Generalmente, si considera determinante per il riconoscimento della qualità di indagato l’iscrizione del nominativo del soggetto nel registro delle notizie di reato. E però, le indagini preliminari possono muovere da una notizia di reato che indichi oppure no la persona a cui il fatto di reato sia da attribuire, per cui esse, oltre a dover ricercare gli elementi di prova necessari all’azione, hanno spesso anche la funzione di ricercare la persona nei cui confronti formulare l’imputazione. Di conseguenza, alla certezza ed immutabilità dell’individuazione dell’imputato nel processo si contrappone, nella fa¬se delle indagini preliminari, l’eventualità e la mutabilità della individuazione della persona indagata, potendo addirittura intraprendersi un’indagine “contro ignoti”, quando necessiti acquisire elementi che immancabilmente designino la persona inda¬gata. Ciò non significa, però, che la progressiva formazione di una compiuta notitia criminis “specifica” debba necessariamente andare disgiunta da una tempestiva esperibilità delle garanzie difensive. In quest’ottica deve essere letta la disposizione di cui all’art. 63, comma 1, c.p.p., la quale si rivela di primaria importanza nell’individuazione del momento a partire dal quale scattano le garanzie difensive nella fase “pre-processuale”. La norma impone l’interruzione dell’esame della persona «non imputata ovvero non sottoposta alle indagini» qualora, nel corso dello stesso, emergano «indizi di reità a suo carico», sancendo, di conseguenza, l’inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni «contro la persona che le ha rese».

La sfera di operatività dell'art. 350 c.p.p. nel difficile rapporto con le evoluzioni investigative

GRIFFO M
2012-01-01

Abstract

Generalmente, si considera determinante per il riconoscimento della qualità di indagato l’iscrizione del nominativo del soggetto nel registro delle notizie di reato. E però, le indagini preliminari possono muovere da una notizia di reato che indichi oppure no la persona a cui il fatto di reato sia da attribuire, per cui esse, oltre a dover ricercare gli elementi di prova necessari all’azione, hanno spesso anche la funzione di ricercare la persona nei cui confronti formulare l’imputazione. Di conseguenza, alla certezza ed immutabilità dell’individuazione dell’imputato nel processo si contrappone, nella fa¬se delle indagini preliminari, l’eventualità e la mutabilità della individuazione della persona indagata, potendo addirittura intraprendersi un’indagine “contro ignoti”, quando necessiti acquisire elementi che immancabilmente designino la persona inda¬gata. Ciò non significa, però, che la progressiva formazione di una compiuta notitia criminis “specifica” debba necessariamente andare disgiunta da una tempestiva esperibilità delle garanzie difensive. In quest’ottica deve essere letta la disposizione di cui all’art. 63, comma 1, c.p.p., la quale si rivela di primaria importanza nell’individuazione del momento a partire dal quale scattano le garanzie difensive nella fase “pre-processuale”. La norma impone l’interruzione dell’esame della persona «non imputata ovvero non sottoposta alle indagini» qualora, nel corso dello stesso, emergano «indizi di reità a suo carico», sancendo, di conseguenza, l’inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni «contro la persona che le ha rese».
2012
9788849514551
status indagato; sommarie informazioni; dichiarazioni indizianti
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12070/993
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