The new Trade Mark Directive (EU 2015/2436) and the amending Trade Mark Regulation (EU 2015/2424) were respectively published on 23 and 24 December 2015, as part of the EU trade mark reform legislative package. In the new lists expressly appear color and sound marks, already provided for in the Italian legislation. There is no explicit reference to olfactory marks or other non-traditional ones. Anyway, to allow more flexibility and to ensure legal certainty in relation to the representation of trade marks, the requirement of graphic representability has been deleted from the definition of an EU trade mark and of national marks. A sign can be represented in any appropriate form using generally available technology, and thus not necessarily by graphic means, as long as the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective. This means that it will be easier to file non-traditional trade marks, but, at the same time, does not seem changed the importance given to the representation of the trade mark, which plays a decisive role in ensuring the proper functioning of the entire system.

Il processo di revisione in materia di marchi si è concretizzato nell’emanazione della Direttiva 2015/2436 e del Regolamento 2015/2424. Molta attesa si era concentrata sulla semplificazione della procedura di registrazione e sulla nuova definizione di ciò che può essere registrato come marchio. In particolare, prima della recente riforma, l’assenza di un riferimento esplicito non era parsa di ostacolo all’ammissibilità di marchi non convenzionali, ma il requisito della rappresentazione grafica aveva ostacolato la registrabilità di segni non convenzionali. Nelle nuove elencazioni, che mantengono un carattere meramente esemplificativo, compaiono espressamente i marchi di colore e quelli sonori, già previsti dal legislatore nazionale. Non è presente alcun riferimento esplicito ai marchi olfattivi, ma viene superata, in ogni caso, la necessità di una raffigurazione grafica. Il superamento di tale requisito appare un opportuno adeguamento della normativa all’evoluzione tecnologica, come, d’altronde, in alcuni casi, era già accaduto nei fatti, ad esempio con il deposito telematico di file in formato MP3 per i marchi sonori. A ben vedere, tuttavia, nonostante il superamento della raffigurazione grafica, non sembra affatto modificata l’importanza riconosciuta alla rappresentazione del marchio, che svolge un ruolo determinante per assicurare il buon funzionamento dell’intero sistema di registrazione.

Riflessioni a margine della registrabilità di marchi non convenzionali alla luce della nuova normativa europea.

Mongillo R
2015-01-01

Abstract

The new Trade Mark Directive (EU 2015/2436) and the amending Trade Mark Regulation (EU 2015/2424) were respectively published on 23 and 24 December 2015, as part of the EU trade mark reform legislative package. In the new lists expressly appear color and sound marks, already provided for in the Italian legislation. There is no explicit reference to olfactory marks or other non-traditional ones. Anyway, to allow more flexibility and to ensure legal certainty in relation to the representation of trade marks, the requirement of graphic representability has been deleted from the definition of an EU trade mark and of national marks. A sign can be represented in any appropriate form using generally available technology, and thus not necessarily by graphic means, as long as the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective. This means that it will be easier to file non-traditional trade marks, but, at the same time, does not seem changed the importance given to the representation of the trade mark, which plays a decisive role in ensuring the proper functioning of the entire system.
2015
Il processo di revisione in materia di marchi si è concretizzato nell’emanazione della Direttiva 2015/2436 e del Regolamento 2015/2424. Molta attesa si era concentrata sulla semplificazione della procedura di registrazione e sulla nuova definizione di ciò che può essere registrato come marchio. In particolare, prima della recente riforma, l’assenza di un riferimento esplicito non era parsa di ostacolo all’ammissibilità di marchi non convenzionali, ma il requisito della rappresentazione grafica aveva ostacolato la registrabilità di segni non convenzionali. Nelle nuove elencazioni, che mantengono un carattere meramente esemplificativo, compaiono espressamente i marchi di colore e quelli sonori, già previsti dal legislatore nazionale. Non è presente alcun riferimento esplicito ai marchi olfattivi, ma viene superata, in ogni caso, la necessità di una raffigurazione grafica. Il superamento di tale requisito appare un opportuno adeguamento della normativa all’evoluzione tecnologica, come, d’altronde, in alcuni casi, era già accaduto nei fatti, ad esempio con il deposito telematico di file in formato MP3 per i marchi sonori. A ben vedere, tuttavia, nonostante il superamento della raffigurazione grafica, non sembra affatto modificata l’importanza riconosciuta alla rappresentazione del marchio, che svolge un ruolo determinante per assicurare il buon funzionamento dell’intero sistema di registrazione.
marchio dell'Unione europea; marchi non convenzionali; non traditional trademarks; EU trademarks
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