Il presente lavoro approfondisce una tematica quasi del tutto inesplorata quale è quello della denuncia al pubblico ministero dei fatti costituenti danno erariale. Mentre infatti vi sono vari contributi nella dottrina del processo penale sul tema della notizia di reato, manca un adeguato approfondimento scientifico dell’argomento omologo nel processo contabile. Il problema ha una indubbia rilevanza pratica perché sovente nella vita amministrativa il processo contabile viene avviato dal Procuratore regionale della Corte dei Conti sulla base di esposti anonimi. Il lavoro prende posizione sul punto affermando il principio, di matrice processual-penalistica, secondo cui l’esposto anonimo è sempre inutilizzabile in quanto il presupposto giuridico per l’apertura delle indagini da parte del procuratore della Corte dei Conti è un atto di delega alla Guardia di Finanza che come polizia erariale viene incaricata dello svolgimento dell’istruttoria. Orbene l’atto di delega non è emanabile d’ufficio da parte del p.m. contabile ma la legge richiede che il p.m. venga avvisato dell’esistenza del fatto costituente danno erariale mediante un atto contenente una notizia specifica e concreta di danno erariale. Secondo il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 cost. in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo è da escludere che l’anonimo possa inviare l’atto contenente la notizia di danno alla Procura Regionale della Corte dei Conti. E’ chiaro, infatti, che la notizia di danno anonima, ovvero firmata da una persona risultata anagraficamente inesistente, essendo inutilizzabile, non può costituire valido presupposto per l’apertura delle indagini mediante l’emissione dell’atto di delega da parte del p.m. contabile alla Guardia di Finanza.

Note sulla notizia di danno nel processo contabile

DI MODUGNO, NICOLA
2010-01-01

Abstract

Il presente lavoro approfondisce una tematica quasi del tutto inesplorata quale è quello della denuncia al pubblico ministero dei fatti costituenti danno erariale. Mentre infatti vi sono vari contributi nella dottrina del processo penale sul tema della notizia di reato, manca un adeguato approfondimento scientifico dell’argomento omologo nel processo contabile. Il problema ha una indubbia rilevanza pratica perché sovente nella vita amministrativa il processo contabile viene avviato dal Procuratore regionale della Corte dei Conti sulla base di esposti anonimi. Il lavoro prende posizione sul punto affermando il principio, di matrice processual-penalistica, secondo cui l’esposto anonimo è sempre inutilizzabile in quanto il presupposto giuridico per l’apertura delle indagini da parte del procuratore della Corte dei Conti è un atto di delega alla Guardia di Finanza che come polizia erariale viene incaricata dello svolgimento dell’istruttoria. Orbene l’atto di delega non è emanabile d’ufficio da parte del p.m. contabile ma la legge richiede che il p.m. venga avvisato dell’esistenza del fatto costituente danno erariale mediante un atto contenente una notizia specifica e concreta di danno erariale. Secondo il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 cost. in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo è da escludere che l’anonimo possa inviare l’atto contenente la notizia di danno alla Procura Regionale della Corte dei Conti. E’ chiaro, infatti, che la notizia di danno anonima, ovvero firmata da una persona risultata anagraficamente inesistente, essendo inutilizzabile, non può costituire valido presupposto per l’apertura delle indagini mediante l’emissione dell’atto di delega da parte del p.m. contabile alla Guardia di Finanza.
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