L’art. 58-quater l. 26 luglio 1975 n. 354 — introdotto dal sesto comma dell’art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991 e rubricato “divieto di concessione di benefici” — pone alcuni limiti alla concessione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria. Innanzitutto, la norma, nella sua versione originaria, sanciva il divieto di assegnazione al lavoro esterno nonché di concedere i permessi premio e misure alternative, per la durata di anni tre dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena, nei confronti dei condannati per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis ord. pen. che “abbiano posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 c.p.”. In materia, la l. 251 del 2005 (cd. ex Cirielli) è intervenuta estendendo il divieto di concessione dell’assegnazione al lavoro esterno, dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà a tutti i condannati riconosciuti colpevoli di evasione, mentre, come visto, la disposizione ante novella prevedeva tale divieto solo per i condannati per taluno dei delitti di cui al primo comma dell’articolo 4- bis ord. pen. che avessero posto in essere una condotta punibile ai sensi dell’articolo 385 c.p. Diversamente, la preclusione, ex art. 58-quater commi 5, 6 e 7 ord. pen. è assoluta; e per cinque anni, per coloro che, nell’ambito delle condotte di evasione, si siano resi responsabili dei fatti per cui si procede o, nei cui confronti, sia stata pronunciata condanna per delitto doloso punito con almeno tre anni.Sempre per il periodo di tre anni, ma con decorrenza dal giorno del provvedimento di revoca, è esclusa la concedibilità di benefici ai condannati nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’articolo 47 comma 11 (affidamento ordinario al servizio sociale), dell’articolo 47-ter comma 6 (detenzione domiciliare) o dell’articolo 51 comma 1 (semilibertà). Si rammenta, per inciso, che, ai sensi degli artt. 47 comma 11 e 47-ter comma 6 ord. pen., l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare sono revocati qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure, mentre, a tenore dell’art. 51 comma 1 ord. pen., il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.Il punctum dolens concerne la possibilità di ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione pur a seguito di provvedimento revocatorio: l’ammissione a misure alternative è possibile anche dopo la revoca disposta ai sensi dell’articolo 47, comma 11, dell’articolo 47-ter, comma 6 o dell’articolo 51, comma 1 e, dunque, indipendentemente dallo spirare del termine triennale fissato dall’art. 58-quater ord. pen.Nel condividere l’interpretazione dell’art. 58-quater ord. pen. fornita dalla pronuncia n. 87 del 2004 della Corte costituzionale si può osservare come la preclusione triennale prevista dalla norma consegua ad una revoca delle misure alternative che non è “automatica”, bensì fondata su di una valutazione in concreto, e caso per caso, delle situazioni in cui il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti anche incompatibile con la prosecuzione della prova.

Benefici penitenzairi, passa la flessibilità. Articolo 58 quater Op: una lettura costituzionalmente orientata

GRIFFO M
2006-01-01

Abstract

L’art. 58-quater l. 26 luglio 1975 n. 354 — introdotto dal sesto comma dell’art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991 e rubricato “divieto di concessione di benefici” — pone alcuni limiti alla concessione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria. Innanzitutto, la norma, nella sua versione originaria, sanciva il divieto di assegnazione al lavoro esterno nonché di concedere i permessi premio e misure alternative, per la durata di anni tre dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena, nei confronti dei condannati per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis ord. pen. che “abbiano posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 c.p.”. In materia, la l. 251 del 2005 (cd. ex Cirielli) è intervenuta estendendo il divieto di concessione dell’assegnazione al lavoro esterno, dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà a tutti i condannati riconosciuti colpevoli di evasione, mentre, come visto, la disposizione ante novella prevedeva tale divieto solo per i condannati per taluno dei delitti di cui al primo comma dell’articolo 4- bis ord. pen. che avessero posto in essere una condotta punibile ai sensi dell’articolo 385 c.p. Diversamente, la preclusione, ex art. 58-quater commi 5, 6 e 7 ord. pen. è assoluta; e per cinque anni, per coloro che, nell’ambito delle condotte di evasione, si siano resi responsabili dei fatti per cui si procede o, nei cui confronti, sia stata pronunciata condanna per delitto doloso punito con almeno tre anni.Sempre per il periodo di tre anni, ma con decorrenza dal giorno del provvedimento di revoca, è esclusa la concedibilità di benefici ai condannati nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’articolo 47 comma 11 (affidamento ordinario al servizio sociale), dell’articolo 47-ter comma 6 (detenzione domiciliare) o dell’articolo 51 comma 1 (semilibertà). Si rammenta, per inciso, che, ai sensi degli artt. 47 comma 11 e 47-ter comma 6 ord. pen., l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare sono revocati qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure, mentre, a tenore dell’art. 51 comma 1 ord. pen., il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.Il punctum dolens concerne la possibilità di ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione pur a seguito di provvedimento revocatorio: l’ammissione a misure alternative è possibile anche dopo la revoca disposta ai sensi dell’articolo 47, comma 11, dell’articolo 47-ter, comma 6 o dell’articolo 51, comma 1 e, dunque, indipendentemente dallo spirare del termine triennale fissato dall’art. 58-quater ord. pen.Nel condividere l’interpretazione dell’art. 58-quater ord. pen. fornita dalla pronuncia n. 87 del 2004 della Corte costituzionale si può osservare come la preclusione triennale prevista dalla norma consegua ad una revoca delle misure alternative che non è “automatica”, bensì fondata su di una valutazione in concreto, e caso per caso, delle situazioni in cui il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti anche incompatibile con la prosecuzione della prova.
2006
benefici penitenziari; art. 58-quater; ordinamento penitenziario
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