dovrebbe affermare che quando un determinato atto, qualificato negozio, fosse affetto da errore, dolo o violenza ecc. esso atto, in sé, dovrebbe essere annullabile. Il che condurrebbe alla affermazione, dommaticamente assurda, che una querela od una impugnazione dovrebbe essere dichiarata nulla nel caso si provasse che essa fu dovuta ad errore, dolo o fu strappata con la violenza. Ebbene, pur non potendo mettere in dubbio la suggestiva influenza che sulla elaborazione dommatica degli istituti del processo penale esercitano i principi enucleati dalla dottrina civilistica, non può non rilevarsi l’errore metodologico che si commette allorquando questi principi vengono trasportati nel processo penale senza che alcuna interpretazione lo autorizzi.Così, si è denunciato, a proposito del negozio, il pericolo della trasposizione di concetti da un settore all’altro dell’ordinamento quando essa non abbia solo l’intento, del resto sterile, di riconnettere etichette ad atti o categorie di atti ma si erga ad elemento ermeneutico per la loro individuazione e sistemazione, senza penetrare il significato che quel termine abbia assunto nella normativa ove è nato ed è stato elaborato.Pur volendo ricorrere alla “convenzione” negozio processuale lo si deve fare nella consapevolezza che non è sufficiente, al fine di identificare alcuni atti con i negozi, il semplice riferimento alla circostanza che si risolvano in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare un fine protetto dall’ordinamento.Vero è, infatti, che nel processo penale non esistono atti i cui effetti siano direttamente collegati alla manifestazione di volontà della parte che li pone in essere. Anche quando la parte col suo comportamento si prefigge un determinato effetto, questo intanto potrà avverarsi, in quanto l’ordinamento lo preveda. La volontà della parte, insomma, nel nostro sistema, non può non volere altro che la manifestazione, l’effetto discendendo direttamente dalla legge. L’ordinamento, quindi, non prevede l’effetto in quanto la parte lo voglia, ma lo prevede come conseguenza di un atto: alla parte non resta che compiere o meno l’atto, rimanendo fuori da ogni considerazione normativa la previsione dell’effetto da essa voluto. Si vuole, qui, soltanto porre l’accento sul fatto che una manifestazione di volontà nel processo penale mai può essere rivolta agli effetti e che comunque, quand’anche ciò lo si voglia ritenere, non sarebbe certamente essa espressione del principio dispositivo il quale vige non perché una parte “vuole” un determinato effetto, ma perché la legge appronta una normativa processuale collegata all’interesse sostanziale da ciascun soggetto fatto valere. Il potere delle parti, ad esempio, di “disporre” del “processo d’impugnazione” deriva dal riconoscimento, ad opera dell’ordinamento, dell’interesse proprio ed autonomo di ciascuna di esse quale contenuto della situazione sostanziale che ad ognuna fa capo. La volontà degli effetti, in questa prospettiva, non ha alcuna rilevanza: essi, come detto, discendono tutti dalla legge — anche nelle impugnazioni.Le considerazioni sviluppate, tuttavia, non sminuiscono il valore che la volontà delle parti possiede all’interno delle strutture processual-penalistiche moderne; per cui si reputa comunque necessario stabilire se ad essa l’ordinamento riconnetta effetti dispositivi ed in caso affermativo in quali termini e quando.Prescindendo alla varietà delle ricostruzioni dogmatiche dedicate all’argomento, il riferimento al principio dispositivo in ambito civilistico evoca il peculiare carattere di un processo che costituisce il riflesso dell’autonomia negoziale delle parti, anche quanto alla disposizione del diritto in contesa.E’ ovvio che di tenore radicalmente diverso deve essere l’approccio al tema per quanto attiene al processo penale.Tradizionalmente, in sede penale, il principio dispositivo è stato definito ricorrendo ai brocardi : ne procedat iudex ex officio; ne eat iudex ultra petita partium; iudex secundum alligata et probata partium iudicare debet, in cui si compendia l’insieme delle regole processuali in forza delle quali viene rimesso alla scelta delle parti la messa in moto del procedimento, la determinazione del suo oggetto, nonché la selezione e la relativa presentazione dei mezzi di prova da fornire all’organo giudicante. Si reputa, infatti, che in tal modo venga chiarito il ruolo che le parti assumono nella dinamica del processo penale in quanto la locuzione “principio dispositivo”, usata senza precisazioni ulteriori, pare idonea ad esprimere sia quanto concerne l’instaurazione del procedimento e la delimitazione del suo oggetto ad opera delle parti, sia i poteri di allegazione delle stesse sul piano probatorio.L’approccio esprime il marcato ribaltamento di logica che caratterizza il processo penale rispetto a quello civile. Questo fenomeno si spiega agevolmente perché in ambito penale, di regola, le parti sono titolari di poteri e facoltà che non dipendono dal loro collegamento a beni o valori disponibili di cui esse sono titolari al di fuori del procedimento, come accade, invece, nel rito civile. Pertanto, lo stato dei rapporti giudice-parti è condizionato esclusivamente dalla posizione rivestita da queste ultime all’interno del processo. Quel che conta, dunque, è solo l’eventuale maggiore o minore rispondenza di tali prerogative alla ratio della normativa procedimentale di volta in volta considerata. Una conferma a tale conclusione si ricava dalla disamina del peculiare istituto civilistico della rinuncia agli atti che denota in maniera evidente le differenze tra accertamento civile e penale. La natura giuspubblicistica dell’accertamento penale, infatti, inibisce ogni intervento che rimetta alle parti la possibilità di sottrarre la regiudicanda al giudice.In via di prima approssimazione, allora, si può dire che al connotato disponibile della giurisdizione civile faccia da pendant la dispositività degli strumenti penalistici accordati alle parti per influire sulle modalità di accertamento.Soltanto in questa prospettiva, il profilo volontaristico riceve valorizzazione attraverso gli istituti del codice di rito penale.Dal che si deduce che la previsione dell’istituto della rinuncia agli atti — determinante l’estinzione del procedimento — risponde ad un’ovvia esigenza di coerenza in un sistema che fondi lo svolgimento del processo sull’impulso di parte e che ad un insufficiente impulso faccia seguire la dichiarazione d’inidoneità del processo a concludersi con la sentenza di merito.La rinuncia agli atti, insomma, esprime appieno il connotato dispositivo del processo civile. Invero, se col promuovere il giudizio la parte attua in modo concreto un potere di disposizione che le spetta riguardo al processo civile; non diversamente, allorché rinuncia agli atti del giudizio, fa uso del medesimo potere argomentativo attribuitole. L’ordinamento giuridico cioè riconosce la preponderanza dell’impulso di parte in questo secondo aspetto negativo, non meno che nel primo, e come conseguenza logica del primo; come spetta alla parte di chiedere la tutela giurisdizionale del suo diritto, così spetta alla medesima il potere di rinunciare alla tutela dopo averla richiesta.Spostando l’indagine sul processo penale, non si può credere che all’interno dello stesso sia rinvenibile, sia pure soltanto relativamente ad alcuni casi, un “potere dispositivo” identico a quello concesso alle parti nel processo civile.Mentre le parti possono regolare come meglio credono i rapporti di natura civilistica anche al di fuori dell’intervento del giudice, in materia penale, il ricorso alla funzione giurisdizionale non può essere appreso come un’eccezione o come caso patologico della vita del diritto bensì come normale attuazione, anzi come unica attuazione possibile, del nucleo sanzionatorio della norma penale.
2008
978-88-495-1630-2
riti alternativi; formazione concordata della prova; negozio processuale
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